Usufrutto (profili generali)

Giuseppe Musolino
26 Marzo 2018

Anche l'usufruttuario di un immobile facente parte di un condominio viene registrato nell'anagrafe condominiale. Su di lui grava l'obbligo di provvedere alle spese e in genere agli oneri relativi alla manutenzione ordinaria dell'immobile condominiale oggetto del suo diritto e da ciò discende la necessità che venga convocato alle assemblee condominiali che riguardano tali spese. Analogo diritto spetta, in relazione alle questioni involgenti spese di carattere straordinario, al nudo proprietario.
Inquadramento

Il diritto di usufrutto assume particolare rilevanza nell'ambito della disciplina del condominio, ai fini della partecipazione alle assemblee condominiali e del riparto delle spese fra usufruttuario e nudo proprietario.

Preliminarmente si deve evidenziare che l'atto attraverso cui il diritto reale minore è stato costituito, qualora sia stato debitamente trascritto, è opponibile nei riguardi di ogni terzo e, dunque, anche al condominio medesimo e il condominio stesso è tenuto all'addebito delle spese, ripartendole anche in sede di approvazione dei bilanci, fra l'usufruttuario e il nudo proprietario secondo il criterio ex lege (Cass. civ., sez. II, 6 luglio 2011, n. 14883; Trib. Nocera Inferiore, sez. II, 26 gennaio 2011).

Si deve, anzi, osservare che, a seguito della riforma dell'istituto del condominio, operata dal legislatore con la l. 11 dicembre 2012, n. 220, all'amministratore condominiale deve essere comunicata la situazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento (quali l'usufrutto) gravanti sull'immobile, affinché possa aggiornare l'anagrafe condominiale.

Fra le attribuzioni dell'amministratore, infatti, l'art. 1130, n. 6, c.c. (come sostituito dall'art. 10, l. n. 220 del 2012, in vigore dal 17 giugno 2013, e, poi, modificato dall'art. 1, comma 9, lett. c, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, conv. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9) prevede quella di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali minori e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare. Ogni variazione dei dati, come ad esempio, la costituzione del diritto di usufrutto oppure la sua estinzione, deve essere resa nota all'amministratore in forma scritta entro il termine di sessanta giorni.

L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, chiede al proprietario o al titolare del diritto reale su cosa altrui, con lettera raccomandata, le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe e, una volta decorsi trenta giorni, in caso di risposta omessa oppure incompleta, l'amministratore stesso acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili, nudi proprietari o usufruttuari che siano.

Conseguenze dell'opponibilità dell'usufrutto al condominio

Dall'opponibilità del diritto reale limitato al condominio discende, fra l'altro, che quest'ultimo è tenuto ad osservare le disposizioni previste dagli artt. 1004 e 1005 c.c., riguardanti la ripartizione delle spese fra il nudo proprietario e l'usufruttuario (cfr. Trib. Roma, sez. V, 13 gennaio 2010, secondo cui, quando una porzione di immobile facente parte di un condominio è oggetto del diritto di usufrutto, l'atto dal quale tale situazione deriva, se debitamente trascritto, è opponibile erga omnes e quindi anche al condominio che è tenuto ad osservare le norme dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c., in ordine alla ripartizione delle spese tra nudo proprietario ed usufruttuario).

Così, nel caso di usufrutto di un piano o porzione di piano di un edificio in condominio, per gli affari riguardanti l'ordinaria amministrazione e il semplice godimento delle parti comuni, l'interesse e il diritto di voto spettano, come stiamo per analizzare, ex art. 67 disp. att. c.c., all'usufruttuario, onde va esclusa la legittimazione attiva del nudo proprietario nella controversia relativa alla ripartizione delle spese di portierato (Trib. Napoli, 10 dicembre 1979).

Si può giungere a dire che, da un punto di vista generale, il pagamento degli oneri condominiali ha natura di obbligazione propter rem, poiché la qualifica di debitore è collegata alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla res (usufrutto, uso o abitazione); l'assemblea condominiale non ha la possibilità di interferire circa l'imputazione e la ripartizione dei contributi stabiliti dalla legge in virtù della loro natura. Ciò poiché non appare rientrare nei poteri conferiti all'assemblea stessa quello di introdurre deroghe, le quali inciderebbero su diritti individuali altrui (in questo senso, fra le altre, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., sez. II, 28 agosto 2008, n. 21774; Cass. civ., sez. II, 27 ottobre 2006, n. 23291; Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1998, n. 12085; per la giurisprudenza di merito, Trib. Genova, 28 febbraio 2006; Trib. Nocera Inferiore, 26 gennaio 2011).

