Natura ed estensione della responsabilità della scuola per il danno c.d. da autolesioni
05 Maggio 2014
L'istituto scolastico può essere ritenuto responsabile del danno derivante dal sinistro subìto dall'alunno prima dell'inizio delle lezioni ed all'esterno dell'edificio della scuola?
In relazione alla natura giuridica della responsabilità della scuola per il danno cagionato dall'alunno a sé medesimo, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'assunto secondo il quale “l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni” (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. III, sent. 29 maggio 2013 n. 13457 ; Cass. c iv., sez. III , sent. 4 ottobre2013, n. 22752).Corollario di tale impostazione è l'applicabilità del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., in forza del quale, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'istituto convenuto incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sè non imputabile. Il corretto assolvimento degli oneri probatori rispettivamente gravanti sulle parti va parametrato al contenuto ed all'estensione dell'obbligazione di sorveglianza della scuola, la quale è, in particolare, tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari a prevenire ed impedire che l'allievo produca danni a sé stesso e ciò sia all'interno dell'edificio scolastico sia in relazione alle pertinenze, di cui l'istituto abbia a qualsiasi titolo la custodia e che siano messe a disposizione per l'esecuzione della propria prestazione: tra esse è senz'altro ricompreso anche “il cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi” ( cfr. Cass. civ. sent. n. 22752/2013 cit.). Inoltre, “lo svolgimento del rapporto si estende a tutto il tempo in cui l'alunno fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni” e, pertanto, si sviluppa sin dal momento in cui, con l'apertura dei cancelli, risultano consentiti l'ingresso e la permanenza degli alunni nelle pertinenze scolastiche e si realizza quindi il loro affidamento in custodia alla scuola. L'obbligazione di sorveglianza, dunque, sorge sin da tale momento ed implica la predisposizione degli accorgimenti necessari ad evitare il danno, la cui individuazione deve essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto: quali, per esempio, l'età degli alunni (la cui diminuzione impone una vigilanza via via crescente) e la presenza di situazioni di pericolo (in presenza delle quali è ben possibile che i minori, se lasciati soli, compiano atti incontrollati e potenzialmente autolesivi). Dimostrata, quindi, dall'attore la verificazione del danno nel corso dello svolgimento del rapporto, come sopra inteso, è onere della scuola dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarlo e che esso si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso (v. Cass. sent. n. 22752/2013 in motivazione ).
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