Responsabilità di amministratori e sindaci di una banca per concessione di credito

09 Agosto 2017

Non solo un danno futuro ma prevedibile e quantificabile secondo criteri oggettivi può e deve essere riconosciuto e liquidato, sia pure in via equitativa, ma, nella specie, è la stessa concessione di credito senza criteri di economicità e prudenzialità a porre in essere un danno attuale. Danno consistente nella svalutazione del portafoglio crediti della banca e nella drastica riduzione delle capacità gestionali e di investimento che, non a caso, hanno portato alla sua liquidazione.
Massima

Non solo un danno futuro ma prevedibile e quantificabile secondo criteri oggettivi può e deve essere riconosciuto e liquidato, sia pure in via equitativa, ma, nella specie, è la stessa concessione di credito senza criteri di economicità e prudenzialità a porre in essere un danno attuale. Danno consistente nella svalutazione del portafoglio crediti della banca e nella drastica riduzione delle capacità gestionali e di investimento che, non a caso, hanno portato alla sua liquidazione. Né appare condivisibile l'affermazione per cui il danno si verificherebbe solo nel caso di effettivo "non rientro" del credito concesso in base alle scelte gestionali riconosciute come integrative di mala gestio. Affermazione che comporta l'onere, a carico della banca, di attivarsi per ottenere la percentuale maggiore possibile di rientro. Questo onere costituisce però, di per sé, un danno perché vincola i tempi, le scelte e i costi della gestione futura della banca, finalizzandola alla diminuzione della perdita prevedibile, conseguente alla mala gestio dei suoi amministratori e sindaci, e distogliendola dall'esercizio economico e redditizio del credito. Sicuramente è questo un deficit economico che deve essere reintegrato non in futuro ma al momento della sua formazione avvenuta per effetto delle scelte gestionali che hanno posto in essere questo grave handicap a carico della società male amministrata

Il caso

Nel giudizio oggetto di esame, una banca in amministrazione straordinaria e in liquidazione coatta amministrativa conveniva in giudizio i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci e i componenti del comitato di gestione per la condanna degli stessi al risarcimento dei danni arrecati alla banca per effetto delle loro condotte illecite, commissive ed omissive.

La banca, quindi, proponeva ricorso, inter alia, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello che aveva erroneamente negato la possibilità di provare la sussistenza e la quantificazione del danno causato dalla concessione di credito in assenza di criteri di economicità e prudenza.

Le questioni

La concessione abusiva di credito

La concessione del credito può ritenersi abusiva allorquando l'ente creditizio conceda un credito nei confronti di un cliente che versi in una instabile e precaria situazione finanziaria, tale da renderlo incapace di assicurare la regolare restituzione delle somme.

Tale sostegno finanziario erogato a favore di un soggetto (un imprenditore) in crisi, infatti, anziché agevolare il superamento delle difficoltà economiche, determina un aggravamento delle stesse, con conseguente pregiudizio a carico dell'imprenditore (il quale assiste ad una riduzione progressiva del proprio patrimonio) e dei propri creditori (i quali, da un lato, subiscono una riduzione della massa attiva verso la quale far valere le proprie ragioni e, da un altro lato, sono indotti a continuare i rapporti con la società finanziata, essendo questa dagli stessi creditori ritenuta in bonis per effetto dell'ottenimento del credito bancario). Nel primo caso, si ha un inadempimento contrattuale da parte della banca in funzione dell'omissione della richiesta di rientro al debitore (si vedano: Cass. SS. UU., 28 marzo 2006, n. 7029; P. Piscitello, Concessione abusiva del credito e patrimonio dell'imprenditore, in Riv. dir. civ., 2010, 5, 10655), al quale consegue un danno rappresentato dall'aggravamento della situazione debitoria dell'imprenditore; con riguardo al pregiudizio sofferto dai creditori, invece, la concessione abusiva di credito configura un illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione del principio generale del neminem laedere, con conseguente onere in capo ai creditori danneggiati di dimostrare il danno patrimoniale subito e la sussistenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa in capo all'ente erogatore del credito (si veda per tutti, la citata Cass. SS. UU., 28 marzo 2006, n. 7029).

Accanto alla fattispecie della responsabilità della banca per concessione abusiva del credito propriamente intesa (si veda supra), sussiste un'ipotesi di responsabilità della banca a titolo di concorso con gli amministratori della società finanziata per l'aggravamento del dissesto di tale società, poi dichiarata fallita (si veda Cass. 1 giugno 2010, n. 13413; Trib. Milano, 26 febbraio 2016, in questo portale).

l'azione della banca verso i propri amministratori e sindaci per concessione di credito in assenza di criteri di economicità e prudenza

La sentenza in commento tratta, invece, la diversa fattispecie in cui sia la stessa banca (a prescindere dalla previa chiamata in giudizio di tale banca da parte dei creditori della società fallita o da parte della società fallita medesima) ad agire nei confronti dei propri amministratori e sindaci per ottenere il risarcimento dei danni arrecati al proprio patrimonio per effetto della concessione di credito effettuata in spregio dei criteri di economicità e prudenza (dunque, in assenza della verifica del merito dei prenditori del credito).

