L'indennizzo Inail non pregiudica il risarcimento del danno biologico differenziale
15 Aprile 2016
Massima
La differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 ed il risarcimento del danno biologico preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore. Il caso
Il 16 ottobre 2005 un lavoratore decedeva a causa di una neoplasia peritoneale primaria con mesotelioma, contratta in occasione di lavoro a causa dell'esposizione alle polveri di asbesto. I familiari superstiti, una volta ricevuto l'indennizzo da parte dell'Inail, agendo iure hereditatis, chiamavano in giudizio il datore di lavoro responsabile civile della malattia professionale, chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno. Entrambi i giudici di merito respingevano la domanda, ritenendola carente delle necessarie allegazioni sia con riguardo alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa esercitata dal loro congiunto sia con riguardo alle componenti del danno differenziale preteso. Con ricorso per cassazione i familiari superstiti hanno chiesto l'annullamento della sentenza di merito, nel capo in cui era stato escluso il risarcimento, nei limiti del danno differenziale, della lesione all'integrità psico-fisica riportata dal loro congiunto quando ancora era in vita, considerato che esse avevano allegato tutti i fatti rilevanti per l'accoglimento della domanda. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di merito. La questione
La questione in esame è la seguente: il conseguimento delle prestazioni economiche erogate dall'Inail per indennizzare la lesione all'integrità psico-fisica impedisce al lavoratore infortunato di ricevere il risarcimento del danno per il medesimo pregiudizio? Il lavoratore che ha ricevuto l'indennizzo da parte dell'Inail conserva il diritto al risarcimento del danno nei limiti del danno differenziale? Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, ribadendo quanto già detto in altre occasioni e, cioè, che l'indennizzo erogato dall'Istituto non esaurisce il diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'assicurato in quanto la norma di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 38/2000, non ha lo scopo di fissare in via generale ed omnicomprensiva tutti gli aspetti risarcitori del danno biologico. In particolare, osserva la Corte, l'indennizzo trova il suo fondamento nella finalità solidaristica prevista dall'art. 38 Cost., mentre il risarcimento del danno biologico trova il suo fondamento nella lesione della salute, diritto costituzionalmente protetto dall'art. 32 Cost., tanto che l'indennizzo viene erogato a prescindere dalla sussistenza di un fatto illecito, presupposto indispensabile per accedere al risarcimento del danno, e cessa con la morte del lavoratore assicurato, a differenza del risarcimento del danno che si trasmette iure hereditario. L'adesione all'opposta soluzione comporterebbe, precisa ancora la Corte, un trattamento deteriore del lavoratore assicurato rispetto a quello non assicurato, il quale solo conserverebbe intatto il diritto a ricevere il risarcimento integrale della lesione all'integrità psico-fisica, in spregio a quanto affermato dalla Corte Costituzionale che aveva invitato il Legislatore ad apprestare la tutela sociale del danno biologico per assicurare al lavoratore infortunato “una garanzia differenziata e più intensa, che consenta, mediante apposite modalità sostanziali e procedurali, quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di fornire” (C. Cost. 15 febbraio 1991, n. 87, in Riv. it. dir. lav., 1992, II, p. 6 e ss., con nota di A. Avio; in Dir. lav., 1992, II, 96, con nota di M. Persiani; in Foro it., 1991, I, 1664 ss., con nota di D. Poletti). Osservazioni
La Corte di Cassazione ribadisce ancora una volta che l'indennizzo erogato dall'Inail per la lesione all'integrità psico-fisica, in sé e per sé considerata, non esaurisce il diritto al risarcimento del medesimo danno, seppur dovuto nei limiti del cd. danno differenziale, smentendo quell'orientamento giurisprudenziale di merito che nei primissimi anni successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000 escludeva la sussistenza di un danno biologico differenziale (in questo senso Trib. Torino, 10 giugno 2003, n. 3393, in Orient. giur. lav., 2004, I, p. 471; Trib. Vicenza, 3 giugno 2004, n. 82, in Riv. it. dir. lav., 2005, II, p. 356, con nota di F. Rossi; Trib. Torino, 9 novembre 2004; Trib. Vicenza, 5 aprile 2005, n. 96; Trib. Roma, 4 dicembre 2007, in Lav. giur., 2008, p. 613, con nota di M.L. Vallauri). In precedenza, la Suprema Corte era giunta alla medesima conclusione per le considerevoli e strutturali diversità tra l'indennizzo erogato dall'Inail, determinato dalla legge in misura forfettaria e predeterminata, ed il risarcimento del danno, comprensivo di pregiudizi estranei alla tutela sociale, come il danno morale ed il danno esistenziale (Cass. 25 ottobre 2012, n. 18469). In effetti, ha precisato sempre la Suprema Corte, “ai fini della determinazione del grado di inabilità permanente parziale derivato da infortunio sul lavoro, mentre l'accertamento effettuato dall'INAIL in sede amministrativa tiene conto del sistema tabellare che considera astrattamente le singole menomazioni del lavoratore, con riguardo alla incapacità generica ed in base a coefficienti di valutazione predeterminati, l'accertamento del danno da responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ., essendo finalizzato alla completa reintegrazione del danneggiato, fa invece riferimento alle concrete condizioni soggettive dell'offeso in rapporto alle sue attitudini specifiche ed alle sue esigenze di vita” (Cass., ord. 7 dicembre 2012, n. 22280), tanto che la valutazione dell'invalidità, effettuata rispettivamente ai fini del danno civile e dell'indennizzo da infortunio, è vincolante soltanto nell'ambito dei relativi procedimenti. In epoca più recente, la Corte di Cassazione ha aggiunto che il lavoratore conserva il diritto al risarcimento del danno biologico differenziale, pur in assenza di condanna penale per l'infortunio patito dal lavoratore, in quanto l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro (Cass. 19 gennaio 2015, n. 777, in Diritto & Giustizia, fasc.2, 2015, pag. 117, con nota di Mario Scofferi). A proposito di quest'ultima sentenza si osserva che la motivazione con cui è stata riconosciuta ancora la persistenza del diritto al risarcimento del danno biologico differenziale, anche nel caso in cui il datore di lavoro possa opporre al lavoratore la regola del parziale esonero, non appare affatto convincente, perché fondata su quell'orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000, in base al quale viene ammessa la piena risarcibilità del danno biologico, proprio perché non indennizzato dall'Istituto. |