Il diritto di informazione e di consultazione del socio di minoranza di s.r.l.

Daniele Fico
17 Gennaio 2017

L'art. 2476 c.c. consente ai soci di minoranza che non partecipano all'amministrazione della società di avere informazioni in merito allo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche attraverso professionisti di fiducia, i libri sociali e gli altri documenti inerenti all'amministrazione. L'Autore, dopo essersi soffermato sulla legittimazione all'esercizio dei predetti diritti, analizza il diritto di informazione e di consultazione affrontando altresì la questione relativa alla derogabilità dei medesimi.
Premessa

Come noto, l'art. 2476, comma 2, c.c., prevede l'attribuzione a ciascun socio che non partecipa all'amministrazione della società a responsabilità limitata, sia di avere notizie dall'organo gestorio sullo svolgimento degli affari sociali, sia di consultare, anche con l'ausilio di professionisti di fiducia, la documentazione della società; diritti cui è correlato l'obbligo, sanzionato penalmente dall'art. 2625 c.c., di fornire le notizie richieste e di consentire l'accesso ai documenti.

Ad una prima lettura, tale disposizione potrebbe sembrare “eccessivamente poco garantista della posizione di chi amministra” (D.U. Santosuosso, La riforma del diritto societario, Milano, 2003, 220), con la possibile conseguenza di un rischio di paralisi per le s.r.l. A questo proposito, non è mancato, in dottrina, chi ha considerato il secondo comma dell'art. 2476 c.c., unitamente ad altre disposizioni, una “pillola avvelenata”, ovvero una disposizione “la cui presenza può costituire per i soci o per la maggioranza degli stessi un motivo di forte preoccupazione e, addirittura, di abbandono del tipo” (in questo senso, F. Tassinari, La trasformazione “difensiva” di s.r.l. in s.p.a. con amministratore unico, in Notariato, 2004, 52. Sulla “pericolosità” della norma in esame v. anche G.C.M. Rivolta, Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata, in Banca, borsa, tit. cred., 2003, 697 s.).

A ben vedere, così non sembra essere per due ragioni. In primo luogo, non va dimenticato che la disposizione in esame è in linea con la società a responsabilità limitata come delineata dalla recente riforma societaria, caratterizzata dalla rilevanza centrale del socio. Nella fattispecie, infatti, la valorizzazione della persona del socio emerge dalla “sostanziale privatizzazione del controllo, sia legale e contabile, nelle s.r.l. meno capitalizzate, sia amministrativo”: così, A. Patti, I diritti dei soci e l'assemblea nella nuova disciplina della s.r.l., in Le Società, 2005, 441.

In secondo luogo, giova evidenziare che, al forte potere riconosciuto ai singoli soci non amministratori si contrappone, comunque, una responsabilità dei medesimi i quali potranno essere chiamati a rispondere solidalmente con gli amministratori nell'ipotesi in cui intenzionalmente avranno deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi (art. 2476, comma 7, c.c.).

Titolarità dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2, c.c.

Da un punto di vista soggettivo, il diritto ad avere notizie sullo svolgimento degli affari ed il diritto di consultazione è attribuito a ciascun socio non amministratore.

Si è discusso, a questo proposito, se tale disposizione vada intesa in senso formale, cioè se vadano esclusi dall'applicazione della disposizione in esame soltanto quei soggetti formalmente investiti della carica gestoria, o in senso sostanziale, se vadano quindi esclusi anche coloro che, non essendo forniti di formale investitura assembleare o statutaria, abbiano comunque esercitato di fatto le funzioni di amministratore sostituendosi all'organo amministrativo nei compiti di gestione della società. Sul punto, in virtù di un'interpretazione restrittiva della norma, si ritiene che la titolarità degli anzidetti diritti spetti ai soggetti non investiti di alcuna carica gestoria. In senso conforme: D.U. Santosuosso, La riforma del diritto societario, cit., 220; F. Parrella, Commento sub art. 2476 c.c., in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli, V. Santoro, Torino, 2003, 125. Contra: N. Abriani, Decisioni dei soci, amministrazioni e controlli, in AA. VV., Diritto delle società di capitali. Manuale breve, Milano, 2003, 228. Per Trib. Napoli 13 agosto 2009, in Le Società, 2010, 1129, con commento di D. Cesiano, Il (limitato?) diritto di consultazione del socio ex-amministratore nella s.r.l., non è titolare del diritto di controllo di cui all'art. 2476, comma 2, c.c., l'amministratore di fatto, cioè il socio non amministratore che si sia sistematicamente ingerito nella gestione sociale e, dunque, di fatto ne abbia esercitato le funzioni.

