Reati fiscali: il socio amministratore di s.n.c. non è (sempre) l’unico colpevole
23 Dicembre 2015
La sottoscrizione della dichiarazione fiscale da parte di un socio amministratore di una s.n.c. non esonera automaticamente gli altri soci amministratori dalle eventuali responsabilità fiscali, occorrendo a tal fine un'analisi concreta dell'organigramma della società e dell'apporto causale fornito dagli altri soci alla condotta penalmente rilevante. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50201 depositata il 22 dicembre 2015.
Il caso. Con doppia pronuncia conforme, il socio amministratore di una s.n.c. veniva ritenuto responsabile del reato di dichiarazione infedele punito dall'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, in quanto, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava elementi attivi inferiori rispetto a quelli effettivi ed ometteva di indicare alcune operazioni imponibili. In particolare i giudici di seconde cure confermavano l'attribuibilità della condotta all'imputato disattendendo la tesi difensiva che faceva leva sul fatto che la dichiarazione infedele incriminata fosse stata firmata da un altro socio, al quale avrebbe dovuto essere attribuito il reato trattandosi di socio munito di pari poteri all'interno della società. Il socio ricorre per la cassazione della pronuncia d'appello lamentando la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui lo ha ritenuto comunque responsabile del reato.
Amministrazione disgiunta e gestione fiscale. La Corte di Cassazione sottolinea come in tema di reati tributari, qualora ai soci di una s.n.c. venga attribuita l'amministrazione disgiunta della società ma ad uno solo di essi vengano delegate le incombenze fiscali, anche in assenza di una specifica previsione dell'atto costitutivo, gli altri soci non sono responsabili di eventuali infrazioni. Di conseguenza, se dagli atti non emerge la prova che ad uno dei soci siano state attribuite in via esclusiva le incombenze fiscali, gli altri soci devono ritenersi responsabili. In relazione al caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato risulta comunque insufficiente in quanto, in relazione alla struttura societaria e ai ruoli ricoperti dai due soci interessati dalla vicenda, sarebbe stato doveroso per i giudici di merito accertare la sussistenza di un'eventuale delega esplicita alla gestione esclusiva dell'intera materia fiscale, nonché la consistenza del contributo attivo alla commissione del fatto prestato dal ricorrente, a prescindere dalla formale qualifica di amministratore.
Delega esplicita e contributo causale: l'accertamento concreto. In conclusione, la Suprema Corte afferma il principio di diritto per cui la sottoscrizione della dichiarazione fiscale da parte di un socio amministratore di una s.n.c. non esonera automaticamente gli altri soci amministratori dalle eventuali responsabilità fiscali, occorrendo invece accertare in concreto se gli altri soci svolgano attività gestionali in quella specifica materia e quale sia l'apporto concorsuale penalmente rilevante nella gestione della materia fiscale fornito dagli altri soci. La sentenza impugnata viene annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello competente, per l'esame concreto dell'organigramma della società alla luce del principio di diritto enunciato. |