Valida la notifica via PEC alla società cancellata dal Registro delle Imprese

La Redazione
19 Settembre 2016

La notifica (prima via PEC, poi presso la sede sociale e infine presso la casa comunale) del ricorso per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall. è valida anche nel caso di società già cancellata dal Registro delle Imprese. Infatti, il giudice è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza.

La notifica (prima via PEC, poi presso la sede sociale e infine presso la casa comunale) del ricorso per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall. è valida anche nel caso di società già cancellata dal Registro delle Imprese. Infatti, il giudice è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza. Lo ha stabilito la S.C. con la sentenza n. 17946/2016.

La vicenda. La Corte d'appello rigettava il reclamo proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale dichiarava il fallimento di una s.r.l. in liquidazione. Si contestava la nullità della notificazione, in quanto eseguita con deposito presso la casa comunale senza l'espletamento delle formalità di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c., dopo che erano state eseguite senza successo le notifiche a mezzo PEC e presso la sede sociale, data la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Ricorre dunque per cassazione la società fallita denunciando l'inapplicabilità dell'art. 15 l. fall., che disciplina le imprese ancora in vita. Inoltre sostiene l'applicabilità nel caso di specie della disciplina ordinaria prevista prima del D. L. n. 179/2012, non avendo l'art. 10 l. fall. previsto le forme per la notificazione del ricorso.

La legittimità costituzionale dell'art. 15 l. fall. Come già affermato con la sentenza n. 17884/2016 in relazione all'imprenditore individuale, la Corte di Cassazione aderisce a quanto già affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 146/16 con cui si dichiarava infondata la questione di legittimità dell'art. 15 l. fall. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.: il giudice è esonerato dal compimento di ulteriori formalità, giustificato da «esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obblighi di speditezza e operatività» al quale è improntato il procedimento concorsuale, «allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico».

La notifica è valida. La Corte di Cassazione ribadisce dunque la validità della notifica via PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., anche nel caso di società già cancellata dal Registro delle Imprese. Nel caso poi non avesse buon fine la notifica telematica, sarà effettuata presso la sua sede sociale e, in extrema ratio, depositata presso la casa comunale del luogo in cui vi era la sede sociale.

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