Si è discusso, altresì, in relazione a se i predetti diritti spettino anche ai soci per i quali l'atto costitutivo consenta l'attribuzione di particolari diritti concernenti l'amministrazione della società ex art. 2468, comma 3, c.c. Sul tema, alcuni studiosi (F. Parrella, Commento sub art. 2476 c.c., cit., 125) hanno reputato legittima l'attribuzione dei diritti in esame anche ai soci ai quali il contratto sociale riserva i particolari diritti riguardanti l'amministrazione. Altri, al contrario, con opinione condivisibile da parte di chi scrive, partendo dalla considerazione che la suddetta tesi pone sullo stesso piano soggetti ai quali sono attribuiti particolari diritti inerenti all'amministrazione che possono essere diversi tra di loro, ritiene più logico adottare soluzioni differenti a seconda dell'ampiezza dei particolari diritti attribuiti dall'atto costitutivo (R. Guidotti, Società a responsabilità limitata e controllo individuale del socio, in Le Società, 2005, 966).

Giova altresì segnalare l'esistenza di ulteriori situazioni soggettive che dovrebbero potere legittimare l'esercizio del diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari e del diritto d'ispezione. In particolare, pare lecito ritenere che tali diritti spettino:

  • al rappresentante comune, nell'ipotesi di comproprietà di una partecipazione (art. 2468, comma 5, c.c.);
  • sia al socio debitore e nudo proprietario, sia al creditore pignoratizio o usufruttuario, nel caso di pegno o usufrutto di quote, salvo diversa disposizione risultante dal titolo o dal provvedimento del giudice (art. 2352, comma 6, c.c., direttamente richiamato per le s.r.l. dall'art. 2471-bis c.c.);
  • al custode, nell'ipotesi di sequestro di quote.

Il diritto del socio ad avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali

Il secondo comma del più volte citato art. 2476 c.c., riconosce, in primis, ai soci ai quali non spetta la gestione della società una forma di controllo definita “mediata” o di “controllo in senso stretto”, rappresentata dal diritto di avere notizie dall'organo gestorio sullo svolgimento degli affari sociali.

Tale disposizione, speculare a quanto previsto per le società di persone dall'art. 2261 c.c., consente quindi a ciascun socio non coinvolto nell'attività di gestione di ottenere dagli amministratori informazioni sullo svolgimento degli affari sociali, sia nel corso delle trattative, sia durante l'affare, sia nella fase di conclusione dell'affare medesimo. Al riguardo, è stato sottolineato come le richieste di informazioni potranno essere rivolte senza particolari formalità e senza limiti di tempo, non soltanto in occasione delle adunanze assembleari, ma in qualsiasi momento dell'esercizio (F. Mainetti, Commento sub art. 2476 c.c., in Codice commentato delle nuove società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordorf, V. Salafia, Milano, 2004, 1064; D.U. Santosuosso, La riforma del diritto societario, cit., 220).

Il diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari rientra più propriamente nel diritto di informazione spettante a ciascun socio. Più precisamente, alla luce di una nozione circoscritta offerta dalla dottrina, per diritto d'informazione pare doversi intendere esclusivamente il diritto del socio di avere dagli amministratori notizie in merito allo svolgimento degli affari sociali (R. Costi, Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio, in Riv. soc., 1963, 67. In senso conforme R. Guidotti, Società a responsabilità limitata e controllo individuale del socio, cit., 963, secondo cui a questa impostazione è possibile aderire anche dopo la riforma del diritto societario, sia perché soltanto delimitando il campo d'indagine in modo chiaro sembra possibile un'analisi del contenuto e della natura del diritto, sia perché la stessa espressione, riportata dall'art. 2261 c.c., è stata pressoché riprodotta dal legislatore della riforma nell'art. 2476, comma 2, c.c.).

