Micropermanenti: il parere “anche” del medico-legale

Enzo Ronchi
21 Giugno 2017

Diamo spazio al punto di vista medico legale nell'interessante dibattito in tema di micropermanenti.
Approccio medico-legale alla legge n. 27/2012

In questa rivista sono recentemente intervenuti esperti giuristi sul tema “micropermanenti”, riaprendo una sorta di forum con opinioni a confronto ad opera dell'Avv. Bona, dell'Avv. Hazan e dell'Avv. Sileci; ad avviso di chi scrive, per ovvie ragioni, manca nei richiamati tre contributi la testimonianza di “vita vissuta” sul terreno pratico, più propriamente medicolegale, stragiudiziale o giudiziale in CTU.

Pertanto, a fronte delle divergenti argomentazioni giuridiche proposte dai citati Autori in ordine alla corretta interpretazione della legge n. 27/2012, C. cost. n. 235/2014, C. cost. n. 242/2015 e Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2016 n. 18773, è sembrato utile ed interessante offrire anche una lettura in chiave medico-legale (con richiami a recenti sentenze di merito: Trib. Padova, n. 2892/2016; Trib. Rimini n. 341/2017).

Volendo perseguire la chiarezza espositiva, appare necessario mettere subito a fuoco la parte centrale e cruciale della problematica: il danno biologico derivante da lesioni di lieve entità, è risarcibile solo se queste sono state accertate strumentalmente o lo è anche se l'accertamento è stato solo clinico?

Di fatto, il d.l. 1/2012, all'art. 32 comma 3-ter, stabilisce che il danno biologico permanente è risarcibile solo laddove le lesioni di lieve entità che ne sono all'origine siano state accertate con metodo “clinico strumentale obiettivo”. Il legislatore, pertanto, non dice che l'accertamento debba essere esclusivamente strumentale: parla anche di accertamento clinico e neppure precisa se esso sia da intendere come “clinico e strumentale”, ovvero “clinico e/o strumentale”.

All'art. 32 comma 3-quater, poi, il d.l. 1/2012 stabilisce che il danno alla persona è risarcibile solo laddove la lesione che ne è all'origine sia stata accertata “visivamente o strumentalmente”. Qui il legislatore parla espressamente di “danno alla persona” nella sua interezza e non dice esplicitamente che il comma 3-quater debba essere riferito al solo danno biologico temporaneo.

Di fatto, laddove si voglia intendere che, secondo il comma 3-ter, la lesione di lieve entità debba essere accertata, pregiudizialmente, con metodo strumentale, inevitabilmente si determinerà un contrato con il disposto del comma 3-quater che, nell'accertamento della lesione, pone il metodo visivo (cioè clinico come meglio si dirà oltre) come alternativo a quello strumentale (“visivamente o strumentalmente”).
In realtà, nel comma 3-quater, il legislatore, secondo lettera, si riferisce all'intero danno alla persona e se avesse voluto riferirlo al solo temporaneo certamente lo avrebbe detto esplicitamente. Inevitabilmente, pertanto, si dovrebbe concludere che i comma 3-ter e 3-quater sono in contrasto fra di loro (o meglio che il secondo finisce con l'assorbire il primo) e con l'affermare la validità dell'accertamento della lesione di lieve entità con metodo visivo (cioè clinico) o strumentale.

Perplessità interpretative al riguardo sono espresse anche dall'Avv. Hazan che così scrive: «Al di là dei problemi di coordinamento delle due disposizioni … sembra potersi sostenere che il comma 3-quater esprima una regola generale applicabile all'intero corpo dell'art. 139 Cod. ass. e dunque a qualsiasi lesione di lieve entità, sia essa temporanea o permanente (i grassetti sono dell'Autore: ndr). Più precisamente tale norma, rimanendo esterna al Codice delle assicurazioni private, introduce una vera e propria condizione di risarcibilità del danno biologico lieve, condizione integrata dal riscontro medico-legale dell'accertamento dell'esistenza della lesione » (è evidente che l'Autore qui intendeva “danno” e non “lesione temporanea o permanente”, chiaro essendo che il distinguo è tutt'altro che sottile).

