La holding può detrarre l’IVA solo se presta attivamente servizi alle partecipate

La Redazione
23 Luglio 2015

La Corte di Giustizia UE, con la decisione del 16 luglio sulle cause C-108/14 e C-109/14, ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA per la società holding che svolge un'attività economica effettiva a favore delle partecipate attraverso la prestazione di servizi soggetti all'imposizione tributaria.

La Corte di Giustizia UE, con la decisione del 16 luglio sulle cause C-108/14 e C-109/14, ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA per la società holding che svolge un'attività economica effettiva a favore delle partecipate attraverso la prestazione di servizi soggetti all'imposizione tributaria.

La vicenda. La pronuncia in oggetto origina dal rinvio promosso da un giudice tedesco vertente sull'interpretazione degli artt. 4 e 17 della sesta direttiva 77/388 CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006.

L'IVA assolta dalla holding è detraibile? La controversia originariamente proposta all'attenzione del giudicante riguardava le condizioni per la detrazione dell'IVA assolta a monte dalla società holding per l'acquisizione di capitali destinati all'acquisto di partecipazioni in società controllate, costituite in forma di società di persone, alle quali venivano successivamente forniti servizi soggetti ad IVA, in riferimento alle quali il giudice, aderendo all'ipotesi per cui la detrazione dell'IVA assolta a monte è ammessa unicamente qualora le spese sostenute dal soggetto passivo possano essere imputate solo in parte alla sua attività economica, si interroga sulle modalità di calcolo in base alle quali l'IVA così assolta a monte da una società holding debba essere ripartita tra attività economiche e attività non economiche della suddetta società.

La holding come soggetto passivo IVA. La Corte di Giustizia analizza in primo luogo la disciplina comunitaria e nazionale applicabile alla materia, ribadendo che la società holding il cui unico scopo sia l'assunzione di partecipazioni in altre imprese non è qualificabile come soggetto passivo di IVA. L'attività che consista nel mero acquisto e successiva detenzione di partecipazioni societarie non può infatti essere qualificata come attività economica, ai sensi della sesta direttiva, posto che la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti e dunque l'eventuale dividendo discende dalla mera proprietà del bene.

Ove invece la partecipazione societaria sia accompagnata da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società partecipate attraverso la fornitura di servizi amministrativi, finanziari, tecnici o commerciali, a tale attività deve essere riconosciuta natura economica e la conseguente qualificazione della holding come soggetto passivo dell'IVA.

L'attività economica e il diritto di detrazione. Conseguentemente, l'art. 17 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che le spese sostenute da una holding per l'acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, alla cui gestione essa partecipi attivamente esercitando attività economiche, devono essere considerate come spese generali e l'IVA assolta deve essere oggetto di detrazione integrale, salvo l'esenzione IVA di eventuali operazioni effettuate a valle.

Con la medesima pronuncia la Corte ha stabilito che le disposizioni normative della direttiva che attribuiscono la facoltà agli Stati membri di considerare i raggruppamenti di persone come un unico soggetto passivo dell'IVA – il c.d. “gruppo IVA” - non hanno effetto diretto ma devono essere attuate con l'emanazione di apposite disposizioni normative nazionali.

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