La clausola di deroga della competenza vincola anche i soci?

30 Marzo 2016

La clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un contratto concluso da una s.n.c. è vincolante anche per i singoli soci e pertanto, nei confronti della società e dei soci responsabili per le obbligazioni sociali opera il medesimo foro convenzionale pattuito come esclusivo, senza che possa intervenire alcuna modificazione della competenza per ragioni di connessione soggettiva.
Massima

La clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un contratto concluso da una s.n.c. è vincolante anche per i singoli soci, agli effetti dell'art. 2267 c.c., e pertanto, nei confronti della società e dei soci responsabili per le obbligazioni sociali opera il medesimo foro convenzionale pattuito come esclusivo, senza che possa intervenire alcuna modificazione della competenza per ragioni di connessione soggettiva ex art. 33 c.p.c., che presuppone siano convenuti davanti al medesimo giudice più soggetti per i quali operino differenti fori generali, anche convenzionali, sempreché il giudice adito sia competente per territorio per almeno una delle parti convenute.

Il caso

Proposto ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti di una società in nome collettivo e dei due soci della stessa dinanzi al Tribunale di Forlì, a seguito dell'emanazione del provvedimento monitorio, i destinatari dello stesso esperivano opposizione deducendo, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del giudice adito dalla società creditrice in ragione della stipula di una clausola di deroga della competenza in favore del Tribunale di Macerata.

In accoglimento della detta eccezione, il Tribunale di Forlì declinava la propria competenza ed avvero tale ordinanza la creditrice proponeva ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. deducendo, in primo luogo ed in via principale, l'inoperatività della clausola di deroga anche nei confronti dei soci, in quanto la stessa era stata sottoscritta esclusivamente dalle due società.

Inoltre, proprio in ragione di tale presupposto, la ricorrente evidenziava che l'eccezione pregiudiziale di incompetenza formulata dai debitori/opponenti avrebbe dovuto essere considerata tamquam non esset, potendo il foro convenzionale, sebbene pattuito come esclusivo, subire una modifica per ragione di connessione soggettiva ex art. 33 c.p.c., con conseguente onere dei soci di contestare la competenza del giudice adito anche rispetto ai criteri di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c., richiamati dalla predetta disposizione normativa.

Le questioni

Le due società parti del giudizio avevano, prima dello stesso, stipulato una clausola di deroga della competenza per territorio di carattere esclusivo, con conseguente inoperatività, anche in via soltanto concorrente degli altri criteri di collegamento della competenza.

Ne deriva che, in tale ipotesi, secondo un'impostazione consolidata, non vi è l'onere della parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito di contestare la stessa in relazione a fori differenti rispetto a quello in favore del quale è stata stipulata la clausola di deroga della competenza.

La peculiarità della fattispecie processuale esaminata nella pronuncia in commento era peraltro costituita dalla circostanza chela clausola ex art. 28 c.p.c. non era stata sottoscritta anche dai soci della società in nome collettivo destinataria del provvedimento di ingiunzione.

Di qui l'interrogativo se, potendo operare, in un procedimento con pluralità di parti, una modificazione della competenza per ragioni soggettive ai sensi dell'art. 33 c.p.c. sussistesse l'onere dei soci/opponenti nel giudizio di merito di contestare la competenza del giudice adito anche in virtù degli artt. 18 e 19 c.p.c.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza disattendendo il primo e principale motivo dello stesso, assumendo l'operatività della clausola di deroga della competenza territoriale anche nei confronti dei soci.

In particolare, la S.C.ha fatto leva sul dispostodell'art. 2267 c.c.che, nel prevedere che i soci rispondono personalmente delle obbligazioni assunte dalla società, comporterebbe che la clausola di deroga alle norme in materia di competenza territoriale contenuta in un contratto concluso dalla società è vincolante sia per la medesima che per il singolo socio (in tal senso v. Cass. 22 febbraio 2000, n. 1962).

Sulla scorta di tale presupposto, laCorte ha escluso l'applicabilità nel caso in discussione anche dell'art. 33 c.p.c. che prevede una modifica della competenza per ragione di connessione soggettiva (c.d. debole) stabilendo che “le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”.

Per pervenire a siffatta conclusione, la S.C. ha ritenuto inoperante il principio, pure affermato più volte nella propria giurisprudenza, in forza del quale il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione (così, tra le altre, Cass. 5 novembre 2012, n. 18967; è stato precisato, peraltro, che qualora venga proposto un cumulo di domande ai sensi dell'art. 33 c.p.c., l'eccezione formulata da alcuno o da alcuni dei convenuti, purché abbia contestato l'esistenza della competenza territoriale ai sensi di detta norma riguardo a tutti i convenuti, compresi quelli non eccipienti o che abbiano formulato l'eccezione in modo tardivo o comunque inammissibile, estende i suoi effetti all'intero cumulo: Cass. 21 luglio 2011, n. 16007).