A questo fine, è possibile affermare, in termini generali, che le funzioni caratteristiche del diritto d'informazione, e del diritto d'ispezione, sono di consentire al socio un determinato controllo sull'amministrazione della società e di permettergli l'esercizio consapevole e corretto del diritto di voto: sempre R. Costi, Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio, cit., 1963, 66, il quale evidenzia, altresì, che mentre la prima funzione “ha carattere autonomo, la seconda ha natura strumentale, essendo riconosciuta per l'esercizio del diritto di voto”).

Ulteriore funzione riconosciuta al diritto d'informazione e di consultazione, limitatamente alle società a responsabilità limitata, è quella di consentire l'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. (così la relazione governativa al D. Lgs. 6/2003. Sul punto anche R. Guidotti, Società a responsabilità limitata e controllo individuale del socio, cit., 964). In altri termini, il diritto d'informazione ed il diritto d'ispezione consentono al socio di esercitare il controllo sull'operato dell'organo gestorio, costituendo in tal modo un valido strumento volto a consentire di esercitare coscientemente il diritto di voto e di valutare un'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori medesimi.

Ad ulteriore supporto di quanto sostenuto, come evidenziato da attenta dottrina (M. Malavasi, Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, commento a Trib. Parma 25 ottobre 2004, in Le Società, 2005, 760), è la collocazione sistematica della disposizione in esame, inserita nell'articolo avente ad oggetto la responsabilità degli amministratori e, precisamente, prima del comma concernente l'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo. In tale ottica, è stata riconosciuta la strumentalità del diritto di controllo rispetto all'esercizio dell'azione di responsabilità, dal momento che attribuisce “al socio uti singulus i poteri istruttori necessari per realizzare un controllo penetrante sulla gestione sociale” e tutelarsi, pertanto, nei confronti dell'operato dei soci di maggioranza e degli amministratori (sempre M. Malavasi, Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, cit., 760).

Il diritto di consultazione

Ai soci che non hanno l'amministrazione della società spetta inoltre una forma di controllo c.d. “diretta” o di consultazione, rappresentata dal diritto ad esaminare, anche attraverso professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti inerenti all'amministrazione sociale.

In relazione ai documenti consultabili, è necessario precisare che il diritto in esame non è limitato soltanto ai libri sociali previsti dall'art. 2478 c.c. - quindi: il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni dell'organo amministrativo ed il libro del collegio sindacale; ma è esteso anche agli altri documenti concernenti l'amministrazione della società. A questo proposito, in base ad un'interpretazione estensiva della norma, si ritiene che siano consultabili le scritture contabili della società ed i documenti fiscali. In particolare: il libro giornale, il libro inventari, i registri iva, il registro beni ammortizzabili, i libri concernenti il personale, nonché qualsiasi altro documento concernente la gestione sociale, come, a titolo esemplificativo, la documentazione bancaria, le fatture emesse, le fatture ricevute, i contratti, nonché ”i verbali di accertamento, di constatazione o di commina di sanzioni elevate a carico della società, gli atti giudiziari ed amministrativi che la riguardino, memorie e pareri di professionisti, la documentazione relativa a procedimenti contenziosi di cui la società stessa sia parte e quant'altro” (L. De Angelis, Amministrazione e controllo nella società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, 485. Contra Associazione Preite, Il nuovo diritto delle società, Bologna, 2003, 287, secondo cui la norma va intesa nel senso che ciascun socio, oltre ai libri sociali, può esaminare la documentazione in base alla quale vengono assunte le scelte gestionali ma, al pari della disposizione previgente, non si estende alla consultazione dei libri e scritture contabili).