Il medico-legale a fronte della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione

Da questo ginepraio ne usciva in qualche modo la Corte Costituzionale (C. cost., 6 ottobre 2014 n. 235). La Corte, chiamata a pronunciarsi anche sulla nuova formulazione dell'art. 139 per come modificata dalla legge n. 27/2012, affermava che le nuove disposizioni comportano, per tali lievi lesioni, la necessità di un accertamento clinico strumentale (diagnostica per immagini) per la risarcibilità del danno biologico permanente; e la possibilità anche di un mero riscontro visivo, da parte del medico-legale per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea.

Chiunque, peraltro, potrà constatare come il distinguo fra danno temporaneo e permanente venga operato dalla Consulta con una certa “disinvoltura”, senza aver addotto alcuna motivazione. Manca, in particolare, una consapevolezza per così dire a carattere medico-legale, chiaro essendo che la Consulta non ha tenuto conto, nel giudizio di risarcibilità del danno biologico permanente, delle non poche lesioni di lieve entità (diverse dal “colpo di frusta”) che non beneficiano di alcuna diagnostica per immagini (al riguardo si tornerà più avanti).

La stessa Consulta, con la successiva ordinanza (C. cost., 21 ottobre 2015 n. 242), ritornando sull'argomento, ribadiva non essere necessario, per la risarcibilità del danno biologico temporaneo, il riscontro strumentale della lesione di lieve entità che ne è all'origine, posto che secondo il comma 3-quater lo stesso può anche essere solo visivo; e confermava di non ritenere censurabile «la prescrizione della (ulteriore necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno permanente alle microlesioni di cui trattasi».

Per la Consulta, dunque, non è censurabile chi ritenga pregiudiziale, irrinunciabile, l'accertamento con metodo strumentale delle lesioni di lieve entità. Si direbbe, peraltro, che la Corte qui ha perso l'occasione per dare indicazioni più chiare: non è censurabile chi pretenda la diagnostica strumentale; ma lo è chi ricorra alla sola diagnostica clinica?

A prescindere, si deve sottolineare che, di fatto, la Corte per un'altra volta non è entrata nel merito tecnico, medico-legale, della problematica.

Non ha infatti motivato:

1) perché nel comma 3-ter si debba intendere positivo l'accertamento solo strumentale e non anche solo clinico in alternativa;

2) perché il comma 3-quater debba essere riservato al danno biologico temporaneo posto che la legge si riferisce, letteralmente, al “danno alla persona” e non specificamente a quello temporaneo;

3) cosa si debba intendere per accertamento visivo delle lesioni che sono all'origine del danno biologico temporaneo.

E tale carenza di motivazioni di merito, a molti non è sfuggita.

Sottolineato che la Corte Costituzionale, nelle pronunce di cui sopra, si è curata dei termini di bilanciamento economico degli opposti interessi delle parti (l'interesse risarcitorio del danneggiato deve comunque misurarsi con quello generale e sociale degli assicurati ed avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi); il Trib. Padova, nella sentenza n.2892/2016 (Garzella), ha evidenziato come, al di là della problematica del “bilanciamento economico”, le pronunce della Consulta costituiscano un mero obiter dictum «tanto è vero che un ben che minimo ragionamento viene svolto dai giudici della Corte a sostegno e motivazione della predetta affermazione, la quale appare più il semplice richiamo letterale dei commi 3-ter e 3-quater .. che non una argomentata disamina delle complesse questioni sottese alle problematiche in oggetto».