Invero,il foro stabilito d'accordo tra le parti, avendo origine pattizia e non legale, dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata ma non anche inderogabile, e pertanto, anche quando sia stato previsto dalle parti come esclusivo, non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione, in base alle regole della prevenzione ovvero dell'assorbimento, o ancora del cumulo soggettivo (cfr. Cass. 21 agosto 1998, n. 8316; Cass. 30 luglio 1996, n. 6882). Consegue, in buona sostanza, a tale impostazione, che la clausola di deroga della competenza, sebbene prevista in via esclusiva in favore di un determinato foro, può essere posta in non cale nelle controversie caratterizzate da cumulo soggettivo (Cass. 11 gennaio 2013, n. 576).

Peraltro, la Corte di legittimità nella fattispecie in esame esclude l'applicabilità di siffatti principi, consolidati nella propria giurisprudenza, sulla scorta della presa di posizione a monte circa l'operatività della clausola di deroga della competenza per territorio, pattuita espressamente come esclusiva, anche in favore dei soci della società in nome collettivo.

Osservazioni

La soluzione alla quale perviene la S.C., mediante una decisione rispetto alla quale non si rinvengono precedenti specifici in termini, non convince pienamente, quanto alla conformità della stessa ai principi generali.

Riteniamo, in particolare, che dalla responsabilità personale (e comunque sussidiaria) dei soci delle società in nome collettivo non possa trarsi, sul piano processuale, la conseguenza che gli stessi finiscano, per tale ragione, per essere considerati destinatari degli effetti di un accordo di deroga della competenza per territorio stipulato dalla società che, in virtù dell'autonomia della personalità giuridica della stessa, rimane un soggetto terzo rispetto ai soci pur solidalmente ed illimitatamente responsabili.

Invero, rispetto all'operatività di eventuali modificazioni della competenza ex art. 33 c.p.c. in ragione della presenza in giudizio anche dei soci, non sembra venire in rilievo alcuna interferenza rispetto al regime di responsabilità previsto dal diritto sostanziale, regime che pure ha giustificato talvolta, in nome peraltro dell'interesse giuridicamente rilevante ad ottenere una decisione maggiormente favorevole, il riconoscimento della legittimazione ad impugnare la sentenza sfavorevole resa nei confronti della società anche da parte del socio.

Resta difatti fermo che dalla responsabilità personale dei soci non deriva anche un litisconsorzio necessario degli stessi nelle cause in cui è parte la società (v., ex ceteris, Cass. 30 agosto 2013, n. 19985), con conseguente operare delle regole generali in tema di litisconsorzio c.d. facoltativo o per opportunità (e facoltà, ad esempio, del giudice di separare le cause connesse, facoltà che difficilmente si coniuga con l'estensione sic et simpliciter di una clausola di deroga della competenza esclusiva anche a soggetti che non l'hanno sottoscritta).

Conclusioni

L'orientamento della S.C. potrebbe fondarsi, peraltro, sull'esigenza pratica di evitare che nella prassi processuale vengano poste in non cale clausole di deroga della competenza territoriale pure note ai soci che, specie nelle società di persone, siano a conoscenza della stipula delle stesse e le abbiano personalmente negoziate.

In tale limitata prospettiva, la posizione assunta dalla decisione in esame si può condividere nella misura in cui, evitando la proposizione di eccezioni pregiudiziali pretestuose di incompetenza da parte dei soci, realizza il valore dell'economia processuale.

La soluzione affermata dalla S.C., inoltre, è finalizzata, al contempo, a tutelare in modo più adeguato la posizione del creditore ricorrente per ingiunzione.

Invero, tale impostazione consente di evitare che, proposto, ad esempio, come nella fattispecie decisa, un ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti della società in nome collettivo nel foro individuato come esclusivo nella clausola di deroga alla competenza per territorio, i soci possano ottenerne facilmente la revoca, ove emesso anche nei propri confronti (come nella ricorrente ipotesi nella quale rivestano il ruolo di fideiussori della società), deducendo di non aver direttamente sottoscritto la clausola in questione.

Ciò potrebbe comportare, specie quando il provvedimento monitorio sia stato concesso provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. per il c.d. pericolo nel ritardo, ossia per condotte dei soci volte a diminuire le proprie garanzie patrimoniali, un pregiudizio non trascurabile per il creditore “costretto” ad incardinare l'azione dinanzi ad un nuovo ufficio giudiziario in un momento nel quale, magari, dette garanzie si sono significativamente ridotte.

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