Il fatto. A seguito di un decesso avvenuto a seguito di un incidente sulle piste da sci, l'ente tedesco di previdenza (Deutsche Rentenvesicherung Bund), che aveva erogato oltre € 245.000 a titolo di pensione di reversibilità, aveva proposto azione contro il responsabile dello scontro, per sentirlo condannare alla rifusione della somma erogata a favore del coniuge e dei figli minori.
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno rigettato la richiesta.
Il Deutsche Rentenvesicherung Bund ha quindi proposto ricorso in cassazione, con un unico motivo vertente sulla falsa applicazione dell'art. 93 Reg. CE n. 1408/1971 e successivo art. 85 del Regolamento CE n. 883/2001.
All'esito dell'udienza di discussione la causa è stata rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, come è poi avvenuto.
L'ordinanza di rimessione. Nell'ordinanza di rimessione il Collegio ha affermato:
- che il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale è disciplinato dalle norme dello Stato a cui appartiene l'ente surrogante, con il limite per cui tale surrogazione non può eccedere i diritti spettanti alla vittima o ai suoi aventi causa;
- i diritti, nei quali l'ente può surrogarsi, che spettano alla vittima, o ai suoi aventi causa, nei confronti dell'autore del danno cosi come i presupposti dell'azione risarcitoria sono disciplinati dalle norme dello Stato in cui si è verificato il “danno”.
Da tali premesse ha tratto le seguenti conclusioni:
- il diritto al risarcimento del danno spettante alla vittima di un sinistro o ai suoi aventi causa (il danno complessivamente risarcibile) è individuato dalle norme italiane;
- i presupposti ed i limiti dell'azione di surrogazione esercitabile all'ente previdenziale sono dettati dalle norme tedesche.
Il giudice del rinvio dovrà valutare la risarcibilità del danno. Sembrano davvero dispiaciute le Sezioni Unite, nel non poter affrontare né il tema se debbano o meno escludersi dall'ammontare del risarcimento per danno patrimoniale le prestazioni erogate ai congiunti superstiti dall'assicuratore sociale o dall'ente previdenziale, né quello della compensatio lucri cum damno, strettamente connesso con il tema della cumulabilità di varie voci di danno ai fini dell'applicabilità del principio del risarcimento del danno effettivo.
Infatti la sentenza si risolve nell'affermazione di un principio quasi banale, ovvero, che “si é perso di vista nel presente giudizio…. l'esame prioritario delle ragioni dalle quali sarebbe derivata l'eventuale surrogabilità dell'ente ricorrente”.
Ricordano le Sezioni Unite come l'Ente tedesco solo nell'aprile 2006 abbia inviato comunicazione agli eredi che intendeva surrogarsi, laddove nel settembre 2004 gli stessi erano stati già tacitati di ogni pretesa dall'assicurazione del responsabile con una quietanza liberatoria la cui formulazione faceva venir meno qualsiasi pretesa nei confronti del responsabile non solo dagli eredi ma anche da sorgetti terzi che dovessero agire in surroga.
Non essendo stato finora affrontato, nei due giudizi di merito, tale questione, toccherà ora al giudice del rinvio valutare, prima di ogni altra aspetto, se sussistano o meno spazi di risarcibilità in cui inserire la surroga richiesta.
(fonte: www.dirittoegiustizia.it)