Quantificazione di danno non patrimoniale in caso di sopravvenuto decesso del danneggiato per causa indipendente da sinistro
17 Febbraio 2015
A seguito di sinistro stradale del 24 marzo 2008 Tizio, di anni 74, subisce lesioni personali, poi accertate nel corso del giudizio, con una invalidità permanente pari al 15% e una invalidità temporanea totale di gg. 240 e parziale al 50% di 90 giorni. Nel corso del giudizio Tizio muore, in data 14 novembre 2010, per una causa diversa da quella relativa al sinistro. Si costituiscono gli eredi di Tizio nel giudizio pendente i quali chiedono in loro favore, iure ereditario, il risarcimento del danno relativo alle lesioni riportate dal de cuius in occasione del sinistro stradale e così come sopra accertate. Quali sono i criteri di calcolo del danno biologico e morale risarcibile agli eredi di Tizio per le lesioni personali di quest'ultimo considerato che dalla data del sinistro alla data del decesso è intercorso un arco temporale di anni 2 e mesi 8?
L'utente riferisce che in seguito ad un incidente stradale, un uomo di 74 anni ha subito un danno alla salute, che nel corso del giudizio è stato valutato dal consulente medico-legale in termini di invalidità permanente del 15%, di invalidità temporanea totale di 240 giorni e di invalidità temporanea parziale al 50% di 90 giorni. A 2 anni e 8 mesi dall'evento dannoso, quando ancora il giudizio non si era ancora concluso, il soggetto danneggiato è morto per cause diverse dall'infortunio e gli eredi si sono costituiti nel procedimento, succedendo nel rapporto giuridico processuale avente a oggetto la domanda di risarcimento del danno. Il lettore chiede quale riflesso avrà il prematuro decesso della persona offesa sulla quantificazione del danno risarcibile. Non vi sono criticità per il danno biologico temporaneo, che sarà liquidato secondo il criterio usualmente adottato dalla tabella milanese. Il problema si pone, invece, per la liquidazione del danno biologico permanente nel periodo intercorrente tra la fine della malattia ed il decesso. Come è noto, nella liquidazione del danno biologico assume rilevanza fondamentale l'età della vittima al momento in cui sussiste il danno biologico permanente cagionato dal fatto illecito. Il sistema tabellare, infatti, per determinare l'entità del danno biologico permanente, prende in considerazione l'aspettativa media di vita, commisurando il risarcimento al tempo che intercorre tra tale data (fine malattia) e il momento in cui, sulla base di criteri statistici, si collocherà il periodo presumibile del decesso. Tuttavia, qualora il danneggiato muoia per una causa non riconducibile all'illecito, il Giudice nel liquidare il danno, non dovrà più basarsi sull'aspettativa ipotetica di vita della persona offesa, ma dovrà prendere in considerazione la sua durata concreta, come tempo in cui essa ha effettivamente patito la lesione della propria integrità psico-fisica (Cass. civ. n. 2297/2011). In tale ipotesi l'organo giudicante, per determinare il risarcimento spettante alla vittima, prenderà come valore di riferimento l'entità del danno liquidabile in base alle tabelle, commisurato alla ipotetica aspettativa di vita, per procedere poi a una riduzione equitativa in ragione della sua durata effettiva. Il Tribunale di Milano (nella sentenza Trib. Milano n. 10904/2011, G.I. dr. D. Spera) ha peraltro statuito che, “in tutti i casi in cui il decesso si verifichi per altra causa nel corso del giudizio, in via equitativa potrebbe suggerirsi, quale utile criterio generale - in via alternativa o correttiva del menzionato criterio finora adottato e correlato al calcolo proporzionale all'aspettativa di vita - una somma ricompresa nel range fra un minimo di euro 15.000,00 ed un massimo di euro 22.500,00 per ciascun anno di danno permanente del bene salute nella misura del 100%”. Un criterio ancora diverso di liquidazione del danno biologico permanente è previsto, per le medesime ipotesi, nella tabella predisposta dal Tribunale di Roma, che, non accogliendo l'indicazione espressa dalla Cassazione nella sentenza Cass. civ. n. 12408/2011, ha adottato un sistema di liquidazione distinto e autonomo rispetto a quello della tabella milanese. Al riguardo l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, pur riconoscendo alla tabella romana il merito di aver indicato per prima i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale della vittima che decede nel corso del giudizio per causa indipendente dall'infortunio, ritiene di non poter accogliere tale sistema tabellare in ragione del fatto che esso “dà troppa importanza al danno biologico statico, quando ormai il danno biologico è valutato soprattutto dal punto di vista dinamico-relazionale” e “comporta una eccessiva rigidità nei valori monetari minimali da liquidare comunque alla vittima”. Ad avviso dei giudici milanesi invece il ricorso al criterio equitativo costituisce la regola fondamentale in materia di risarcimento del danno non patrimoniale e rappresenta l'unica soluzione percorribile per determinare l'entità del danno subito dalla persona offesa, anche nell'ipotesi di morte prematura. Resta comunque aperto il problema della disparità di trattamento che si verifica a seconda che la morte del danneggiato – avvenuta in anticipo rispetto alle aspettative medie di vita - si verifichi prima della liquidazione giudiziale del danno o successivamente a essa. A tale riguardo una perequazione della tutela risarcitoria nei diversi casi potrebbe realizzarsi ricorrendo alla norma dell'art. 2057 c.c., secondo cui “quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele”.
|