Le spese di lite di resistenza dell’assicurato nell’assicurazione della responsabilità civile
15 Gennaio 2015
L'art. 1917 c.c., disciplina la prestazione complessiva dell'impresa di assicurazione della R.C., che forma oggetto di due distinte obbligazioni, una principale e l'altra accessoria. L'obbligazione principale, che può definirsi tale in quanto corrispondente all'essenza stessa del contratto di assicurazione della responsabilità civile, è prevista dai primi due commi dell'art. 1917 c.c. e concerne, rispettivamente:
L'obbligazione accessoria dell'impresa di assicurazione della R.C. è prevista dal comma 3 dell'art. 1917 c.c.. Tale obbligazione trova il suo necessario presupposto nell'obbligazione principale, ma ha un oggetto diverso, perché, corrispondendo all'interesse dell'assicurato-danneggiante (comune anche all'impresa di assicurazione) di difendere la propria sfera giuridico-patrimoniale dall'azione del terzo, riguarda il rimborso, da parte dell'impresa di assicurazione, delle spese sostenute dall'assicurato-danneggiante per resistere all'azione del danneggiato nei limiti di un «quarto della somma assicurata» e, quindi, anche oltre il suddetto limite del massimale. È ius receptum, infatti, che «nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917 cod. civ., comma 3. Nell'assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall'assicuratore all'assicurato in adempimento dell'obbligo di manlevarlo, ai sensi dell'art. 1917 c.c. vanno corrisposte anche le spese giudiziali sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato, ma queste, tuttavia, nel rapporto di garanzia, si ripartiscono fra assicuratore ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse e nei limiti di quanto effettivamente provato, nel senso che esse, costituendo un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale» (Cass. 14 febbraio 2013, n. 3638, in Diritto & Giustizia 2013; conf. Cass. 11 settembre 2014, n. 19176, in Diritto & Giustizia 2014; Cass. 28 febbraio 2008, n. 5300, in Assicurazioni 2008, 2, 265; Cass. 28 novembre 2007, n. 24733, Giust. civ. Mass. 2007, 11 e Resp. civ. e prev. 2008, 3, 679; Cass. 15 marzo 2004, n. 5242; Cass. 22 dicembre 1995, n. 13088; Cass. 14 ottobre 1993, n. 10170; per quanto concerne la giurisprudenza di merito, Trib. Napoli, sez. civ. VIII, giud. unico dott. Petitti, sent. inedita 21 novembre 2014, n. 15465; Trib. Napoli, sez. civ. VI, giud. unico dott. Starace, sent. inedita 7 ottobre 2014, n. 13131; Trib. Napoli, sez. civ. XI, giud. unico dott. Canale, sent. inedita 13 maggio 2014, n. 7080; Trib. Napoli, sez. civ. VI, giud. unico dott. Martorana, sent. inedita 14 aprile 2014, n. 6646; Trib. Catania, sez. civ. III, giud. unico dott. Dipietro, 28 giugno 2011, n. 2515, in Diritto & Giustizia 2011; App. Napoli, sez. civ. IV, giud. rel. dott. D'Ambrosio, sent. inedita 15 novembre 2010, n. 3767; Giud. pace Bari, dott. Pistacchio, 24 agosto 2010, n. 6710, in Giurisprudenzabarese.it 2010; App. Napoli, sez. civ. IV, giud. rel. dott. Sena, sent. inedita 28 ottobre 2009, n. 3139; Trib. Rovereto, giud. unico dott. Dies, 21 ottobre 2009, in Resp. civ e prev. 2010, 4, 883; Trib. Bari, sez. civ. III, giud. unico dott. Caso, 2 dicembre 2008, n. 2796, in Giurisprudenzabarese.it 2008; conf., in dottrina, M. Liguori, Commentario al Codice delle Assicurazioni. R.C.A. – Tutela legale, Collana Tribuna Major, La Tribuna di Piacenza, II Ed., 2009, commento sub art. 144, par. II, pag. 505 e segg.). Il Codice delle Assicurazioni private (D.lgs. n. 209/2005), che pur prevede sia l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e natanti, sia varie azioni dirette nei confronti dell'impresa di assicurazione, non ha modificato, per quel che attiene ai rapporti tra assicurato e impresa di assicurazione, il regime dell'assicurazione per la responsabilità civile prevista dall'art. 1917 c.c. (Trib. Napoli, sez. civ. XI, giud. unico dott. Canale, sent. inedita 13 maggio 2014, n. 7080). Deve ritenersi, pertanto, che la norma in questione (art. 1917 c.c.) ed, in particolare, l'obbligazione accessoria dell'impresa di assicurazione da essa prevista, è applicabile anche in tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A. (per tutte: Cass. 14 febbraio 13, n. 3638, in Diritto & Giustizia 2013).
