È possibile chiedere la risoluzione di singoli ordini di investimento

La Redazione
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24 Maggio 2017

L'investitore ha facoltà di chiedere la risoluzione dei singoli ordini di investimento, in caso di inadempimento di non scarsa importanza dell'intermediario.

L'investitore ha facoltà di chiedere la risoluzione dei singoli ordini di investimento, in caso di inadempimento di non scarsa importanza dell'intermediario.

È il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 12937 del 23 maggio.

Il caso. Due investitori convenivano in giudizio la Banca, chiedendo la risoluzione di tre ordini di acquisto di obbligazioni, nell'ambito di un contratto quadro di investimento, per inadempimento degli obblighi informativi. Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d'appello la rigettava, rilevando l'impossibilità di impugnare singoli ordini di investimento. I due investitori proponevano, quindi, ricorso per cassazione.

I doveri informativi in capo all'intermediario. La S.C. conferma l'orientamento ormai consolidato che ammette la separata risolubilità di singoli ordini di investimento (in questi termini: Cass. n. 16820/2016; Cass. n. 10161/2016). Ricorrendone i presupposti – e cioè quando l'inadempimento dell'intermediario si riveli non lieve, e idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale – l'investitore può indirizzare l'azione, a seconda del suo interesse, verso l'intero rapporto con l'intermediario, chiedendo la caducazione del contratto quadro, ovvero nei confronti di singoli ordini di investimento.

La S.C. precisa che, nei casi di cui si tratta, non rileva il cattivo esito di un dato investimento (e quindi un bilanciamento tra investimenti ad esito negativo ed esito positivo), bensì l'inadempimento degli obblighi informativi, cui l'intermediario è tenuto per legge.

La risoluzione del contratto quadro o dei singoli ordini di investimento. La possibilità di chiedere la risoluzione tanto del contratto quadro, quanto dei singoli ordini di investimento discende dalla struttura negoziale propria dei servizi di investimento: in questo senso, il contratto quadro assolve la funzione di gettare le basi per la futura operatività del rapporto, mentre la consecutiva fase dei singoli ordini è stata definitiva nei termini di fase attuativa del rapporto (Cass. S.U. n. 26724/2007). Trattasi di fase dipendente dal contratto quadro, in cui però ciascun ordine di investimento ha natura propriamente negoziale.

La non scarsa importanza dell'inadempimento. Infine, la Cassazione precisa che l'effettiva risoluzione rimane subordinata al riscontro della non scarsa importanza dell'inadempimento, che deve essere valutata nello specifico ambito dell'ordine rispetto al quale l'inadempimento medesimo si è venuto a verificare.

Il principio di diritto. In conclusione, la S.C. enuncia il seguente principio di diritto: “a fronte dell'inadempimento dell'intermediario degli obblighi imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob, l'investitore, contraente non inadempiente, ben può agire per la sola risoluzione dei singoli ordini di investimento nei quali il detto inadempimento si è consumato, fermo comunque restando il necessario riscontro che trattasi, in concreto, di inadempimento di non scarsa importanza rispetto all'ordine per il quale si è verificato”.