Con riferimento, poi, alle modalità di esercizio del diritto di consultazione, l'art. 2476, comma 2, c.c. precisa che nell'esame dell'anzidetta documentazione il singolo socio può farsi assistere, o delegare, un professionista di fiducia. Il diritto d'ispezione, pertanto, può essere esercitato direttamente dal socio o indirettamente, attraverso un professionista di fiducia.

Anche tale diritto, al pari di quello d'informazione, può essere esercitato in qualsiasi momento (quindi anche con cadenza infrannuale), nei giorni ed orari lavorativi, con modalità tuttavia non vessatorie per la società.

Si può discutere in relazione a se nel diritto di consultazione rientri anche il diritto di ottenere copia della documentazione sociale. Tale questione si pone dal momento che, l'art. 2476 c.c., al pari del previgente art. 2489 c.c., non dispone nulla al riguardo.

Sul punto, partendo dalla considerazione che le funzioni essenziali del diritto di ispezione sono quelle di controllare l'operato dell'organo amministrativo e di esercitare correttamente e consapevolmente il diritto di voto, pare lecito ritenere che al singolo socio spetti anche il diritto di ottenere estratti a proprie spese dei documenti inerenti alla gestione sociale. In caso contrario, infatti, vi sarebbe una forte limitazione del diritto di consultazione spettante a ciascun socio non amministratore (in senso conforme, in dottrina, F. Mainetti, Commento sub art. 2476 c.c., cit., 1064; D.U. Santosuosso, La riforma del diritto societario, cit., 220; in giurisprudenza, Trib. Roma 22 febbraio 2010, in Foro it., 2010, I, 2879. Di diverso avviso Trib. Parma 25 ottobre 2004, con nota critica di M. Malavasi, Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, cit., 758 ss., che ha respinto le richieste del socio di minoranza di ottenere un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. che imponesse all'organo amministrativo di consegnare tutta la documentazione concernente la gestione della società. In giurisprudenza, cfr. Trib. Cagliari 10 luglio 2013; Trib. Verona 29 agosto 2011; Trib. Macerata 26 settembre 2007).

In ogni caso, l'esigenza di ciascun socio che non svolga attività gestoria a consultare e, quindi, ad ottenere copie della documentazione inerente all'amministrazione sociale, va contemperata con l'esigenza della società alla riservatezza. Ciò sta a significare, a parere di chi scrive, che il diritto individuale del socio ad ottenere copia della documentazione non può essere esercitato indiscriminatamente, ma sempre nel rispetto dei principi di correttezza (art. 1176 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.) – così, R. Costi, Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio, cit., 83. Sul punto cfr. anche App. Milano, 31 gennaio 2003, in Giur. comm., 2003, II, 612 -, al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza della società. Viola il principio della correttezza la richiesta di informazioni e chiarimenti dei quali il socio non abbia effettivamente necessità, ma che sia posta in essere con l'unico obiettivo di ostacolare lo svolgimento dell'attività sociale. In tale ottica, l'esercizio del diritto è stato considerato illegittimo qualora divenga lo strumento per intralciare l'attività sociale realizzando pressioni nei confronti di soggetti chiamati alla gestione della società (Trib. Catania, 3 marzo 2006, in Giur. Comm., 2007, II, 920).

Sui soci grava, altresì, l'obbligo di non divulgare le notizie di cui sono venuti a conoscenza. Strettamente correlato al diritto di informazione è, infatti, l'obbligo di segretezza, con la conseguenza che il socio sarebbe responsabile dell'eventuale diffusione di notizie riservate o del favoreggiamento di imprese concorrenti (in questo senso, G.M. Buta, I diritti di controllo del socio di s.r.l., in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa, G.B. Portale, vol. 3, Torino, 2007, 610.Sul tema, v. anche Trib. Bologna 11 dicembre 2012, in Le Società, 2013, 897, con commento di F. Raffaele, Esercizio abusivo del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. e possibili tutele per la società).

