Responsabilità dell’intermediario finanziario e delle agenzie di rating
19 Ottobre 2015
L'intermediario finanziario ha il preciso obbligo di segnalare al risparmiatore, in modo non generico ed approssimativo, la natura dell'investimento alla stregua della valutazione operata dalle maggiori agenzie di rating, trattandosi di dato che costituisce fattore idoneo ad influenzare in modo rilevante il processo decisionale dell'investitore. Tuttavia, posto che l'emissione di un rating errato cagiona una lesione della libertà contrattuale dell'investitore che diviene fonte di responsabilità extracontrattuale, non è possibile affermare la responsabilità dell'agenzia di rating solo perché il giudizio da questa espresso non rispecchia la reale prospettiva di solvibilità dell'emittente, ma è necessario che la condotta dell'agenzia sia connotata da dolo o da colpa. Infatti, poiché il rating è un giudizio prognostico, che implica, necessariamente, una valutazione delle prospettive future di un emittente o di un titolo e di variabili che sfuggono alla sfera di controllo del soggetto che quel giudizio emette, il fatto che le previsioni non siano poi state confermate dalla realtà non indica, di per sé, che al momento in cui furono espresse le valutazioni queste non fossero dotate di un ragionevole grado di plausibilità. |