La natura della responsabilità civile del medico nella struttura pubblica

Redazione Scientifica
06 Marzo 2015

L'art. 3 della Legge Balduzzi non consente di ritenere che la responsabilità del medico, dipendente di struttura pubblica, sussista solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.

In tema di responsabilità civile sanitaria il tenore letterale dell'art. 3 comma 1 della legge Balduzzi anche alla luce dell'esame dell'intenzione del legislatore non consente di ritenere che la responsabilità del medico, per condotte interne ad una struttura sanitaria pubblica, sussista solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano perché tale distinzione non è ricavabile dal tenore della norma che ha ad oggetto esclusivo, in punto di delimitazione della responsabilità, l'esimente penale della colpa lieve per tutti gli esercenti le professioni sanitarie senza distinzione tra sanità pubblica e privata.

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