Parimenti in senso critico verso la Consulta si pone la ormai ben nota sentenza Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2016 n. 18773. In essa si ricorda come il danno biologico non presenti differenze sostanziali nella forma temporanea a permanente; ed in ciò vede assolutamente concorde tutta la Medicina Legale che, appunto, ne fa unicamente una questione di intensità lesiva: totale, al cento%, nel periodo iniziale della lesione, e poi intensità via via decrescente (al 75, 50, 25%) fino alla stabilizzazione in postumi permanenti all'x% (in taluni rari casi, l'intensità massima non va incontro ad un naturale decremento e ab initio si mantiene permanentemente al 100% per il resto della vita, come nel danneggiato in stato vegetativo persistente).


Conseguentemente, con sentenza Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2016 n. 18773, la Suprema Corte afferma, motivando, che le norme di cui ai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32 della l. 27/2012;

1) non hanno differenze sostanziali fra loro;

2) esplicano i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale;

3) metodo clinico e strumentale nell'accertamento non devono essere unitariamente intesi e non sono gerarchicamente ordinati fra loro ;

4) sono da utilizzare secondo le leges artis per condurre ad una obiettività dell'accertamento sia delle lesioni sia dei relativi postumi se esistenti.

In adesione ai criteri di giudizio affermati dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2016 n. 18773), il Tribunale Civile di Rimini (Trib. Rimini, n. 341/2017), così pronuncia: «… l'interpretazione più plausibile delle norme è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medicolegale e dal Giudice secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile fondare l'affermazione dell'esistenza del danno in esame sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Pertanto deve ritenersi risarcibile anche il danno i cui postumi non siano visibili ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico-legale». Ora, pur ammesso (obtorto collo) che il legislatore, come vorrebbe la Consulta, intendesse riferirsi al solo danno biologico temporaneo nel comma 3-quater (essendo esplicitamente riservato al comma 3-ter il danno biologico permanente), affinché trovi concreta applicabilità anche nella quotidiana attività peritale, la legge n. 27/2012 non può essere irreparabilmente in contrasto con le esigenze scientifiche e medico legali ed anzi deve con le stesse coordinarsi armonicamente.

Nel merito sembra utile proporre l'argomentazione proposta dal Giudice di Padova nella sentenza già sopra richiamata: «Il termine visivamente può allora essere inteso come sinonimo di evidenza scientifica, riguardo al quale risultano quindi ammessi e utilizzabili tutti i criteri della semeiotica, essendo tra l'altro pacifico che il riscontro strumentale sia comunque da considerarsi alternativo rispetto a quello obiettivo. Una volta interpretata in tal modo l'espressione visivamente diviene quindi agevole concludere che il comma 3-quater dell'art. 32 l. 27/2012 richiede unicamente che la lesione sia suscettibile di un accertamento medico-legale, requisito peraltro richiesto anche in passato. E da una lettura coordinata di tale comma e di quello precedente discende che anche il comma 3-ter, relativo in via specifica al danno biologico permanente, richieda semplicemente, ai fini del risarcimento, che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, non essendovi infatti alcuna plausibile ragione per cui un limite alla risarcibilità delle conseguenze della lesione del bene salute debba operare solo per i postumi permanenti e non per l'invalidità temporanea. Opinando diversamente, infatti, si dovrebbe affermare che un pregiudizio di carattere stabilizzato incontri maggiori limiti di risarcibilità rispetto ad un pregiudizio di natura meramente temporanea, il che appare privo di senso».

Ad avviso dello scrivente, la Medicina Legale non può che concordare interamente con il giudice padovano per cui si perviene alle seguenti conclusioni.

In conclusione

Laddove, nel comma 3-quater (riservato al danno temporaneo secondo la Consulta) il legislatore parla di lesioni accertate visivamente, non potrà che intendersi clinicamente. Nessun medico (e tanto meno un medico-legale), infatti, potrebbe seriamente ritenere che per l'accertamento delle lesioni si dovrebbe ricorrere al solo senso della vista e non anche all'udito (forse che dovremmo rinunciare all'auscultazione di cuore e polmoni?), al tatto e finanche all'odorato (!): le naturali percezioni sensoriali, infatti, costituiscono la base dell'accertamento clinico e di ogni evidenza scientifica.

