Finanziamenti dei soci di s.r.l.
07 Ottobre 2015
Nel 2014, per aiutare una s.r.l. che aveva necessità di sopperire a una temporanea fase di illiquidità, i soci, rispondendo a una precisa richiesta dell'organo amministrativo, decisero di erogare finanziamenti, a titolo infruttifero, che potevano essere restituiti quando le risorse della società lo avessero consentito. Attualmente la situazione è molto diversa rispetto al passato e la liquidità della società consentirebbe di procedere ad una restituzione, almeno parziale, dello stesso. Possiamo procedere con il rimborso o esistono limiti all'operazione?
La restituzione dei finanziamenti è in assoluto possibile, salvo il rispetto delle condizioni dettate dall'art. 2467 del c.c. La norma citata prevede, infatti, che tale rimborso sia “postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori”. L'art. 2467 c.c. spiega il concetto stesso di finanziamento soci, correlandone l'erogazione al “momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” oppureal caso in cuila stessa società versi “in una situazione finanziaria (…) nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. Ciò premesso è di tutta evidenza che nell'ipotesi in cui la società non si trovi più in una condizione di squilibrio fra indebitamento e patrimonio netto o, più in generale, in una situazione in cui siano necessari conferimenti dei soci, è consentita la restituzione del finanziamento. Viceversa il rimborso costituirebbe operazione in contrasto con le disposizioni civilistiche, la cui effettuazione metterebbe in seria difficoltà la posizione dell'organo amministrativo che decidesse comunque di procedere in tal senso. |