Pubblicato in G.U. il regolamento (antifrode) IVASS sulle banche dati sinistri, testimoni e danneggiati

Redazione Scientifica
20 Giugno 2016

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016 il Provvedimento 1 giugno 2016 del IVASS che introduce il «Regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri, testimoni e danneggiati.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016 il Provvedimento 1 giugno 2016 del IVASS che introduce il «Regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private».

Il Regolamento (che si sviluppa in 20 articoli) persegue la finalità di «agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore» (art. 4). Le banche dati sono organizzate in modo da consentire all'IVASS di effettuare elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati.

Titolare del trattamento dei dati (ex art. 5), nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. n. 196/2003, è l'IVASS, che dovrà vigilare sul corretto funzionamento delle banche dati e sull'osservanza delle disposizioni che regolano le modalità e i termini di comunicazione degli stessi. L'Istituto dovrà garantire il corretto e regolare funzionamento delle banche dati nonché la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati in conformità della disciplina in tema di privacy.

Il Regolamento definisce poi gli obblighi di comunicazione delle imprese di assicurazione, le modalità e i termini di comunicazione dei dati, il diritto di consultazione dei dati e i suoi limiti, le modalità delle consultazioni e la relativa tracciatura.

È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 6, i dati da comunicare all'IVASS per l'alimentazione della banche dati, sono indicati nell'allegato 1 del provvedimento in esame e sono relativi alle seguenti categorie:

  1. elementi identificativi del sinistro;
  2. elementi identificativi dei testimoni del sinistro;
  3. elementi identificativi dei danneggiati dal sinistro;
  4. elementi identificativi dei contraenti, dei proprietari e dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
  5. elementi identificativi dei veicoli coinvolti nel sinistro;
  6. elementi identificativi dei professionisti incaricati in relazione al sinistro;
  7. elementi identificativi delle carrozzerie o autofficine di riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro;
  8. elementi identificativi delle autorità e dei presidi di pronto soccorso eventualmente intervenuti in relazione al sinistro;
  9. elementi di valutazione del danno alle cose e/o alle persone. In caso di danni alle cose: parti danneggiate; in caso di danni alle persone: sedi delle lesioni, classificate in base a zone anatomiche predeterminate o eventuale decesso;
  10. elementi identificativi dei pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro, ivi inclusi i beneficiari.

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