Contraffazione del marchio e concorrenza sleale

La Redazione
16 Settembre 2016

Ai sensi dell'art. 20 c.p.i., il titolare del marchio registrato gode di tutela nei confronti di qualunque terzo che utilizzi un marchio uguale o simile per prodotti analoghi. Per la configurazione della contraffazione è presupposto necessario la confondibilità tra i segni utilizzati dal titolare e dal presunto contraffattore.

Ai sensi dell'art. 20 c.p.i. (D.Lgs. n. 30/2015), il titolare del marchio registrato gode di tutela nei confronti di qualunque terzo che utilizzi un marchio uguale o simile per prodotti analoghi. Per la configurazione della contraffazione è presupposto necessario la confondibilità tra i segni utilizzati dal titolare e dal presunto contraffattore, cioè la possibilità che, mediante l'utilizzo di un segno distintivo uguale o simile, possa determinarsi un rischio di confusione o di associazione per il pubblico. L'illeicità di tale condotta integra la fattispecie della concorrenza sleale confusoria e per agganciamento parassitario di cui all'art. 2598, n. 1 e 2, c.c.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.