Quanto ad altri diritti e doveri spettanti all'usufruttuario di un bene in condominio, si è deciso che non solo il proprietario, ma anche l'usufruttuario deve essere considerato (con)titolare della servitù di conduttura che insiste nei confronti del condominio e di ciascuno dei proprietari delle unità immobiliari soprastanti in ordine alla conduzione attraverso i muri di canne fumarie poste a servizio del forno da sempre esistenti nell'unità immobiliare (Trib. Novara, 22 aprile 2008).

Dal punto di vista processuale, poi, in generale, l'usufruttuario ha il potere di agire giudizialmente contro coloro che effettuano ingerenze sulla cosa oggetto del suo diritto, e pertanto egli è legittimato alle azioni possessorie e alle petitorie dirette a tutelare l'uso e il godimento della cosa e, così, per esempio, l'usufruttuario di un appartamento facente parte di un edificio condominiale, può agire contro un condominio che incorpori nel suo appartamento un vano di proprietà comune (Cass. civ., sez. II, 26 ottobre 1973, n. 2777).

Deve, inoltre, ritenersi inammissibile l'intervento del nudo proprietario avente causa dal titolare della piena proprietà dell'immobile nel giudizio da questi promosso nei confronti del conduttore atteso che, qualora, successivamente alla stipula del contratto di locazione, si verifichi la scissione della piena proprietà in usufrutto e nuda proprietà, la qualità di locatore, in virtù delle disposizioni coordinate degli artt. 981, 984 e 999 c.c., si concentra per tutti i riflessi, attivi e passivi, sostanziali e processuali, nel titolare dell'usufrutto e ciò tanto nella costituzione dell'usufrutto per atto fra vivi, quanto nella costituzione mortis causa (Trib. Mantova, 18 maggio 2012).

Precedentemente all'introduzione dell'anagrafe condominiale, si è, ancora, deciso che, in linea di diritto, il genitore esercente la potestà ha l'usufrutto legale sui beni del figlio minore e pertanto – nell'ipotesi di appartamento condominiale di proprietà di un minore – a ragione gli oneri condominiali per spese di amministrazione e manutenzione ordinaria sono fatti valere dall'amministratore contro il padre quale usufruttuario del bene. In tema di equità, e a prescindere da quella che possa essere la corretta soluzione in linea di diritto, ben può il giudice di pace porre a fondamento della sua decisione un orientamento giurisprudenziale - pur da ultimo contestato -, applicando il principio dell'appartenenza del diritto a vantaggio dell'amministratore di condominio il quale (senza consultare i registri immobiliari) abbia ritenuto condomino, tenuto a pagare le spese condominiali, chi per il suo precedente comportamento apparisse tale, sebbene in realtà l'appartamento cui le spese si riferivano fosse intestato ad altra persona (Gdp Foggia, 26 novembre 1998).

La convocazione e la presenza alle assemblee condominiali

La regola per la convocazione all'assemblea condominiale dell'usufruttuario e/o del nudo proprietario risulta quella dell'individuazione nell'ordine del giorno di argomenti riguardanti la ordinaria o la straordinaria amministrazione del condominio.

In evidenza

È opportuno fare attenzione alla natura delle questioni oggetto dell'assemblea e, di conseguenza ai soggetti a cui inviare la convocazione (usufruttuario e/o nudo proprietario), al fine di non rendere l'assemblea stessa impugnabile per difetto di convocazione.

Alle assemblee che trattano questioni di ordinaria amministrazione deve, infatti, essere chiamato l'usufruttuario. Qualora, invece, l'ordine del giorno assembleare preveda questioni anche di straordinaria amministrazione, deve essere convocato pure il nudo proprietario (in proposito, si veda Cass. civ., sez. II, 4 luglio 2013, n. 16774, secondo cui, qualora una unità immobiliare facente parte di un condominio sia oggetto di diritto di usufrutto, all'assemblea che intenda deliberare l'approvazione del preventivo di spesa per il rifacimento della facciata condominiale deve essere convocato il nudo proprietario, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria).

Questa regola generale trova ulteriore precisazione considerando che risulta comunque necessario l'intervento dell'usufruttario qualora questi intenda avvalersi del diritto di cui all'art. 1006 c.c., oppure si tratti di lavori od opere ai sensi degli artt. 985c.c. (miglioramenti) e 986 c.c. (addizioni): in tutti questi casi, l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario.

LA CONVOCAZIONE IN ASSEMBLEA DELL'USUFRUTTUARIO E DEL NUDO PROPRIETARIO: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Rifacimento della facciata

Qualora una unità immobiliare facente parte di un condominio sia oggetto di diritto di usufrutto, all'assemblea che intenda deliberare l'approvazione del preventivo di spesa per il rifacimento della facciata condominiale deve essere convocato il nudo proprietario, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria (Cass. civ., sez. II, 4 luglio 2013, n. 16774).

