Titoli di debito

Gianluca Natalucci
09 Agosto 2013

Ai sensi dell'articolo 2483 del c.c. le società a responsabilità limitata possono emettere strumenti finanziari, chiamati titoli di debito, che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali. Nel caso di trasferimento dei titoli sottoscritti, l'investitore professionale risponde della solvenza della società emittente, tranne nei casi l'acquirente non sia un altro investitore professionale oppure non sia un altro socio della società emittente. Il legislatore lascia all'autonomia delle parti la disciplina per l'emissione dei titoli. L'organo amministrativo stabilirà le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.
Inquadramento

L'articolo 2483 del codice civile ha consentito, a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, anche alle società a responsabilità limitata di emettere titoli di debito attraverso cui finanziare la propria attività, possibilità fino allora circoscritta esclusivamente alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni.

In evidenza: crowdfunding

Una “nuova” forma di finanziamento proposta dal legislatore è l'equity crowdfunding, il quale consente all'impresa di raccogliere il capitale di rischio tramite portali online. La possibilità di avvalersene non è più relegata alle start up e PMI innovative, ma è estesa a tutte le piccole medie imprese.

Il nuovo testo normativo consente pertanto alle società a responsabilità limitata di fare ricorso al mercato dei finanziamenti, mediante la sottoscrizione dei titoli di debito da parte di investitori qualificati in grado di garantire il singolo finanziatore, dando le giuste credenziali dell'investimento.

Nella Relazione al decreto legislativo n. 6/2003 si è evidenziato come la riserva di sottoscrizione agli investitori qualificati sia stata operata in quanto questi ultimi sono nella posizione di “meglio valutare effettivamente il merito del rischio” e pertanto di essere in grado di garantire la solvenza della società, in maniera praticamente coincidente con quella prevista in materia di cessione del credito.

In merito alla locuzione “titoli di debito”, il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 all'art. 1 comma 2 (T.U.F.) ricomprende all'interno della categoria degli strumenti finanziari “i valori mobiliari" (azioni, obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli …); pertanto, i titoli di debito sono una sottocategoria della più ampia classe degli strumenti finanziari.

In evidenza: trattamento contabile

Con la riforma operata dal D.Lgs. 139/2015 in merito ai criteri di redazione del bilancio d'esercizio, i titoli di debito, salvo alcune eccezioni, devono essere valutati al costo ammortizzato.

La rilevazione contabile, per l'investitore, è dettata dall'OIC 20 (si veda la bussola “OIC 20 - Titoli di debito”), mentre per l'emittente occorre far riferimento all'OIC 19 (si veda la bussola “OIC 19 – Debiti”).

Per quanto riguarda gli investitori che redigono il bilancio, l'articolo 20-quater del D.L. 119/2018 prevede una deroga alla disciplina dettata dall'OIC 20. In particolare, coloro che non adottano i principi contabili internazionali, possono valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La norma ha carattere transitorio in quanto si applica esclusivamente ai titoli posseduti nell'esercizio in corso alla data di entrata del decreto n. 119 (24 ottobre 2018).

L'Organismo Italiano di Contabilità, pubblicando, nel mese di aprile 2019, il documento interpretativo n. 4, ha chiarito che la norma di cui sopra può essere applicata anche ai titoli acquistati nel corso del 2018, i quali verranno iscritti in bilancio al costo d'acquisto, mentre non trova applicazione nei confronti dei titoli ceduti prima dell'approvazione del Bilancio relativo all'anno 2018. Inoltre, la stessa può essere applicata anche ai singoli titoli iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale, purché vengano specificati in nota integrativa i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga. In altri termini, i soggetti che optano per la semplificazione possono iscrivere il titolo in base al valore di iscrizione risultante dal bilancio 2017 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Sottoscrittori legittimati

Il secondo comma dell'art. 2483 C.C. dispone che i titoli possono essere sottoscritti solo da “investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali”.

I soggetti considerati “investitori professionali” sono indicati nell'art. 18 del T.U.F.:

  • Le Imprese di investimento

  • Le Banche

  • Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo Unico Bancario

  • Le SGR

  • Società di gestione armonizzate

Nel caso di successivo trasferimento dei titoli, gli “intermediari” rispondono della solvenza della società nei confronti degli acquirenti diversi dagli investitori professionali o dei soci della società medesima.

Ai singoli risparmiatori, pertanto, è precluso l'acquisto, dalla società emittente, dei titoli di debito e l'assunzione del rischio agli stessi connesso, potendo gli stessi acquistare i suddetti titoli solo indirettamente, da un investitore qualificato, chiamato a rispondere dell'eventuale inadempimento della società emittente.

Condizioni e modalità

Il terzo comma dell'articolo 2483, dispone che “La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità”.

La società emittente è libera di determinare le caratteristiche del titolo di debito in rispetto alle proprie esigenze. Pertanto, potranno essere emessi titoli di debito:

  • postergati;
  • indicizzati;
  • per i quali i tempi e l'entità del rendimento sono collegati ai risultati dell'esercizio;
  • convertibili in altri titoli di debito;
  • emessi a fronte del contestuale finanziamento da parte dei sottoscrittori;
  • emessi a fronte di una preesistente posizione debitoria dell'emittente verso i sottoscrittori.

I titoli di debito devono essere “registrati” in un documento, il quale non deve obbligatoriamente riportare le condizioni del prestito qualora venga richiamata la delibera di emissione, che, ricordiamo è soggetta a iscrizione obbligatoria presso il Registro delle Imprese, da effettuarsi a cura degli amministratori.

