Trasformazione di s.r.l.s. in s.a.s.: regime contabile

Maurizio Stella
18 Ottobre 2016

Una s.r.l. semplificata si è trasformata in s.a.s. con l'intenzione di adottare il regime di contabilità semplificata. Considerata la continuità aziendale tra s.r.l.s. e s.a.s. e considerato che, per norma, il primo periodo d'imposta è stato condotto contabilmente nel rispetto del regime ordinario, tale situazione impone di dover terminare almeno l'esercizio in corso adottando il regime ordinario oppure prevale l'autonomia nelle scelte contabili della società, tra il periodo ante e il periodo post trasformazione?

Una s.r.l. semplificata si è trasformata in s.a.s. con l'intenzione di adottare il regime di contabilità semplificata. Considerata la continuità aziendale tra s.r.l.s. e s.a.s. e considerato che, per norma, il primo periodo d'imposta è stato condotto contabilmente nel rispetto del regime ordinario, tale situazione impone di dover terminare almeno l'esercizio in corso adottando il regime ordinario oppure prevale l'autonomia nelle scelte contabili della società, tra il periodo ante e il periodo post trasformazione?

In esito al quesito posto va osservato che l'art. 13 del DPR 600/73 stabilisce che sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria tutte le società di capitali (ed enti equiparati) e tutte le imprese esercenti attività che superano i limiti previsti per l'accesso al regime di contabilità semplificata.

In tal senso va rilevato che sono esonerate per l'anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria tutte le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di:

- € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

- € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente.

Pertanto, qualora vengano superati i limiti sopra esposti, scatta l'obbligo della contabilità ordinaria.

Indipendente da quanto esposto il regime di contabilità ordinaria è applicabile anche su opzione per quei soggetti che per legge non sono obbligati a tenerla.

La tenuta della contabilità ordinaria è, infatti, possibile indipendentemente dall'ammontare dei compensi conseguiti, solo a seguito di opzione, esercitata mediante il comportamento concreto, poi formalizzato mediante apposita comunicazione.

Nel caso in specie va osservato che sino al momento in cui la società aveva la natura giudica di responsabilità limitata semplificata, certamente vigeva l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria, con la trasformazione in società in accomandita semplice è cambiata la natura giuridica ed è venuta meno anche la personalità giuridica.

Pertanto con la trasformazione il regime naturale è quello semplificato, salvo il superamento dei limiti dimensionali e l'esercizio dell'opzione per la tenuta della contabilità ordinaria mediante il comportamento concludente.

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