Atto di scissione e esercizio dell’azione revocatoria

La Redazione
25 Novembre 2016

L'atto con il quale viene attuata un'operazione di scissione, in quanto atto dispositivo, è revocabile laddove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 64, 67 l. fall. e 2901 c.c.

L'atto con il quale viene attuata un'operazione di scissione, in quanto atto dispositivo, è revocabile laddove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 64, 67 l. fall. e 2901 c.c. La declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo con cui è stata assegnata alla società beneficiaria una parte del patrimonio della scissa non interferisce sull'atto di scissione, ma consente ai creditori e al curatore fallimentare della scissa di recuperare all'attivo i beni che sono fuoriusciti dalla sua massa patrimoniale per effetto di tale operazione societaria.

L'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. non trova inoltre alcun ostacolo nel fatto che dalla scissione sia derivata in capo alle beneficiarie la solidarietà del lato passivo prevista dall'art. 2506-quater, ultimo comma, c.c.

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