Per la Corte costituzionale la normativa sulla negoziazione assistita supera il vaglio di costituzionalità
08 Luglio 2016
Azione diretta e condizioni di procedibilità. In seguito ad un incidente stradale, il danneggiato richiedeva il risarcimento dei danni alla propria impresa assicuratrice ex art. 149 Cod. Ass.. L'azione era stata introdotta senza che l'attore avesse esperito il procedimento di negoziazione assistita, previsto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 3 d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014.
Dubbi di costituzionalità: lungaggini e… Nel corso del procedimento, il giudice adito, sollevava una questione di legittimità costituzionale per contrasto tra la normativa in tema di misure di degiurisdizionalizzazione e gli artt. 2, 3 e 24 Cost.. Invero, sottoporre la procedibilità della domanda giudiziale all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita sarebbe «del tutto irragionevole oltre che inutile ed avrebbe il solo fine di rinviare sine die l'inizio del contenzioso» violando così la Carta Costituzionale.
… limiti discriminatori. Inoltre, secondo il giudice a quo, «i pesi della negoziazione assistita vengono posti, irragionevolmente, sempre e solo sull'attore e non sul convenuto». Verrebbe a determinarsi disparità di trattamento tra i danneggiati essendo la negoziazione obbligatoria unicamente per le pretese risarcitorie non eccedenti l'importo di 50.000 € e non anche per quelle di valore superiore.
Strumenti e funzioni diverse. La questione nel merito non è fondata. Spiega la Corte Costituzionale che non sussiste alcuna sovrapposizione tra le norme del Codice delle Assicurazione e la normativa censurata: «erra il giudice a quo nel ritenere che la negoziazione assistita sia un “inutile doppione” della cosiddetta “messa in mora” di cui agli artt. 145, 148 e 149 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209». Le norme del Codice delle Assicurazioni e le disposizioni in tema di negoziazione assistita non si sovrappongono, avendo contenuto differente e assolvendo funzioni oltre che diverse anche complementari.
L'azione diretta e la tutela anticipata satisfattiva. Il Codice delle assicurazioni permette, nella fase stragiudiziale, che si svolge direttamente tra le parti, di rafforzare le possibilità di difese offerte al danneggiato «attraverso il raccordo dell'onere di diligenza a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore», rendendo possibile una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato.
La misura di degiurisdizionalizzazione e la soluzione amichevole. La negoziazione assistita, invece, presuppone che l'offerta risarcitoria non sia stata ritenuta satisfattiva dal danneggiato, ovvero non sia stata neppure formulata dall'assicuratore. La normativa censurata è quindi volta ad evitare l'accesso al giudice attraverso «un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo». In conclusione la tutela garantita dall'art. 24 Cost. «non è dunque compromessa dal meccanismo della negoziazione assistita, attesa la sua complementarietà rispetto al previo procedimento di messa in mora dell'assicuratore, agli effetti dell'auspicata realizzazione anticipata, in via stragiudiziale, dell'interesse risarcitorio del danneggiato».
Il limite di valore. Non è neppure condivisibile la censura per cui la disciplina della negoziazione assistita crei una disparità di trattamento tra i danneggiati disponendo l'obbligatorietà della procedura alle sole azioni risarcitorie di valore non superiore a 50.000,00 euro. Il limite di valore è riferito, nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 3, alle domande di «pagamento a qualsiasi titolo di somme» proposte «fuori dai casi previsti nel periodo precedente». Mentre nel primo periodo della comma 1 dell'art. 3, l'obbligo di invitare l'altra parte a stipulare una convenzione è riferito, senza la determinazione di alcun limite di valore, a «chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e natanti».
Sulla base di tali argomenti, la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale. |