Aspetti processuali
Le obbligazioni dell'impresa di assicurazione della R.C., principale ed accessoria, sono come su esposto, oggettivamente distinte. L'assicurato-danneggiante, pertanto, una volta convenuto in giudizio dal danneggiato - ed eventualmente chiamata in causa la sua impresa di assicurazione della R.C., secondo quanto l'art. 1917, comma 4, c.c. gli consente di fare, nell'ipotesi ciò non sia stato fatto direttamente dal danneggiato - può chiedere all'impresa di assicurazione sia l'adempimento di entrambe le obbligazioni, principale ed accessoria, con un'unica domanda giudiziale oppure disgiuntamente con due distinte domande, riferite, appunto, ad oggetti diversi (Cass. 26 giugno 1998, n. 6340, in Foro it., 1999, I, 2334 e Giust. civ. Mass. 1998, 1406; conf., per quanto concerne la giurisprudenza di merito, Trib. Napoli, sez. civ. VI, giud. unico dott. D'Angiolella, sent. inedita 23 febbraio 2005, n. 2115). L'assicurato-danneggiante, quindi, in tale ipotesi può legittimamente chiedere la condanna dell'impresa di assicurazione:
La domanda, vuoi di adempimento della sola obbligazione principale, vuoi di adempimento congiunto dell'obbligazione principale e di quella accessoria, va proposta dall'assicurato-danneggiante, nel rito ordinario di cognizione, nelle forme e termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. e, cioè, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata. È ius receptum, infatti, che:
Nell'ipotesi in cui l'impresa di assicurazione non sia stata convenuta in giudizio dal danneggiato la domanda vuoi di adempimento della sola obbligazione principale, vuoi di adempimento congiunto dell'obbligazione principale e di quella accessoria, va accompagnata dalla richiesta di spostamento dell'udienza di prima comparizione, ex art. 269, comma 2, c.p.c., allo scopo di consentire la chiamata in causa dell'impresa di assicurazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. (facoltà concessa all'assicurato-danneggiante dall'art. 1917, comma 4, c.c.). Nella diversa ipotesi in cui l'impresa di assicurazione, invece, sia stata convenuta in giudizio dal danneggiato la domanda vuoi di adempimento della sola obbligazione principale, vuoi di adempimento congiunto dell'obbligazione principale e di quella accessoria, non va accompagnata dalla richiesta di spostamento dell'udienza di prima comparizione, ex art. 269, 2° comma, c.p.c., allo scopo di consentire la chiamata in causa dell'impresa di assicurazione, in quanto trattasi di parte già convenuta in giudizio. In questo caso:
In caso di omessa notifica della comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda vuoi di adempimento della sola obbligazione principale, vuoi di adempimento congiunto dell'obbligazione principale e di quella accessoria, si verifica un'ipotesi di nullità non assoluta ma relativa che non potrà essere rilevata d'ufficio dal giudice ma va eccepita e dedotta in giudizio dalla stessa parte contumace all'atto della sua eventuale successiva costituzione ovvero mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda nuova non notificata. La norma di cui all'art. 292 c.p.c., infatti, secondo cui le domande nuove devono essere personalmente notificate al contumace, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace. È ius receptum che «L'atto…che contenga la formulazione di una domanda diretta nei confronti della parte rimasta contumace, deve essere notificato anche a quest'ultima parte; tuttavia, ove siffatta notifica sia stata omessa, la nullità che ne consegue non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o dal medesimo fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda» (Cass. 31 ottobre 2010, n. 7790, in Giust. civ. Mass. 2010, 3, 468 e in Il civilista 2011, 2, 53; conf. Cass. 15820/2004; Cass. 3817/2004; Cass. 15 maggio 2002, n. 7057, in Mass. Giur. It., 2002, in Arch. Civ., 2003, 304 e in Giur. It., 2003, 685; Cass. 17 gennaio 2001, n. 574, in Nuova Giur. Civ., 2001, I, 711, con nota di Volpino, in Mass. Giur. It., 2001 e in Giur. It., 2001; Cass. 4 giugno 1994 n. 5442, in Mass. Giur. It., 1994). Aspetti sostanziali
