Rettifica sul nuovo antiriciclaggio: l’autoriciclaggio resta reato

La Redazione
30 Giugno 2017

Con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno, il Governo apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 90/2017, di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno, il Governo apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 90/2017, di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, il legislatore delegato corregge il tiro in materia di autoriciclaggio, che nel testo pubblicato sulla G.U. dello scorso 19 gennaio (si veda la precedente news, in questo portale), sembrava essere stato abrogato: l'art. 5, intervenuto sul D.lgs. n. 231/2007, che a sua volta modificava il D.Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti, ha introdotto, in quest'ultimo decreto, l'art. 25-octies, rubricato “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.

La rettifica precisa, appunto, che l'autoriciglaggio continua ad avere rilevanza penale: la rubrica corretta è la seguente: “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché' autoriciclaggio” e il primo comma di tale articolo non si limita a richiamare gli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, ma anche l'art. 648-ter.1 che, appunto, sanziona l'autoriciclaggio.

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