In altri termini, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la concessione di credito operata dagli amministratori della banca senza osservare criteri di economicità e prudenza comporta un danno attuale per la banca stessa, poiché quest'ultima, viste le difficoltà di recupero del credito, è di conseguenza costretta a scelte di gestione indotte e forzate, finalizzate alla riduzione della perdita prevedibile piuttosto che allo svolgimento di attività di investimento e, più in generale, dell'attività caratteristica di esercizio profittevole del credito.

Una tale situazione di pregiudizio a carico della banca è stata ritenuta attuale dalla Corte di Cassazione, giacché è stato ritenuto che la prevedibilità e la quantificabilità del danno vengano in questo caso ad esistenza nel momento stesso in cui il credito venga concesso, senza che sia necessario attendere l'esito del giudizio promosso per il recupero delle posizioni debitorie ascrivibili alla mala gestio di amministratori e sindaci.

Il danno a carico della banca, pertanto, è rappresentato, sia dalla svalutazione dei crediti concessi in violazione dei criteri di prudenza, sia dalla riduzione delle proprie capacità gestionali.

La sentenza in commento appare, quindi, particolarmente interessante e innovativa, giacché, da un lato, stabilisce che il danno (derivante alla stessa banca finanziatrice) da concessione di credito in violazione dei criteri di ordinaria diligenza non si verifica soltanto nel caso di effettivo mancato rimborso alla banca, insorgendo esso, a ben guardare, come anzi detto, nel momento stesso in cui tale credito viene concesso e, da un altro lato, indica che tale danno sia prevedibile e, dunque, quantificabile in applicazione di criteri previsionali e sulla base di accertamento peritale in ordine all'impatto che l'erogazione del credito abbia avuto sulla capacità gestionale e di investimento della banca.

Tuttavia, proprio con riguardo alla quantificazione del danno la Suprema Corte non indica delle “linee guida”, limitandosi a prevedere, come ora accennato, che la valutazione a tali fini possa essere compiuta mediante “un accertamento peritale e l'acquisizione […] della documentazione necessaria a consentire una verifica, ex post, sulla attendibilità dei criteri previsionali indicati” dalla banca, così demandando la fissazione di parametri per la quantificazione del danno all'analisi di ciascuna specifica fattispecie.

Pertanto, deve ritenersi che, in ipotesi di erogazione del credito da parte degli amministratori di una banca in violazione dei criteri di ordinaria diligenza, al fine di determinare la quantificazione del danno sofferto dalla banca possano concorrere sia il valore del credito prestato, da svalutarsi e da considerarsi irrecuperabile in funzione dell'accertamento della consistenza del patrimonio del soggetto debitore, sia la riduzione delle capacità gestionali e di investimento della banca, che potrà essere verificata e valutata, a posteriori, attraverso l'opera di un esperto.

Osservazioni

Nella sentenza in esame, la Suprema Corte ha stabilito che la concessione del credito in violazione dei criteri di ordinaria diligenza, determina una conseguente responsabilità degli organi societari della banca nei confronti della banca stessa per il danno da questa subito in considerazione della svalutazione del portafoglio dei crediti che la banca finanziatrice viene a subire e della riduzione della capacità di esercizio dell'attività caratteristicadella banca medesima.

Con riguardo alla quantificazione del danno, la Suprema Corte ha stabilito che, in funzione di quanto ora detto, il pregiudizio sofferto dalla banca deve essere attualizzato al momento stesso in cui il credito è stato concesso e la relativa valutazione può essere compiuta mediante accertamento peritale.

Occorre, poi, sottolineare che l'accertamento peritale dovrà comunque essere svolto in assenza di alcuna censura della convenienza o dell'opportunità delle scelte di gestione operate dagli amministratori, giacché, a mio parere, deve ritenersi che anche in tale scenario siano applicabili i limiti dettati dal principio della c.d. Business Judgment Rule.

Conclusioni

La sentenza in esame introduce un importante elemento di novità con riguardo alla prova e alla quantificazione del danno sofferto dalla banca a seguito dell'erogazione imprudente del credito da parte degli amministratori, giacché in essa la sussistenza del danno viene individuata nel momento stesso in cui il credito sia stato imprudentemente concesso, senza che sia necessario attendere l'esito infruttuoso delle azioni di cognizione e di esecuzione volte al recupero dei finanziamenti illegittimamente erogati.

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