Tribunale unificato UE dei brevetti: l’Italia ratifica l’accordo
29 Novembre 2016
L'Italia aderisce al nuovo sistema unitario dei brevetti su base comunitaria: è in vigore dallo scorso 25 novembre la legge 3 novembre 2016, n. 214, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti: tutela più efficace per i brevetti e certezza del diritto rafforzata, questi gli obiettivi del legislatore, in attesa anche del brevetto unico. Tribunale Unitario dei Brevetti. In base all'art. 1 dell'accordo, viene dunque istituito un tribunale unificato dei brevetti per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetti unitari”; tale tribunale è comune agli Stati membri ed è dotato di personalità giuridica in ciascuno Stato (art. 4). Ai sensi degli artt. 6 ss., il tribunale si compone di un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria. Il primo grado comprende una divisione centrale, con sede a Parigi e sezioni a Londra e a Monaco, e di divisioni locali e regionali. Una divisione locale è istituita in uno Stato membro contraente che ne farà richiesta. L'accordo fissa poi la composizione del tribunale, i criteri di eleggibilità per la nomina dei giudici e la procedura di nomina fissando, inoltre, il primato del diritto dell'UE e la responsabilità degli Stati membri contraenti. L'art. 32 definisce la competenza esclusiva del tribunale su determinate materie, tra cui: esclusiva su azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari; azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari. Contraffazione indiretta: modifica al Codice della proprietà industriale. La legge di ratifica interviene anche sul Codice della proprietà industriale: l'art. 4 della legge interviene sul D.Lgs. n. 30/2005, inserendo una nuova disposizione sulla contraffazione indiretta (vengono, dunque, aggiunti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 66). |