Valore probatorio del verbale di pubblica autorità in relazione a dichiarazioni di terzi
15 Gennaio 2016
Nell'ambito di una causa di merito per il risarcimento danni da incidente stradale, agli atti consta il verbale delle autorità intervenute a rilevare l'incidente contenente la dichiarazione scritta di pugno da un testimone oculare. Lo stesso teste, ammesso a rendere la prova testimoniale, non è reperibile. Quale valore probatorio può assumere la dichiarazione di cui sopra ai fini della decisione in punto di responsabilità?
È costante l'orientamento della giurisprudenza nel riconoscere natura di atto pubblico al rapporto della pubblica autorità, limitando ai sensi dell'art. 2700 c.c. l'efficacia di prova legale, fino a querela di falso, ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, nonché delle dichiarazioni ricevute dalle parti o dai terzi (cfr., tra le più recenti, Cass., 3 gennaio 2014, n. 38, proprio riguardo ai verbali della polizia municipale in materia di sinistri stradali). Alla stregua dei principi in materia di atto pubblico, riguardo a tali dichiarazioni l'efficacia di prova legale è limitata alla provenienza delle dichiarazioni svolte dalle parti e dai terzi, non potendo riguardare il loro contenuto. Più in generale non fanno piena prova le circostanze che eventualmente il pubblico ufficiale dichiari di aver accertato nel corso delle indagini, per averle apprese da terzi o in relazione ad altre verifiche. Le dichiarazioni dei terzi, o le indagini eventualmente svolte, sono invece liberamente apprezzabili dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. 3 gennaio 2014, n. 38, ove pertanto si esclude che il giudice possa limitarsi ad assumere nella loro oggettività le dichiarazioni e gli ulteriori accertamenti tecnici risultanti dal verbale dei pubblici ufficiali). Per altro verso, l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal terzo al pubblico ufficiale non richiede una conferma nel processo in sede di acquisizione della prova testimoniale, che al più potrebbe rendersi rilevante solo per integrare le asserzioni già effettuate. Nel caso di specie, la riferibilità al terzo delle dichiarazioni risulta ulteriormente rafforzata dal fatto che queste ultime sono state redatte di pugno dal medesimo terzo, sempre che – naturalmente – consti l'identificazione personale del dichiarante da parte del pubblico ufficiale. |