Non paghi la fornitura di gas? La società deve poter disalimentare l'impianto
16 Febbraio 2017
IL CASO Una donna stipula con una società un contratto di vendita per la fornitura del gas, ma si rivela morosa. Detta società richiede dunque alla società di distribuzione di attivarsi per sospendere l'erogazione del servizio ma, a causa dell'opposizione della donna, i tecnici incaricati si ritrovano impossibilitati ad accedere agli impianti. La società comunica quindi alla donna, tramite raccomandata, di avvalersi della clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 18 delle condizioni generali di vendita, esortandola a procedere alla cessazione amministrativa per morosità relativa al PDR; contestualmente, ex art. 17 TIVG (Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale), avvia nei confronti della cliente la procedura di default. Ora la società si rivolge al Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto di procedere alla disalimentazione del PDR.
VINCOLATIVITÀ DELLA NORMATIVA SECONDARIA Nell'adire il Giudice di merito, la società aveva rispettato l'obbligo impostole dalla normativa di riferimento, ossia dall'art. 40, comma 2, TIVG e dai seguenti articoli del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas):
Il Giudice, nel ricordare come la l. n. 481/1995 abbia trasferito all'Autorità per l'Energia elettrica e Gas ogni funzione regolamentativa e di controllo e nell'evidenziare come le leggi di settore attribuiscano all'Autorità anche veri e propri poteri regolamentari, riconosce la vincolatività della normativa secondaria sopra riportata: l'intento di questa scelta, precisa il Giudice, coincide con quello perseguito dalla legge stessa. Trattandosi di un settore molto tecnico, è necessario infatti consentire all'Autorità di poter adeguare costantemente il contenuto delle regole all'evoluzione del sistema (C. Stato, n. 2521/2012).
VIOLAZIONE DI DOMICILIO? Il Tribunale, pur ammettendo che l'esercizio del diritto alla disalimentazione potrebbe comportare l'accesso, anche in via forzata, ad un luogo riconducibile alla nozione di domicilio, ritiene che il riconoscimento del diritto di cui è causa non sia in contrasto con il diritto all'inviolabilità del domicilio, costituzionalmente garantito dall'art. 14 Cost. Chiarisce il Giudice che l'obiettivo della normativa è di perseguire l'interesse pubblico, evitando gli aumenti dovuti al protrarsi del default che, in virtù dell'art. 31-bis TVG, sono posti quasi integralmente a carico della collettività; l'intervento della società potrebbe quindi essere letto anche come una vera e propria attività di utilità sociale.
GRAVITÀ DELLA LESIONE E SERIETÀ DEL DANNO Il Tribunale ricorda, inoltre, come la Cassazione, già nelle famose sentenze di San Martino, avesse posto, per quanto concerne la potenziale lesione di diritti inviolabili, il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno, con l'intento di bilanciare il principio di solidarietà verso la vittima e il principio di tolleranza: il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere quindi dovuto solo in caso di superamento del livello di tollerabilità, posta comunque la condizione di non futilità del pregiudizio. Entrambi i requisiti, chiarisce l'Ordinanza, devono essere accertati dal Giudice «secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. civ., sez. lav., n. 17208/2002; Cass. civ., Sez. Un., n. 16265/2002)». Nella fattispecie concreta, i pochi minuti necessari al personale tecnico per disalimentare materialmente il PDR non possono costituire una lesione grave del diritto alla libertà del domicilio, né tantomeno potrebbero causare un eventuale danno consequenziale “serio”.
CONTRATTO A FAVORE DI TERZI Il Tribunale ricorda, infine, come le condizioni genarali di vendita, approvate dal cliente, nel regolare i rapporti giuridici tra la società di vendita del gas e l'utente finale, assumano rilievo anche nei confronti della società di distribuzione. In particolare l'art. 6 prevede che “il Cliente deve consentire in qualsiasi momento l'accesso agli impianti del Distributore Locale per la loro verifica, sostituzione e/o spostamento e per la lettura del gruppo di misura”. Questo costituirebbe un vero e proprio diritto di accedere agli impianti, se interpretato in relazione all'art. 1363 c.c., rendendo dunque riconducibile la fattispecie alla figura del contratto a favore di terzi. In conclusione, è da rilevare che in ogni caso l'accesso al domicilio, essendo preordinato alla verifica, sostituzione e spostamento dei gruppi di misura, risponde ad un concreto interesse della società venditrice di prevenire malfunzionamenti e possibili conseguenti profili di responsabilità civile. Il giudice quindi accoglie il ricorso e dichiara, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, il diritto della società di procedere alla disalimentazione del PDR, ordinando alla cliente morosa di consentire agli operatori di disinstallare l'impianto. |