Innovazioni o manutenzione ordinaria

Nel caso in cui faccia parte del condominio un piano o appartamento oggetto di usufrutto, il nudo proprietario deve essere chiamato a partecipare alle assemblee condominiali indette per deliberare sulle innovazioni o sulle opere di manutenzione straordinaria. Se invece si tratta di affari di ordinaria amministrazione deve esserne dato avviso all'usufruttuario il quale non può dare il suo voto nelle materie riservate al nudo proprietario (Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 1990,n. 10611).

Il voto alle assemblee condominiali

Per quanto riguarda le votazioni, all'usufruttuario non spetta il voto concernente le questioni riservate al nudo proprietario e, allo stesso modo, quest'ultimo non può esprimersi sulle materie ordinarie, di competenza dell'usufruttuario (giurisprudenza costante; cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 5 novembre 1990, n. 10611; Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 1969, n. 10; si veda però anche App. Napoli, 23 novembre 2007, ove si afferma che l'obbligo di contribuire alle spese in genere, nonché agli oneri relativi alla custodia, amministrazione e alla manutenzione ordinaria del bene, previsto dall'art. 1004 c.c. a carico dell'usufruttuario, non vale a conferire a questi la qualità di condomino, che rimane in capo al nudo proprietario, a cui spetta il diritto di voto alle assemblee condominiali).

Dall'art. 1004, comma 2, c.c. non può desumersi che, in eccezione a quanto previsto dall'art. 67 disp. att. c.c., spetti all'usufruttuario, anziché al proprietario, il diritto di voto nelle delibere condominiali riguardanti opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni di un edificio, allorché tali opere siano rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (Cass. civ., sez. II, 11 gennaio 1968, n. 62).

In definitiva, all'usufruttuario è riconosciuto il diritto di voto solo per gli affari che attengono all'ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e servizi comuni (Trib. Napoli, sez. II, 10 febbraio 2009, secondo cui l'obbligo ad adempiere ad una ordinanza sindacale non è di per sé idoneo a qualificare le opere come straordinarie).

La ripartizione delle spese per la manutenzione di un bene condominiale gravato da usufrutto

Si è visto che, quando il diritto di usufrutto ha ad oggetto la porzione di un immobile facente parte di un condominio, l'atto dal quale tale situazione deriva, se debitamente trascritto, è opponibile erga omnes e, dunque, anche al condominio stesso.

Si può affermare, in materia, che l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio (preventivo o rendiconto per le spese), deve ripartire le spese secondo la loro funzione e il loro fondamento e la delibera relativa deve, a pena di invalidità per contrarietà alle norme che disciplinano i diritti e gli obblighi dei partecipanti al condominio, distinguere analiticamente quelle occorrenti per l'uso da quelle occorrenti per la conservazione delle parti comuni (Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2000, n. 15010).

In tal modo, è altresì possibile, se fra i partecipanti vi sono usufruttuari – il cui diritto non solo di partecipazione, ma anche di voto alla relativa assemblea, è riconosciuto perché godono degli impianti, delle cose e dei servizi comuni –, ripartire fra i medesimi e i nudi proprietari dette spese in base alla natura delle stesse, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1004 e 1005 c.c., con una mera operazione esecutiva (Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2000, n. 15010; Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 1969, n. 10).

L'amministratore condominiale è, pertanto, tenuto a osservare le disposizioni previste dagli artt. 1004 e 1005 c.c., riguardanti la ripartizione delle spese fra il nudo proprietario e l'usufruttuario, tenuto conto che, in relazione al pagamento degli oneri condominiali, costituenti un'obbligazione propter rem, la qualità di debitore discende dalla titolarità del diritto di proprietà oppure di un altro diritto reale sull'immobile.

Le regole dettate dagli artt. 1004, 1005 e 1006 c.c. sono ora riprese e ulteriormente specificate dall'art. 67, disp att. c.c., secondo cui l'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni (comma 5); nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 c.c. ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli artt. 985 e 986 c.c. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario (comma 6); il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale (comma 7).

Quanto alla disciplina della solidarietà del nudo proprietario e dell'usufruttuario verso il condominio e, in particolare all'art. 67, ult. co., disp. att. c.c., si rileva che l'amministratore di condominio potrà chiedere ad uno dei due l'intero debito (ordinario e straordinario) eventualmente esistente, e che, poi, nei rapporti, interni, potrà avvenire la ripartizione in base all'effettiva debenza di ciascuno: l'usufruttuario pagherà le spese di ordinaria amministrazione, il nudo proprietario pagherà le spese straordinarie.

