Potere di rappresentanza e raggruppamento temporaneo di imprese
28 Aprile 2016
Con la sentenza n. 8407/16, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di raggruppamento temporaneo di imprese, l'art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 157/95 non impedisce al legale rappresentante della capogruppo di nominare un procuratore speciale per determinati affari del raggruppamento.
La vicenda. Il procuratore speciale di un Raggruppamento temporaneo di imprese e professionisti chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di un Consorzio per il pagamento del corrispettivo dovuto per l'attività svolta a suo favore. A seguito di opposizione del Consorzio, il Tribunale revocava il decreto sostenendo che l'attore non avesse alcuna legittimazione alla richiesta dei compensi in quanto l'unico titolare della rappresentanza del Raggruppamento è il soggetto capogruppo (nel caso di specie uno studio di architettura), il quale non avrebbe il potere di delegare detta rappresentanza ad altri soggetti.
La rappresentanza della capogruppo. Dopo la conferma della decisione da parte della Corte d'appello, il procuratore speciale propone ricorso per cassazione sostenendo che la rappresentanza della capogruppo nei confronti delle altre imprese del Raggruppamento ha natura volontaria in quanto fondata sul conferimento di una procura con conseguente inapplicabilità del principio delegatus delegare non potest.
Potere gestorio e potere rappresentativo. La doglianza viene giudicata infondata dai Giudici di legittimità che sottolineano come l'art. 11, D.Lgs. 157/95, nel prescrivere che tutti i rapporti riferiti al Raggruppamento aggiudicatario della gara siano concentrati in capo all'impresa designata come capogruppo con mandato speciale con rappresentanza e che al legale rappresentante dell'impresa mandataria sia conferita procura attributiva del potere rappresentativo, risponde all'intento di armonizzare i poteri gestori con quelli rappresentativi della realtà plurisoggetiva creatasi con il Raggruppamento.
Inapplicabilità del principio delegatus delegare non potest. Da tale premessa consegue che il presupposto su cui si fonda la sentenza impugnata è erroneo nel ritenere che i poteri di rappresentanza conferiti alla capogruppo non siano ulteriormente delegabili, in quanto si tratta di poteri non attribuiti dalla legge ma conferiti su base volontaria dalle singole imprese raggruppate. In tal senso, la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che la rappresentanza del raggruppamento non deve necessariamente essere conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, ma può essere attribuita anche a specifici procuratori di questa, autorizzati a rappresentarla verso l'esterno in conformità alle norme statutarie (Cons. Stato n. 5691/01).
Il legale rappresentante può nominare un procuratore. In conclusione, il Collegio afferma il principio di diritto per cui l'art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 157/95, laddove prescrive che le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo aggiudicatario di un appalto di lavori pubblici conferiscano mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata come capogruppo, non impedisce al legale rappresentante della capogruppo di nominare a sua volta un procuratore per farsi rappresentare in determinati affari del raggruppamento, né di scegliere tale procuratore tra gli stessi partecipanti al Raggruppamento. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla competente Corte d'appello. |