Contraffazione del marchio e concorrenza sleale
16 Giugno 2017
L'attività illecita, consistente nell'usurpazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi o simili a quelli legittimamente utilizzati dall'imprenditore concorrente, può essere dedotta sia a fondamento di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, sia anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove il comportamento abbia creato confondibilità tra i rispettivi prodotti.
Al fine di un'azione per concorrenza sleale, occorre provare che i soggetti operino nel medesimo settore, che vi sia una confondibilità dei servizi e della comune origine imprenditoriale degli stessi e, infine, l'utilizzo in concreto di segni identici a quelli dell'impresa concorrente. |