Sovraindebitamento: il trust istituito dopo l’emergere della crisi per fini elusivi è atto in frode

La Redazione
12 Marzo 2015

Costituisce atto in frode ai creditori - ostativo alla composizione della crisi da sovraindebitamento - il trust istituito dal debitore successivamente al manifestarsi della situazione di squilibrio patrimoniale.

Costituisce atto in frode ai creditori - ostativo alla composizione della crisi da sovraindebitamento (ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. n. 3/2012) - il trust istituito dal debitore successivamente al manifestarsi della situazione di squilibrio patrimoniale e, inoltre, con modalità e clausole tali da far presumere l'intento del disponente di mantenere il controllo sui beni sottraendoli alla garanzia patrimoniale.

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