La domanda dell'assicurato-danneggiante di adempimento dell'obbligazione accessoria (pagamento delle spese di lite di resistenza), ex art. 1917, 3° comma, c.c., è fondata su una molteplicità di argomentazioni sistematiche. Il diritto di difesa è un diritto costituzionalmente garantito, ex artt. 2 e 24 Cost. e, pertanto, l'assicurato-danneggiante, una volta convenuto in giudizio dall'attore-danneggiato del tutto legittimamente può scegliere di difendersi con un suo difensore, anche per invocare la disposizione di cui all'art. 1917, 2° comma, c.c., per ottenere la condanna diretta della sua impresa di assicurazione al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute all'attore-danneggiato (Trib. Napoli, sez. civ. XI, giud. unico dott. Canale, sent. inedita 13 maggio 2014, n. 7080; conf., in dottrina, M. Liguori, Commentario al Codice delle Assicurazioni. R.C.A. – Tutela legale, Collana Tribuna Major, La Tribuna di Piacenza, II Ed. 2009, commento sub art. 144, par. II, 505 e seg.); La costituzione dell'assicurato-danneggiante, anche se effettuata in tema di R.C. obbligatoria, pur non essendo ovviamente obbligatoria, non può essere considerata una libera scelta, quasi voluttuaria, bensì un atto determinato dall'esigenza di difendersi nel giudizio nel quale è stato convenuto in giudizio dall'attore-danneggiato (Trib. Napoli, sez. civ. VI, giud. unico dott. Martorana, sent. inedita 14 aprile 2014, n. 6646). La mancata iniziativa, da parte dell'assicurato-danneggiante, di chiamata in causa della sua impresa di assicurazione (nell'ipotesi in cui questa non sia stata convenuta direttamente dall'attore-danneggiato) anche al fine di ottenere la sua condanna diretta, ex art. 1917, 2° comma, c.c., farebbe sì che, in caso di accoglimento della domanda dell'attore:
Tutto ciò, ovviamente, sarebbe un'evidente distorsione del sistema della R.C. e contrasterebbe non solo con lo scopo ed il fine per il quale l'assicurato-danneggiante stipula abitualmente il contratto assicurativo con l'impresa di assicurazione, che è quello di veder preservato e tutelato il proprio patrimonio, ma anche con il principio, costituzionale e unionista, di economicità di giudizio e celerità di definizione, sancito dagli artt. 111, 2° comma, ultima parte, Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione Europea e 47, 2° comma, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007). La costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo, infatti, «impone all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale, ma anche, e soprattutto, per il valore sistematico e per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale» (S.U. 28 febbraio 2007, n. 4636, Danno e resp. 2007, 11, 15, Guida al dir. 2007, 13, 75 e Resp. e Risarc. 2007, 11, 15; conf. S.U. 9 ottobre 2008, n. 24883, Diritto & Giustizia 2008, Giust. civ. 2009, 1, 47 e Giust. civ. Mass. 2008, 10). La costituzione in giudizio dell'assicurato-danneggiante è svolta anche nell'interesse dell'impresa di assicurazione in quanto finalizzata all'obiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo (Cass. 14 febbraio 2013, n. 3638, in Diritto & Giustizia 2013; conf. Cass. 11 settembre 2014, n. 19176, in Diritto & Giustizia 2014; Cass. 28 febbraio 2008, n. 5300, in Assicurazioni 2008, 2, 265; conf., per quanto concerne la giurisprudenza di merito, Trib. Napoli, sez. civ. XI, giud. unico dott. Canale, sent. inedita 13 maggio 2014, n. 7080; Trib. Napoli, sez. civ. X, giud. unico dott. Notaro, sent. inedita 17 febbraio 2014, n. 2440; App. Napoli, sez. civ. III bis, giud. rel. dott. Baldini, sent. inedita 19 dicembre 2013, n. 4459). La norma di cui all'art. 1917, 3° comma, c.c. è una norma inderogabile, ex art. 1932 c.c. e, pertanto, non può essere derogata se non in senso più favorevole all'assicurato ed, essa: a) non subordina la sua applicazione:
b) subordina, invece, tale carico di spese di lite alla sola azione del danneggiato e non anche ad altre circostanze; c) non riguarda il regime e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra impresa di assicurazione ed assicurato circa la fondatezza dell'azione di garanzia, che vanno liquidate nell'intero semplicemente secondo il principio della soccombenza, ma soltanto le spese direttamente sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo ovvero quelle che l'impresa di assicurazione direttamente assume su di sé quale gestore della lite (Cass. 14 febbraio 2013, n. 3638, in Diritto & Giustizia 2013); d) non distingue tacitamente l'ipotesi in cui l'assicurato:
