Il socio receduto non può chiedere la revoca degli amministratori ex art. 2476, comma 3

La Redazione
27 Febbraio 2017

Nelle società a responsabilità limitata, la legittimazione a promuovere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi posti a loro carico, nonché a richiederne la revoca, ex art. 2476, comma 3, c.c., spetta – oltre che alla società interessata - esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualità di socio della società danneggiata dalle condotte di mala gestio degli amministratori.

Nelle società a responsabilità limitata, la legittimazione a promuovere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi posti a loro carico, nonché a richiederne la revoca, ex art. 2476, comma 3, c.c., spetta – oltre che alla società interessata - esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualità di socio della società danneggiata dalle condotte di mala gestio degli amministratori.

Non è, dunque, legittimato l'ex socio, il quale abbia esercitato il recesso ad nutum, in quanto il recesso, in applicazione dell'art. 1373 c.c., deve ritenersi valido e produttivo di effetti alò momento della recezione, da parte della società, della relativa comunicazione.

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