L'unico limite che occorre rispettare è quello del “taglio minimo unitario”, disposto dall'art. 5, co. 1, della Delibera CICR 1058/2005 (IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO) prevedendo che i titoli di debito siano emessi “con un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000”.

A fronte di tale limite, non ve n'è alcuno per quanto riguarda la complessiva esposizione debitoria dell'emittente, contratta per effetto dell'emissione dei titoli.

Regime fiscale

Per individuare correttamente il regime fiscale applicabile ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata occorre verificare se gli stessi possono rientrare nella definizione di "titoli similari alle obbligazioni".

In tal caso, i titoli delle Srl sono equiparati a quelli delle SpA (risoluzione 54/E/2009), con conseguente applicazione dell'articolo 26, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973 concernente le modalità di applicazione delle ritenute alla fonte sugli interessi e sugli altri proventi maturati su obbligazioni e titoli similari emessi dalle società per azioni.

A questo proposito, l'articolo 44, comma 2, lettera c), n. 2) del TUIR stabilisce che si considerano tali "i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano emessi, né di controllo sulla gestione stessa". Per le persone fisiche non imprenditori, i proventi derivanti dai titoli di debito rappresentano, quindi, redditi di capitale (art. 44, Tuir); mentre, per gli esercenti attività di impresa, i redditi sono attratti dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del Tuir.

Una norma in base alla quale i titoli si considerano similari alle obbligazioni a patto che rispondano a due requisiti fondamentali:

  1. devono essere titoli di massa, ossia titoli emessi in notevoli quantità, con caratteri di omogeneità e in base ad un'unica operazione economica, oggettivamente idonei alla circolazione presso il pubblico;

  2. devono contenere l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e non devono attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Una volta verificate queste condizioni, risulterà applicabile il regime fiscale previsto dall'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 600/1973, in base al quale andrà operata la ritenuta del 26% (al 20% fino al 30.06.2014) sugli interessi e sugli altri proventi maturati su obbligazioni e titoli similari emessi dalle società per azioni.

In evidenza: ritenuta a titolo d'acconto o d'imposta

La ritenuta è applicata dall'emittente a titolo d'acconto nei confronti delle società e degli imprenditori individuali se i titoli sono relativi all'impresa commerciale, mentre è a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti che non svolgono attività d'impresa commerciale e per i soggetti non residenti.

I titoli di debito la cui remunerazione sia rappresentata solo dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di altre società appartenenti al medesimo gruppo, ovvero di un singolo affare, sono assimilati alle azioni.

Altresì, I titoli di debito che “… non presentino né i requisiti per essere considerati similari alle azioni, in quanto la relativa remunerazione non è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare, né i requisiti per essere considerati similari alle obbligazioni perché, ad esempio, non garantiscono la restituzione del capitale ovvero, pur garantendola, assicurano anche una partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società emittente o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi” sono qualificabili come titoli atipici e, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 512/1983, scontano una ritenuta del 26% (Circ. AE del 16 giugno 2004 n. 26).

Per la società emittente, invece, gli interessi passivi maturati sono deducibili, secondo le disposizioni dell'art. 96 del TUIR.

Gli interessi non sono deducibili, invece, con riferimento ai titoli di debito la cui remunerazione è tutta commisurata ai risultati economici dell'impresa (assimilati alle azioni).

Ciò ai sensi dell'art. 109, co. 9, lett. a), del TUIR, “Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi”.

Novità introdotte dal Decreto Sviluppo n. 83/2012

Le società di progetto, S.p.a. o S.r.l., costituite in conseguenza dell'affidamento di una concessione “pubblica” di cui al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici),, nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato (art. 3, co. 15-ter, del citato Decreto) possono emettere obbligazioni e titoli di debito (art. 185 del D.Lgs. n. 50/2016), anche in deroga ai limiti individuati dagli artt. 2412 e 2483, c.c., qualora:

  • il fine dell'emissione è specificamente individuato nel “realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità”;

  • tali titoli siano “destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati”.

Con l'art. 1 co.1 del DL n. 83/2012 (cd. Decreto Sviluppo), con l'intento di agevolare l'emissione e il collocamento di project bond da parte delle predette società, rendendoli appetibili per gli investitori, è stato introdotto il seguente incentivo fiscale alla loro sottoscrizione:

Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico”.

È stato, quindi, accordato lo stesso trattamento fiscale agevolato previsto per i titoli del debito pubblico, prevedendo l'applicazione di una ritenuta sugli interessi con aliquota del 12,50%.

In ultimo, con l'intento di evitare che l'applicazione del regime di imposizione indiretta applicabile alle operazioni di emissione di project bond possa renderle eccessivamente onerose, è stato disposto che “Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società “di progetto”, nonché le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa”.

Le disposizioni fiscali di favore testé esposte, “… si applicano alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto” (Art. 1, co. 4, D.L. 22/06/2012, n. 83), ovvero dal 26 giugno 2012.

Riferimenti

Normativi

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
  • Deliberazione CICR 19 luglio 2005, n. 1058
  • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
  • Legge 28 dicembre 1995, n.549
  • Art. 2483 c.c.

Giurisprudenza

  • Cass. civ., sez. trib., 25 maggio 2002, n. 7682

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 marzo 2009, n. 54/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E

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