La postergazione dei finanziamenti dei soci può essere applicata anche alla s.p.a.

La Redazione
28 Settembre 2015

La valenza anti-elusiva della postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 c.c. esprime un principio generale che, seppur esplicitato solo per le s.r.l., è applicabile anche alle s.p.a., laddove le stesse siano connotate da una base azionaria familiare o comunque ristretta.

La valenza anti-elusiva della postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 c.c. esprime un principio generale che, seppur esplicitato solo per le s.r.l., è applicabile anche alle s.p.a., laddove le stesse siano connotate da una base azionaria familiare o comunque ristretta; dalla coincidenza tra le figure dei soci e quelle degli amministratori; nonché dalla connessa possibilità per il socio di apprezzare compiutamente (analogamente al socio di s.r.l. tipicamente dotato di poteri di controllo ex art. 2476, secondo comma, c.c.) la situazione di adeguata o meno capitalizzazione della società.

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