Bail-in operativo dal 1° gennaio 2016
17 Novembre 2015
Dopo l'esame preliminare tenutosi nella seduta dello scorso 10 settembre, il Consiglio dei Ministri n. 90 del 13 novembre ha definitivamente approvato i due decreti legislativi di recepimento della Direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD). Con la pubblicazione sulla G.U. n. 267 del 16 novembre, i d.lgs. n. 180 e 181 entrano in vigore a partire da oggi. La finalità della direttiva, come si legge nel comunicato stampa diffuso all'esito del cdm, è l'istituzione di un quadro armonizzato a livello europeo in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, evitando liquidazioni disordinate e riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario.
Nel dettaglio, i due provvedimenti prevedono da un lato (d.lgs. n. 181/2015) modifiche al T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e al T.U.F. (d.lgs. 58/1998) al fine di introdurre la disciplina dei piani di risanamento, del sostegno finanziario infragruppo, delle misure di intervento precoce, nonché di allineare alla disciplina europea l'istituto dell'amministrazione straordinaria. È stata inoltre modificata la disciplina della liquidazione coatta amministrativa per adeguarla al nuovo quadro normativo previsto dalla Direttiva e apportare alcune innovazioni consolidatesi nella prassi applicativa.
Con il d.lgs. n. 180/2015 viene invece introdotta nell'ordinamento la disciplina in tema di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le attività connesse spettano all'autorità di risoluzione, le cui funzioni sono state attribuite alla Banca d'Italia.
Nonostante l'entrata in vigore delle nuove norme a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U., il cdm ha previsto l'applicazione del meccanismo del salvataggio interno delle banche, il c.d. bail-in - che interessa azionisti, obbligazionisti, creditori non assistiti da garanzie e correntisti con depositi sopra i 100mila euro - a partire dal 1° gennaio 2016. L'applicazione delle norme e in tema di estensione della c.d. depositor preference ai depositi diversi da quelli protetti dal sistema di garanzia dei depositi e di quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese, è stata invece rinviata al 2019 allo scopo di adeguarsi ai pareri elaborati dalle Commissioni parlamentari. |