E con l'espressione «accertamento clinico strumentale obiettivo», nel comma 3-ter, il legislatore non intende che le lesioni di lieve entità (all'origine del danno biologico permanente) siano da ritenere positivamente accertate solo con metodo strumentale. Per proporre alcuni esempi (e chi più ne ha più ne metta), lesioni (frequentemente all'origine di danno biologico permanente) quali trauma cranico commotivo, lussazione di spalla, distorsione di caviglia, ferite lacero-contuse, ustioni, distorsione cervicale in donna gravida, lesioni psichiche non necessitano di accertamenti strumentali. A questi pertanto non si ricorre e perciò non risultano documentati: per tale carenza documentale non dovrà allora essere risarcito l'eventuale, correlato danno biologico permanente?

Per un'altra volta, nessun medico-legale potrà seriamente sostenere la non risarcibilità dei postumi permanenti in tali fattispecie. Ed infatti nessun medico- legale nega, ad esempio, la risarcibilità del danno permanente in esito a ustioni o a ferite lacero-contuse perché non strumentalmente accertate. Neppure il più zelante e schierato Fiduciario di Società di Assicurazioni. La nega, invece, in caso di preteso danno biologico permanente in esito a distorsione al rachide cervicale, lamentando la eventuale assenza di accertamento strumentale! La conclusione che da tutto ciò si trae può essere una sola: quel Fiduciario utilizza due pesi e due misure; e utilizza la n. 27/2012 come legge ad patologiam, verso il solo “colpo di frusta”! E ciò appare francamente inaccettabile.

Ancora meno seria è da ritenere, ad avviso dello scrivente, la posizione di chi sostiene che la triplice aggettivazione dell'accertamento nel comma 3-ter (clinico strumentale obiettivo), imponga la contemporanea sussistenza dei requisiti clinico e strumentale. Se così fosse, non sarebbe risarcibile, ad esempio, il danno biologico permanente in esito a frattura cranica in quanto accertata con metodo solo strumentale (diagnostica per immagini) e non anche, in contemporanea, con metodo clinico!

Ancora argomentando in queste conclusioni, sembra utile ricordare l'art. 12 delle preleggi: «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del Legislatore». E l'intenzione del legislatore è forse il solo aspetto chiaro nella infelice l. n. 27/2012: esortazione ad un accertamento obiettivo e rigoroso delle lesioni di lieve entità che sono all'origine del danno alla persona.

Dunque, le lesioni di lieve entità (all'origine di danno biologico sia temporaneo sia permanente) devono essere accertate, in sede medico-legale, con rigore obiettivo, “muovendo” dalle rilevazioni (di cui alla documentazione prodotta) cliniche e/o strumentali. Alle lesioni di lieve entità così accertate, può far seguito solo un danno biologico temporaneo per il cui apprezzamento si andrà a verificare la congruenza di quanto documentato con quanto insegnato dalla comune esperienza medica a proposito dei tempi di guarigione di lesioni consimili. E laddove sia preteso anche un danno biologico permanente, sempre nel rispetto delle leges artis si dovrà con pari rigore obiettivo verificarne l'esistenza, passando infine alla quantificazione nel rispetto della tabella sulle cosiddette micropermanenti di cui al d.m. 3 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003.

Guida all'approfondimento

M.BONA, Micropermanenti: la Cassazione contro prove “diaboliche” e/o inutili, in Ridare.it (9 febbraio 2017);

M.HAZAN, Micropermanenti e accertamenti strumentali: a volte ritornano. Nuovi appigli per la “teoria del nulla”, in Ridare.it (20 febbraio 2017);

G.SILECI, Danno biologico permanente di lieve entità: sì al risarcimento anche senza accertamento strumentale obiettivo, in Ridare.it (30 marzo 2017).

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