Il singolo socio non amministratore, pertanto, nell'esercizio del diritto d'ispezione deve tenere un comportamento conforme all'interesse sociale; in altre parole, le richieste di informazioni e la consultazione dei libri e degli altri documenti sociali non trovano giustificazione, incontrando quindi una limitazione, nell'ipotesi in cui siano completamente estranee alla funzione di controllo sull'operato dell'organo amministrativo. Secondo G. Lemme, Sull'informazione dei soci nelle s.r.l. dopo la riforma societaria, in www.dircomm.it, è da considerarsi legittimo il diniego nell'ipotesi di richieste dettate da finalità ostruzionistiche o di richieste che sono di intralcio alla gestione o il frutto del perseguimento evidente di interessi particolari a danno della società. Di diverso avviso Trib. Civitavecchia, 21 aprile 2004, in www.dircomm.it, secondo cui nella s.r.l. priva di collegio sindacale, “il socio ha un diritto potestativo ad esercitare il controllo sulla gestione e la società non può sindacare i motivi sottostanti”.

Quello che si vuole evitare, infatti, è che il controllo individuale del socio si traduca in un mezzo improprio di pressione o di abuso della minoranza.

Derogabilità del diritto di controllo individuale del socio

Un'ulteriore questione da affrontare concerne la possibilità o meno di derogare convenzionalmente i diritti previsti dal secondo comma dell'art. 2476 c.c. Tale interrogativo si pone poiché la normativa vigente, a differenza dell'art. 2489 c.c. nel testo antecedente la riforma societaria che prevedeva espressamente la nullità di ogni patto contrario a quanto previsto dalla norma, non dispone nulla in merito.

In particolare, si discute in relazione a se l'art. 2476, comma 2, c.c. sia da considerarsi norma imperativa, dal momento che non fa espressamente salva una diversa disposizione statutaria o, in alternativa, se detta norma debba essere considerata dispositiva, in quanto che non preclude una diversa disposizione statutaria.

L'opinione prevalente della dottrina e la giurisprudenza che si è occupata dell'argomento (si veda infra, nella guida all'approfondimento) si sono espresse, con tesi da condividersi, per la non derogabilità in peius da parte dello statuto del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. Indici di non derogabilità di quanto disposto dal più volte menzionato secondo comma dell'art. 2476 c.c. sarebbero rappresentati essenzialmente dalla mancata previsione di deroghe pattizie e dalla strumentalità dei diritti di informazione e di consultazione alla proposizione dell'azione di responsabilità.

Potranno, al contrario, essere previste statutariamente clausole volte ad integrare ed ampliare la previsione normativa con una più articolata disciplina delle modalità di esercizio dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. (richiedendo, a titolo esemplificativo, un termine di preavviso; limitando il numero di consulenti esterni di ausilio al socio; individuando orari di accesso alla documentazione contabile; limitando la possibilità che il socio o i suoi consulenti rivolgano domande ai dipendenti della società o si aggirino negli uffici alla ricerca di informazioni e di documenti): di questa opinione è M. Arato, Il controllo individuale dei soci ed il controllo legale dei conti, cit., 1195. Sull'argomento, v. anche G.M. Buta, I diritti di controllo del socio di s.r.l., cit., 616.

Conclusioni

In definitiva, il socio di minoranza non amministratore di società a responsabilità limitata ha il diritto di informazione sugli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti amministrativi della società e di ottenere estratti a proprie spese. Il controllo individuale da parte del socio ex art. 2476, comma 2, c.c., è consentito anche in presenza del collegio sindacale o del revisore legale (della stessa opinione N. Abriani, Decisioni dei soci, amministrazioni e controlli, cit., 228; F. Parrella, Commento sub art. 2476 c.c., cit., 124; F. Mainetti, Commento sub art. 2476 c.c., cit., 1064; M. Malavasi, Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, cit., 760; R. Guidotti, Società a responsabilità limitata e controllo individuale del socio, cit., 964; M. Arato, Il controllo individuale dei soci ed il controllo legale dei conti, cit., 1194) in caso contrario, infatti, tale disposizione avrebbe specificato la possibilità di esercitare questi diritti soltanto in caso di assenza dell'organo di controllo – nella s.r.l. priva del collegio sindacale rappresenta di fatto l'unico argine nei confronti del potere gestorio degli amministratori.

