Social network e responsabilità: attenzione a non rendere pubblica una relazione extraconiugale prima della separazione legale

Ilenia Alagna
08 Febbraio 2017

Il nostro comportamento nelle community virtuali può avere ripercussioni di natura legale: la giurisprudenza presta sempre maggior attenzione alle condotte virtuali di marito e moglie in crisi.
Massima

Sebbene la violazione della fedeltà coniugale sia determinante nell'attribuire la responsabilità nei casi di separazione, ciò non è sufficiente ad integrare una responsabilità risarcitoria del coniuge che l'abbia compiuta. È possibile, tuttavia, individuare un profilo di danno non patrimoniale nei casi in cui l'infedeltà abbia oltrepassato i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, trasmodando in comportamenti concretizzatisi, in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto.

Il caso

Oltre a chiedere la separazione personale dal coniuge con addebito, una donna domandava al Tribunale di Torre Annunziata l'assegnazione della casa coniugale ed un congruo assegno di mantenimento in suo favore.

Il marito, pur non facendo opposizione alla richiesta di separazione, aveva però dedotto che la colpa della separazione non era addebitabile al suo comportamento bensì a quello della consorte; oltre all'assegnazione della casa coniugale, chiedeva dunque anche il risarcimento danni.

Il Presidente del Tribunale, tentata infruttuosamente la conciliazione, autorizza i coniugi a vivere separatamente, assegnando la casa coniugale alla moglie e ponendo a carico del marito la corresponsione dell'assegno mensile di Euro 200,00.

Il Collegio, investito della domanda di separazione con addebito, dichiara la separazione giudiziale tra i due coniugi, dichiarando evidente l'esistenza di una crisi talmente grave da escludere ogni possibilità di ricostruzione di una vita serena insieme.

La donna afferma che il marito, sin dai primi anni di matrimonio, aveva assunto un comportamento violento con lei, anche in presenza dei figli minori, sottraendosi ai propri doveri coniugali e ritenendo di dover assolvere unicamente ai propri impegni di lavoro e di hobbistica. La stessa dichiarava di aver subito percosse dal marito, di essere stata tradita più volte e di aver subito molestie, anche sessuali, e comportamenti persecutori tali da indurla a dormire in camere separate.

Il marito contesta le asserzioni della moglie, affermando che il fallimento del matrimonio era dovuto al comportamento della stessa che, non avendo senso materno, aveva privato lui ed i suoi figli del proprio contributo personale ed affettivo, mostrando anzi disinteresse nei confronti suoi e della famiglia.

Inoltre dichiara che la moglie aveva affermato a terzi di essere divorziata: si era attribuita lo stato di «separata» sul suo profilo Facebook ancor prima dell'instaurazione del procedimento de quo e, con terzi, aveva chiamato il marito «il verme», insinuando che lo stesso avesse tendenze omosessuali, da questi poi negate.

Tra i coniugi invero sussisteva una forte crisi matrimoniale già in epoca antecedente la proposizione della domanda di separazione, e la situazione era andata peggiorando nel tempo; il distacco dunque, come conseguenza dello sgretolamento dell'unità familiare, non può quindi essere ricondotto specificatamente ai singoli comportamenti da loro lamentati.

La questione

La questione in esame è la seguente: il Giudice, dinanzi al comportamento del coniuge contrario ai doveri del matrimonio, in che modo valuta la possibilità di un risarcimento del danno?

Le soluzioni giuridiche

I Giudici del Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza in commento hanno condannato la donna a risarcire all'ex marito 5.000,00 Euro per aver diffuso su Facebook, e quindi per aver reso pubblica la sua relazione con l'amante, attribuendosi, lo status di separata quando ancora non lo era nel profilo del social network, e offendendo più volte il marito definendolo «il verme».

La sentenza in esame, oltre a consentirci di chiarire il momento in cui scatta l'addebito e quando il risarcimento, ci trasporta nel mondo delle community virtuali, luoghi che oltre a farci ritrovare amici, ricordi e notizie, possono, come in questo caso, rendere più facile la prova dell'infedeltà coniugale.

Mentre l'addebito scatta se il comportamento colpevole del coniuge è l'unica causa della separazione per cui, se vi sono ragioni preesistenti che hanno già compromesso il rapporto, allora ogni comportamento successivo, benché contrario al matrimonio, non comporta l'addebito; il risarcimento del danno scatta, invece, per tutte quelle condotte che minano la reputazione del coniuge, offendendolo, come nel caso esaminato, dinanzi ad una molteplicità di persone. Ai fini della pronuncia dell'addebito, occorre che le prove acquisite in giudizio consentano di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione o se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.

