Errata visura Consap e proponibilità nei confronti della compagnia assicuratrice
14 Luglio 2016
Sulla base della comunicazione Consap un veicolo non risulta coperto da assicurazione per la R.C.A.: detta risultanza viene trasmessa al proprietario del veicolo che non comunica alcunché. In giudizio il procuratore del responsabile civile esibendo una “visura Ania”, oltre al certificato assicurativo dimostra che il predetto veicolo era invece assicurato e chiede l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per mancanza di costituzione in mora. Questioni: la visura Ania ha qualche valenza probatoria? È richiedibile da privati? È possibile estendere la domanda anche alla compagnia assicurativa anche in assenza di costituzione in mora, termini ex art. 146 Cod. Ass. considerato che l'attore nulla poteva sapere?
Le condizioni di proponibilità e procedibilità della domanda risarcitoria in materia di sinistri stradali non possono trovare applicazione nel caso in cui il suo mancato rispetto non sia imputabile al danneggiato. Prima dell'istituzione di un sistema di pubblicità riguardante le coperture assicurative la giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2009, n. 12271) ha ritenuto inapplicabile la condizione di proponibilità in caso di rifiuto del responsabile civile di fornire l'indicazione circa la compagnia assicurativa al quale rivolgere la richiesta di risarcimento del danno, enunciando il seguente principio di diritto: «In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'improponibilità dell'azione di risarcimento da parte del danneggiato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta per mezzo di raccomandata, secondo l'art. 22 l. n. 990/1969 … non trova applicazione, secondo i principi generali per cui ‘ad impossibilia nemo tenetur', quando il danneggiato sia stato nell'incolpevole impossibilità di identificare l'assicuratore e di provvedere al detto adempimento (nella specie, la Corte ha cassato la decisione del Giudice di pace, che aveva dichiarato improponibile la domanda risarcitoria avanzata dal danneggiato contro l'impresa di assicurazione riportata sul tagliando esposto dal veicolo danneggiante che, in realtà, era assicurato presso un'altra compagnia)». Ora, come noto, dal 1° gennaio 2013 è possibile effettuare una verifica delle coperture assicurative presso Consap S.p.A., in attuazione di quanto è previsto dagli artt. 142-bis e 154 Cod. Ass.. A tale società è affidata la funzione di “Centro d'informazione” ai fini del rilascio delle indicazioni riguardanti appunto la compagnia assicuratrice alla quale rivolgere la richiesta risarcitoria, il numero della polizza e la scadenza della copertura assicurativa. A tal fine le compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità da circolazione stradale, stazionanti abitualmente in Italia, sono tenute a comunicare in via sistematica i numeri di targa dei veicoli assicurati, i numeri di polizza, la data di cessazione della copertura assicurativa, i nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome e all'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. L'eventuale erronea informazione riguardo alla mancanza di copertura assicurativa, fornita da Consap S.p.A., esime da responsabilità il danneggiato in ordine all'applicazione delle disposizioni sulla procedibilità, in quanto determina una situazione d'impossibilità circa il reperimento delle informazioni necessarie per procedere con la richiesta risarcitoria. Tanto più ciò è vero, se il danneggiato ha provveduto a richiedere una conferma al danneggiante a proposito di quanto comunicato da Consap S.p.A. In assenza di una rettifica da parte del danneggiante, infatti, la correttezza di quanto attestato dal Centro d'informazione risulta implicitamente confermata, non consentendo d'imputare al danneggiato l'inerzia nei confronti della compagnia assicuratrice. La produzione di una visura rilasciata da Ania non può portare ad una diversa conclusione, non escludendo in alcun modo la scusabilità del comportamento del danneggiato. L'Ania dal 1° luglio 2013 ha cessato di fornire al pubblico le informazioni in relazione alle coperture assicurative tramite il proprio “Sportello Auto”, limitandosi a trasmettere a Consap S.p.A. le relative richieste. Non sembra possibile, invece, disapplicare le norme sulle condizioni di proponibilità e procedibilità verso la compagnia di assicurazione, qualora il danneggiato ritenga di chiamare in causa quest'ultima, a seguito della circostanza allegata dal convenuto. Proprio in considerazione del fatto che tale allegazione permette al danneggiato di assolvere a quanto richiesto dalle legge in relazione all'esercizio dell'azione risarcitoria. Pertanto, il giudice – una volta autorizzata la chiamata in causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c. – dovrebbe fissare una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione della compagnia assicurativa oltre che nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., anche per garantire lo spatium deliberandi previsto dall'art. 145 Cod. Ass. in relazione alla richiesta risarcitoria, nonché per l'effettuare la proposta di negoziazione assistita obbligatoria. |