Consolidato nazionale, arriva la Circolare
27 Settembre 2016
La stabile organizzazione di soggetto non residente può rivestire anche il ruolo di consolidata a condizione che eserciti attività d'impresa; assume naturalmente la qualifica di consolidante quando la casa madre, residente in un Paese convenzionato, intende consolidare le proprie controllate residenti in Italia. Anche la controllante residente in Stati UE/SEE può consolidare le basi imponibili in Italia delle proprie controllate, senza che sia richiesta la presenza di una stabile organizzazione della medesima controllante nel territorio dello Stato.
Sono queste soltanto tre delle novità introdotte dal decreto internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015) passate in rassegna dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 40/E, interamente dedicata alla disciplina del consolidato nazionale (art. 117 ss. T.U.I.R.). Il documento di prassi, diramato ieri pomeriggio, fornisce indicazioni a tutto campo, anche attraverso schemi ed esempi, e dà riposta ad alcuni dubbi sollevati dai contribuenti con istanze di interpello o richieste di consulenze giuridiche. Ecco più nel dettaglio alcuni dei chiarimenti forniti.
Ruolo di consolidata…. Una delle più importanti modifiche introdotte dal Decreto Internazionalizzazione consiste nella possibilità per la stabile organizzazione in Italia di un soggetto residente in un paese comunitario di rivestire anche il ruolo di consolidata (e non soltanto più quello di consolidante). La novità è però condizionata all'esercizio di un'attività d'impresa da parte della stabile organizzazione. La Circolare sul punto, infatti, precisa che: “nonostante l'art. 117, comma 2-ter, del T.U.I.R., nell'ammettere la stabile organizzazione in veste di controllata, non richieda espressamente che quest'ultima eserciti un'attività d'impresa ai sensi dell'art. 55 del .T.U.I.R. (a differenza di quanto previsto per la stabile organizzazione consolidante), un'interpretazione logico-sistematica impone di includere tale requisito fra quelli necessari affinché la stabile possa essere consolidata.”
….e di consolidante Il documento di prassi chiarisce i due requisiti al ricorrere dei quali la stabile organizzazione assume naturalmente il ruolo di consolidante. Entrambi si riferiscono alla casa madre e consistono nell'esercizio nel territorio dello Stato di un'attività d'impresa tramite la stabile organizzazione e nell'essere residente in un Paese con il quale è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione che consenta un adeguato scambio di informazioni. Ciò implica “che la stabile organizzazione assume la qualifica di consolidante quando la casa madre, residente in un Paese convenzionato, intenda consolidare le proprie controllate residenti in Italia”. Cosa che può avvenire anche se le partecipazioni delle controllate italiane non sono comprese nel patrimonio della stabile organizzazione: come ricordato nella Circolare, è stata, infatti, eliminata la condizione dell'inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione delle partecipazioni nelle controllate italiane da comprendere nel perimetro di consolidamento.
Consolidato tra sorelle Altra novità del decreto internazionalizzazione presa in esame nella Circolare è il via libera al consolidato nazionale tra società residenti controllate da una società estera priva di stabile organizzazione in Italia, purché residente in uno Stato UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. “Il soggetto residente in un Stati UE/SEE senza stabile organizzazione in Italia – si legge nella Circolare - può designare, tra le sue controllate, una società residente nel territorio dello Stato o una società controllata UE/SEE tramite la sua stabile organizzazione, al fine di esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo e ad assumere la qualità di consolidante”. Più nello specifico, la Circolare precisa i requisiti richiesti dal regime sia per la controllante non italiana sia per le controllate italiane e chiarisce che il consolidamento è ammesso anche nel caso in cui nella catena di controllo tra consolidante e consolidata siano presenti società residenti in Paesi non UE/SEE che siano collaborativi con l'Italia. |