La circostanza che il rapporto dei coniugi campani fosse già in crisi molto tempo prima della proposizione della domanda di separazione, unito al comportamento della donna contrario all'obbligo di fedeltà che, a più riprese ha offeso il marito su Facebook, non sembrano poter essere ricompresi in tale ipotesi da ultimo analizzata, ovvero, rientrare nell'ipotesi di addebito della separazione. I giudici hanno stabilito che il comportamento della donna è da ricomprendere nel seguente filone giurisprudenziale, sempre più consistente e condiviso anche dalla Cassazione: pur in assenza dei presupposti per chiedere l'addebito, quando le condotte dell'ex coniuge siano state comunque tali da ledere la dignità e la reputazione dell'altro, a quest'ultimo spetta il risarcimento del danno.

Ostentare un tradimento su Facebook, vera e propria piazza virtuale, luogo in cui gli utenti si ritrovano per condividere con altri pensieri, immagini, filmati e che amplifica ogni accadimento rendendo noto ad una molteplicità di utenti le azioni di ciascuno è per i giudici il risultato di una grave lesione della dignità dell'altro coniuge.

La sentenza analizzata ha stabilito, infatti, che affinché possa sussistere la responsabilità risarcitoria è necessario che, una volta accertata la violazione del dovere di fedeltà, deve essere verificato il nesso di causalità fra tale violazione ed il danno, che «deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto». Quest'ultimo, per essere rilevante, non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva.

Giova evidenziare che, anche la Corte di Cassazione (Cass. civ., n. 18853/2011), ha stabilito che rendere pubblica una relazione extraconiugale integra gli estremi dell'illecito civile, a prescindere dal riconoscimento dell'addebito, se la condotta causa una sofferenza tale da ledere un diritto costituzionalmente protetto.

Per i Giudici campani i comportamenti della donna che si era mostrata in pubblico in compagnia dell'amante, affermando di essere divorziata e dichiarandosi separata sul proprio profilo Facebook, offendendo a più riprese il marito andrebbero oltre la «mera violazione del dovere di fedeltà tutelato e sanzionato dall'addebito» e sarebbero pertanto sufficienti per ritenere lesa la dignità e la reputazione dell'uomo. A tal proposito si legge nella pronuncia esaminata: «la connotazione pubblica della relazione adulterina, la dichiarazione dell'esistenza di un rapporto di fidanzamento tra la moglie e altro uomo nonché la gravità delle offese rivolte al marito, sono sufficienti per ritenere lesa la dignità e la reputazione di quest'ultimo». Nella sentenza analizzata i giudici attribuendo un ruolo pubblico al social network, tale da ledere di fatto la dignità del marito mediante l'aggiornamento dello status di Facebook, riconoscono al marito il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in via equitativa in base all'art. 2059 c.c.

Osservazioni

La dirompente diffusione dei social network ha implicato notevoli cambiamenti nella vita di ciascuno di noi, per il loro ruolo pervasivo nelle relazioni intersoggettive.

Le sentenze analizzate, insieme ad un recente Provvedimento del Tribunale di Prato del 28 ottobre 2016 n.1100 - il quale stabilisce che il risultato di certe condotte possa essere l'addebito della separazione dalla moglie, la quale, «non si presenta vessata e sofferente, ma come donna libera e disinibita» - sono l'esempio palese di una sempre maggiore attenzione della giurisprudenza anche per le condotte virtuali di marito e moglie in crisi.

Le condotte che ciascuno di noi pone in essere nelle community virtuali possono avere ripercussioni di natura legale; ricordiamo che i nostri comportamenti sono oggetto di valutazioni da parte di avvocati e giudici che per provare o decidere anche solo le sorti di una relazione affettiva osservano attentamente amicizie, immagini più o meno compromettenti, semplici ostentazioni di libertà fino a rendere più facile, come nel caso analizzato, la prova dell'infedeltà coniugale, che ha, condotto alla responsabilità risarcitoria della donna.

Per tali ragioni è necessario che ognuno di noi faccia un uso più accorto delle tecnologie che consentono ad una moltitudine di persone l'accesso ai nostri dati personali: se questi dati sono visibili a tutti (oltre ad amici e conoscenti) è anche nostro merito (o demerito)!

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