Nell'esercizio del diritto di informazione e d'ispezione, tuttavia, il socio deve tenere un comportamento conforme all'interesse sociale; in altri termini, le richieste di informazioni e la consultazione dei libri e degli altri documenti sociali non trovano giustificazione, incontrando quindi una limitazione, qualora siano completamente estranee alla funzione di controllo sull'operato dell'organo amministrativo, traducendosi, quindi, in un mezzo improprio di pressione o di abuso della minoranza.

Per contro, la condotta dell'amministratore di s.r.l. che non consente al socio di consultare la predetta documentazione, al pari di quella che ignora un provvedimento del giudice che gli ordina di far consultare al socio non amministratore tali documenti configura i reati di impedito controllo e di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (così, Cass. 10 novembre 2016, n. 47307, in questo portale, con nota di Marzari, L'illecita condotta di impedito controllo da parte dell'amministratore).

Sempre sotto il profilo strettamente processuale, si ritiene opportuno evidenziare che il diritto ad avere notizie sullo svolgimento degli affari, così come il diritto di consultazione, potranno essere esercitati anche ricorrendo a quanto previsto dall'art. 700 c.p.c., nel caso in cui sussista, ovviamente, il requisito del pregiudizio imminente ed irreparabile (in dottrina, v. M. Malavasi, Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, cit., 764; S. Ambrosini, Commento all'art. 2476 c.c., cit., 1590; F. Mainetti, Commento sub art. 2476 c.c., cit. 1065). Al riguardo, sono stati ritenuti sufficienti a caratterizzare il periculum in mora la ingiustificata generale contestazione da parte della società resistente della legittimazione del ricorrente ed il rifiuto o l'impedimento o la non adeguata collaborazione della società a consentire al socio di accedere alla documentazione richiesta (così, Trib. Milano 29 settembre 2015 e 8 ottobre 2015, in Le Società, 2016, 700 ss., con commento di E.E. Bonavera, Tutela cautelare del diritto di controllo del socio di S.r.l. In senso conforme, Trib. Santa Maria Capua Vetere 10 giugno 2011, in Le Società, 2011, 1015, con commento di E. Civerra, La tutela del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l.).

L'accertamento del requisito del fumus boni iuris, a sua volta, viene a coincidere con la condizione dell'azione della legittimazione del socio non amministratore ricorrente.

La violazione degli anzidetti diritti, infine, può dare origine, da un punto di vista civilistico, all'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. e, qualora si possano ravvisare gli estremi di grave irregolarità, alla revoca cautelare degli amministratori.

Guida all'approfondimento

Sulla non derogabilità in peius dello statuto: in dottrina, S. Ambrosini, Commento all'art. 2476 c.c., in Società di capitali (commentario), a cura di Niccolini, Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, 1588; O. Cagnasso, Commento sub art. 2476, in Il nuovo diritto societario, a cura di Bonfante, Cagnasso, Cottino, Montalenti, Bologna, 2004, 1883; F. Parrella, Commento sub art. 2476 c.c., cit., 126; F. Mainetti, Commento sub art. 2476 c.c., cit. 1064; A. Patti, I diritti dei soci e l'assemblea nella nuova disciplina della s.r.l., cit., 443; M. Arato, Il controllo individuale dei soci ed il controllo legale dei conti, in Le Società, 2004, 1195; M. Malavasi, Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, cit., 761; D.U. Santosuosso, La riforma del diritto societario, cit., 220; D. Corapi, Il controllo interno delle s.r.l., cit., 1573. Contra N. Abriani, Controlli e autonomia statutaria: attenuare l'”audit” per abbassare la “voice”, in Analisi giur. econ., 2003, 352 s., che ritiene ammissibili sia patti parasociali, sia clausole statutarie dirette a regolamentare in termini restrittivi l'esercizio del controllo.

In giurisprudenza: Trib. Bari 10 maggio 2004 (ord.), in Foro it., 2004, I, c. 3217 ss., secondo cui il diritto di controllo del socio deve ritenersi indisponibile e non derogabile, se non in melius.

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