Titoli di debitoFonte: Cod. Civ. Articolo 2483
09 Agosto 2013
Inquadramento
L'articolo 2483 del codice civile ha consentito, a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, anche alle società a responsabilità limitata di emettere titoli di debito attraverso cui finanziare la propria attività, possibilità fino allora circoscritta esclusivamente alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni.
Il nuovo testo normativo consente pertanto alle società a responsabilità limitata di fare ricorso al mercato dei finanziamenti, mediante la sottoscrizione dei titoli di debito da parte di investitori qualificati in grado di garantire il singolo finanziatore, dando le giuste credenziali dell'investimento. Nella Relazione al decreto legislativo n. 6/2003 si è evidenziato come la riserva di sottoscrizione agli investitori qualificati sia stata operata in quanto questi ultimi sono nella posizione di “meglio valutare effettivamente il merito del rischio” e pertanto di essere in grado di garantire la solvenza della società, in maniera praticamente coincidente con quella prevista in materia di cessione del credito. In merito alla locuzione “titoli di debito”, il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 all'art. 1 comma 2 (T.U.F.) ricomprende all'interno della categoria degli strumenti finanziari “i valori mobiliari" (azioni, obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli …); pertanto, i titoli di debito sono una sottocategoria della più ampia classe degli strumenti finanziari.
Sottoscrittori legittimati
Il secondo comma dell'art. 2483 C.C. dispone che i titoli possono essere sottoscritti solo da “investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali”. I soggetti considerati “investitori professionali” sono indicati nell'art. 18 del T.U.F.:
Nel caso di successivo trasferimento dei titoli, gli “intermediari” rispondono della solvenza della società nei confronti degli acquirenti diversi dagli investitori professionali o dei soci della società medesima.
Ai singoli risparmiatori, pertanto, è precluso l'acquisto, dalla società emittente, dei titoli di debito e l'assunzione del rischio agli stessi connesso, potendo gli stessi acquistare i suddetti titoli solo indirettamente, da un investitore qualificato, chiamato a rispondere dell'eventuale inadempimento della società emittente. Il terzo comma dell'articolo 2483, dispone che “La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità”. La società emittente è libera di determinare le caratteristiche del titolo di debito in rispetto alle proprie esigenze. Pertanto, potranno essere emessi titoli di debito:
I titoli di debito devono essere “registrati” in un documento, il quale non deve obbligatoriamente riportare le condizioni del prestito qualora venga richiamata la delibera di emissione, che, ricordiamo è soggetta a iscrizione obbligatoria presso il Registro delle Imprese, da effettuarsi a cura degli amministratori. L'unico limite che occorre rispettare è quello del “taglio minimo unitario”, disposto dall'art. 5, co. 1, della Delibera CICR 1058/2005 (IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO) prevedendo che i titoli di debito siano emessi “con un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000”.
A fronte di tale limite, non ve n'è alcuno per quanto riguarda la complessiva esposizione debitoria dell'emittente, contratta per effetto dell'emissione dei titoli. Regime fiscale
Per individuare correttamente il regime fiscale applicabile ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata occorre verificare se gli stessi possono rientrare nella definizione di "titoli similari alle obbligazioni". In tal caso, i titoli delle Srl sono equiparati a quelli delle SpA (risoluzione 54/E/2009), con conseguente applicazione dell'articolo 26, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973 concernente le modalità di applicazione delle ritenute alla fonte sugli interessi e sugli altri proventi maturati su obbligazioni e titoli similari emessi dalle società per azioni. A questo proposito, l'articolo 44, comma 2, lettera c), n. 2) del TUIR stabilisce che si considerano tali "i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano emessi, né di controllo sulla gestione stessa". Per le persone fisiche non imprenditori, i proventi derivanti dai titoli di debito rappresentano, quindi, redditi di capitale (art. 44, Tuir); mentre, per gli esercenti attività di impresa, i redditi sono attratti dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del Tuir. Una norma in base alla quale i titoli si considerano similari alle obbligazioni a patto che rispondano a due requisiti fondamentali:
Una volta verificate queste condizioni, risulterà applicabile il regime fiscale previsto dall'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 600/1973, in base al quale andrà operata la ritenuta del 26% (al 20% fino al 30.06.2014) sugli interessi e sugli altri proventi maturati su obbligazioni e titoli similari emessi dalle società per azioni.
I titoli di debito la cui remunerazione sia rappresentata solo dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di altre società appartenenti al medesimo gruppo, ovvero di un singolo affare, sono assimilati alle azioni. Altresì, I titoli di debito che “… non presentino né i requisiti per essere considerati similari alle azioni, in quanto la relativa remunerazione non è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare, né i requisiti per essere considerati similari alle obbligazioni perché, ad esempio, non garantiscono la restituzione del capitale ovvero, pur garantendola, assicurano anche una partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società emittente o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi” sono qualificabili come titoli atipici e, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 512/1983, scontano una ritenuta del 26% (Circ. AE del 16 giugno 2004 n. 26). Per la società emittente, invece, gli interessi passivi maturati sono deducibili, secondo le disposizioni dell'art. 96 del TUIR. Gli interessi non sono deducibili, invece, con riferimento ai titoli di debito la cui remunerazione è tutta commisurata ai risultati economici dell'impresa (assimilati alle azioni). Ciò ai sensi dell'art. 109, co. 9, lett. a), del TUIR, “Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi”. Le società di progetto, S.p.a. o S.r.l., costituite in conseguenza dell'affidamento di una concessione “pubblica” di cui al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici),, nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato (art. 3, co. 15-ter, del citato Decreto) possono emettere obbligazioni e titoli di debito (art. 185 del D.Lgs. n. 50/2016), anche in deroga ai limiti individuati dagli artt. 2412 e 2483, c.c., qualora:
Con l'art. 1 co.1 del DL n. 83/2012 (cd. Decreto Sviluppo), con l'intento di agevolare l'emissione e il collocamento di project bond da parte delle predette società, rendendoli appetibili per gli investitori, è stato introdotto il seguente incentivo fiscale alla loro sottoscrizione: “Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico”. È stato, quindi, accordato lo stesso trattamento fiscale agevolato previsto per i titoli del debito pubblico, prevedendo l'applicazione di una ritenuta sugli interessi con aliquota del 12,50%. In ultimo, con l'intento di evitare che l'applicazione del regime di imposizione indiretta applicabile alle operazioni di emissione di project bond possa renderle eccessivamente onerose, è stato disposto che “Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società “di progetto”, nonché le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa …”. Le disposizioni fiscali di favore testé esposte, “… si applicano alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto” (Art. 1, co. 4, D.L. 22/06/2012, n. 83), ovvero dal 26 giugno 2012. Riferimenti
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Prassi
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