Ingiuria: le statuizioni civili sopravvivono all'abolitio criminis
08 Luglio 2016
Il caso. Il Giudice di secondo grado, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace, riduceva la pena dell'imputato dei reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p., concedendo le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Il Tribunale confermava, invece, le statuizioni civili. La vicenda giungeva in Cassazione poiché il Procuratore Generale denunciava violazione di legge, non potendosi applicare la sospensione condizionale della pena alle pene inflitte del GdP ex art. 60, d.lgs. 28 agosto 200, n. 274.
Abolitio criminis: la sentenza va annullata. Il ricorso è fondato. Infatti l'art. 60 cit. prevede che le disposizioni di cui agli artt. 163 e ss c.p., relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle pene inflitte dal giudice di pace. La Cassazione annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, con riferimento alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena . Aggiunge poi la Cassazione che in base alle previsioni del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il reato di cui all'art. 594 c.p. è stato abrogato. Nel dettaglio il reato di ingiuria è stato trasformato in illecito civile. Pertanto – spiega la Suprema Corte - «la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto di ingiurie non è più previsto dalla legge come reato, con rinvio al Tribunale solo ai fini della determinazione della pena in relazione al reato di minacce».
Cosa succede in questi casi alle statuizioni civili? «Tale situazione non comporta l'annullamento delle statuizioni civili in relazione al fatto di ingiurie contestato, per il quale è intervenuta condanna al risarcimento del danno in favore della persona offesa». Invero ex art. 2, comma 2, c.p., l'intervenuta abrogazione determina la cessazione dell'esecuzione degli effetti penali della condanna, mentre le obbligazioni civili nascenti dal fatto illecito non cessano. È d'altronde ius receptum il principio per cui «la revoca della sentenza di condanna (divenuta definitiva) per abolitio criminis non comporta il venir meno della natura dell'illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti dal reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata» (Cass., n. 4266/2005). |