Concordato con riserva: doveri del commissario giudiziale

Alberto Molgora
20 Settembre 2016

In ipotesi di concordato cd. con “riserva” ex art. 161, comma 6, l. fall., quali sono i principali adempimenti cui è tenuto il Commissario Giudiziale, ove eventualmente già nominato, nelle more della presentazione del piano e della proposta da parte del debitore?

In ipotesi di concordato cd. con “riserva” ex art. 161, comma 6, l. fall., quali sono i principali adempimenti cui è tenuto il Commissario Giudiziale, ove eventualmente già nominato, nelle more della presentazione del piano e della proposta da parte del debitore?

Il concordato con “riserva”. Come noto,a mente dell'art. 161, comma 6, l. fall.,l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato preventivo unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione al riguardo imposta dalla legge entro un termine fissato dal Giudice; tale termine risulta compreso fra sessanta e centoventi giorni ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Con decreto motivato che fissa il termine di cui supra – di regola stabilito tanto più breve quanto più già al cospetto di istanze di fallimento proposte nei confronti del ricorrente – il Tribunale ha la facoltà di nominare da subito il Commissario Giudiziale, allorché ritenuto opportuno, specie alla luce della concreta situazione patrimoniale e finanziaria del debitore.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 8, il decreto del Tribunale dispone, in capo al ricorrente, una serie di obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa ed all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano; trattasi di doveri informativi da adempiersi sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale – laddove nominato – e con periodicità almeno mensile sino alla scadenza del termine per il completamento del deposito documentale sopra richiamato.

I doveri del commissario giudiziale nella fase pre-concordataria. In tale peculiare lasso temporale, il Commissario Giudiziale è eminentemente tenuto al controllo ed alla vigilanza sull'attività posta in essere dal debitore.

In particolare, il Commissario Giudiziale deve vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere sino alla scadenza del termine per il completamento del deposito documentale imposto dalla legge, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi normativi previsti dalla normativa fallimentare, nonché stabiliti nel decreto di nomina.

In particolare, occorre controllare, in primis, che il ricorrente provveda per tempo al deposito della cauzione per le spese “pre-concordatarie” di procedura, così come di norma stabilito nel decreto del Tribunale.

Inoltre, a mente dell'art. 161, comma 7, l. fall. occorre vigilare che il debitore si limiti al compimento di atti di ordinaria amministrazione, come tali atti al miglioramento o alla conservazione del patrimonio; a tale fine, si renderà necessario effettuare periodicamente una minuziosa analisi delle scritture contabili del ricorrente, nonché della relativa documentazione bancaria.

Gli atti di straordinaria amministrazione risultano in tutto inibiti, se non previa autorizzazione del Tribunale, sentito il parere del Commissario Giudiziale, ove risulti in proposito documentalmente comprovata la sussistenza dei requisiti di urgenza ed utilità.

Parimenti, occorre controllare che il ricorrente non effettui pagamenti di debiti anteriori alla presentazione del ricorso e che, giusto il disposto dell'art. 169-bis l. fall., qualora intenda sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso, richieda specifica autorizzazione al Tribunale.

Inoltre, a mente dell'art. 173 l. fall., il Commissario giudiziale è tenuto a riferire senza indugio al Tribunale se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode.

Unitamente all'attività di vigilanza, il Commissario è altresì tenuto al controllo della documentazione che il ricorrente, in esecuzione ai doveri informativi di cui al comma 8 dell'art. 161, deve periodicamente presentare. In proposito, unitamente ad una situazione finanziaria aggiornata, il debitore deve predisporre una breve relazione informativa ed esplicativa in ordine allo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché alla gestione corrente dell'impresa; tale informativa è corredata, di regola, dell'elenco delle operazioni più rilevanti compiute nel periodo, oltre che dei saldi delle giacenze di cassa e delle variazioni di magazzino.

Esaminata tale documentazione, il Commissario è tenuto a riferire al Tribunale con motivata relazione scritta laddove riscontri violazioni degli obblighi imposti a capo del debitore, così come sopra per cenni richiamati.

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