Limiti ai poteri dell’accomandatario e responsabilità

La Redazione
30 Maggio 2016

In caso di atti compiuti dall'accomandatario in assenza dell'autorizzazione o in presenza di un diniego dell'autorizzazione da parte dell'accomandante, l'eventuale clausola dell'atto costitutivo che prevede l'autorizzazione o il parere degli accomandanti non incide in alcun modo sul potere rappresentativo degli amministratori, i quali saranno responsabili esclusivamente nei rapporti interni.

In caso di atti compiuti dall'accomandatario in assenza dell'autorizzazione o in presenza di un diniego dell'autorizzazione da parte dell'accomandante, l'eventuale clausola dell'atto costitutivo che prevede l'autorizzazione o il parere degli accomandanti non incide in alcun modo sul potere rappresentativo degli amministratori, i quali saranno responsabili esclusivamente nei rapporti interni. La mancanza dell'autorizzazione del socio accomandante prevista dall'atto costitutivo funge dunque da limitazione meramente interna dei poteri dell'accomandatario e non ha alcuna incidenza sulla validità dell'atto nei rapporti con i terzi.

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