Start up innovative: requisiti soddisfatti anche con modelli d’utilità
27 Aprile 2016
Non solo le invenzioni ma anche i modelli di utilità aprono le porte al regime delle start up innovative. A precisarlo è il MISE con il parere dello scorso 21 aprile reso in risposta al seguente quesito: i brevetti per modelli di utilità industriale - che sono diversi da quelli per invenzioni richiamati in normativa - sono ugualmente validi come requisito per accedere al regime di start up innovativa?
La questione ruota attorno al requisito d'acceso contemplato dal n. 3 della lettera h) dell'art. 25 del D.L. 179/2012, e precisamente, essere un'impresa “titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale”.
Ebbene, il modello di utilità soddisfa il requisito della titolarità della privativa industriale. Il Parere riporta inoltre quanto indicato nello stesso sito del Ministero alla pagina dell'Ufficio italiano brevetti e marchi: “È a volte difficile distinguere un modello di utilità da un'invenzione. Molti considerano il modello di utilità come ‘una piccola invenzione'. Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente.” |