Deve ritenersi, pertanto, per tutto quanto fin qui esposto, che le spese di resistenza dell'assicurato-danneggiante-assicurato - che in virtù di un suo diritto costituzionalmente garantito scelga, del tutto legittimamente, di difendersi, nel giudizio instaurato nei suoi confronti dall'attore-danneggiato, con un difensore di sua fiducia - devono essere poste, per espressa previsione codicistica inderogabile, a carico dell'impresa di assicurazione. Il patto di gestione della lite
L'eventuale clausola contrattuale che prevede il c.d. patto di gestione della lite, prevista dalla quasi totalità dei contratti di assicurazione della R.C. - in virtù della quale l'assicurato si impegna a lasciare all'impresa di assicurazione il diritto (e l'onere) di gestire la lite (anche in sede giudiziale) per suo conto con il terzo danneggiato - non assume alcuna rilevanza in senso ostativo al riconoscimento dell'invocato diritto dell'assicurato-danneggiante ad ottenere il rimborso delle spese di lite di resistenza. Il patto di gestione della lite, infatti, in linea generale, se guardato dalla posizione giuridica dell'impresa di assicurazione pone la stessa nella veste di mandataria (senza rappresentanza), con il compito di vagliare, usando la dovuta diligenza, l'opportunità o meno di resistere alla domanda del danneggiato, nonché, in caso positivo, di svolgere adeguate difese, ma non statuisce a carico dell'impresa di assicurazione l'obbligazione di apprestare - sempre e comunque - la tutela legale dell'assicurato nelle sedi giudiziali ed extragiudiziali in quanto riserva in via esclusiva all'impresa di assicurazione la mera facoltà - e dunque la libera scelta in relazione alla valutazione discrezionale del proprio interesse nel caso concreto - di assumere la gestione delle vertenze in nome dell'assicurato (Trib. Napoli, sez. civ. XI, giud. unico dott. Canale, sent. inedita 13 maggio 2014, n. 7080; Trib. Roma 1 giugno 2004, Giur. merito 2005, 6, 1301, con nota di Persano Adorno). Il patto di gestione della lite, invece, se guardato dalla posizione giuridica dell'assicurato, attribuisce a quest'ultimo il diritto, una volta che la relativa facoltà da parte dell'impresa di assicurazione sia stata esercitata (e cioè la facoltà di assumere la gestione delle lite), di pretendere l'adempimento sia dell'obbligazione principale (il pagamento al terzo danneggiato del danno provocato), che se non adempiuta o adempiuta in ritardo, gli da il diritto ad ottenere il risarcimento del danno per “mala gestio”, sia di quella accessoria (il pagamento delle spese di resistenza). È evidente, dunque, che finanche la presenza nel contratto di assicurazione della R.C. della clausola contrattuale che prevede il c.d. patto di gestione della lite non vieta (ne potrebbe vietare), ai sensi dell'art. 24 Cost., che l'assicurato si rivolga autonomamente ad altro difensore per la difesa dei propri diritti in giudizio nei confronti del terzo e che la gestione della lite da parte dell'impresa di assicurazione possa coesistere con quella autonoma scelta dall'assicurato (Trib. Napoli, sez. civ. XI, giud. unico dott. Canale, sent. inedita 13 maggio 2014, n. 7080). La norma di cui all'art. 1917, 3° comma, c.c., in ogni caso, come su esposto:
L'impresa di assicurazione, pertanto, anche quella cui spetta, per eventuale patto, la gestione della lite, non può sottrarsi all'obbligo di pagare le spese di resistenza dell'assicurato, seppur entro i limiti economici previsti dallo stesso art. 1917, 3° comma, c.c. (un quarto delle somme assicurate) (Trib. Napoli, sez. civ. XI, giud. unico dott. Canale, sent. inedita 13 maggio 2014, n. 7080; App. Napoli, sez. civ. IV, giud. rel. dott. D'Ambrosio, sent. inedita 15 novembre 2010, n. 3767). Deve ritenersi, pertanto, per tutto quanto fin qui esposto, che:
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