La norma in esame consente anche di affermare che l'amministratore di condominio è legittimato a richiedere un decreto ingiuntivo per il pagamento di tutte le spese ad uno dei due soggetti.

Risulta facile osservare che tale norma, introdotta con la riforma operata con la l. n. 220 del 2012, può essere fonte di diatribe, poiché il nudo proprietario si troverà ad onorare debiti contratti dall'usufruttuario senza avere preso parte alle decisioni che sono poste a fondamento del credito condominiale, e viceversa. Per i crediti maturati precedentemente alla riforma del condominio (e, quindi alla modifica dell'art. 67 disp. att. c.c. e all'introduzione della solidarietà fra usufruttuario e nudo proprietario circa le spese condominiali), si è deciso che all'amministratore, in sede di esecuzione, spetta comunque di ascrivere i contributi, secondo la loro natura, ai diversi soggetti obbligati anche nel caso in cui l'assemblea non abbia provveduto a individuarli (Cass. civ., sez. II, 27 ottobre 2006, n. 23291).

Sempre precedentemente alla riforma del condominio e alla relativa modifica dell'art. 67 disp. att. c.c., che ha introdotto la solidarietà fra usufruttuario e nudo proprietario per le spese condominiali, si è deciso che il nudo proprietario stesso non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale, al pagamento delle spese condominiali (Cass. civ., sez. II, 28 agosto 2008, n. 21774, che ha anche confermato che non può essere stabilita dall'assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge).

Ancora per le spese maturate precedentemente alla riforma condominiale si è deciso che, qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di usufrutto, l'usufruttuario è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, mentre il nudo proprietario non vi è tenuto, neppure in via sussidiaria o solidale. Peraltro, ove il nudo proprietario agisca nei confronti dell'usufruttuario per il rimborso di spese attinenti ai servizi comuni da lui sostenute, nel relativo giudizio è consentito all'usufruttuario contestare il debito sul rilievo del mancato godimento di tali servizi (Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2012, n. 2236).

L'obbligazione di pagamento degli oneri condominiali non segue l'intestazione del bene, essendo rilevante il godimento dell'unità immobiliare da parte di terzi, che non vale solo nell'ambito dei rapporti interni con il nudo proprietario, ma anche nei rapporti fra il nudo proprietario e il condominio.

In tema di ripartizione degli oneri condominiali fra nudo proprietario ed usufruttuario, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 c.c., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali, né può essere stabilita dall'assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge (Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2011, n. 26831).

Dal punto di vista processuale, nel giudizio instaurato per la divisione delle spese di manutenzione o ricostruzione del solaio divisorio comune ai sensi dell'art. 1125 c.c. dal proprietario del piano sovrastante nei confronti del proprietario di quello inferiore, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., nei riguardi dell'eventuale usufruttuario di alcuno dei piani stessi.

Infatti, il rapporto dedotto in lite e da regolare con la pronunzia giudiziale è afferente solo alla titolarità del diritto di proprietà dei piani divisi dal solaio (Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 1986, n. 7397).

Ancora dal punto di vista processuale, nel giudizio di impugnazione contro la deliberazione condominiale riguardante una riparazione straordinaria, promosso dal nudo proprietario di una porzione dell'edificio, l'usufruttuario può proporre intervento adesivo dipendente.

La manutenzione dell'immobile condominiale da parte dell'usufruttuario

L'obbligo di manutenzione, con specifico riguardo all'usufruttuario, consiste nel compiere le opere necessarie, pagando le relative spese, per conservare al bene l'attitudine alla produzione o all'uso cui è destinato, non ad aumentarla.

La manutenzione naturalmente può articolarsi in maniera diversa a seconda del bene oggetto del diritto di usufrutto, ma in genere l'obbligo di manutenzione si traduce senz'altro nel compiere le riparazioni.

La manutenzione comprende, quindi, le misure per conservare il bene nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva, includendo lavori di ripristino riguardanti pure la sostituzione di parti deteriorate o perite (dopo l'inizio dell'usufrutto) con altre nuove.

La riparazione consiste nel porre rimedio ad un'alterazione, che si è determinata nello stato della cosa, sia in conseguenza dell'uso, sia per cause naturali, mentre la manutenzione consiste non solo nel riparare le alterazioni, ma anche nel prevenirle.

Poiché l'art. 1004 c.c. deve essere collegato all'art. 1002 c.c., secondo cui l'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano, il punto di confronto per misurare l'adempimento del dovere di manutenzione è lo stato della cosa all'inizio dell'usufrutto.

L'usufruttuario è tenuto alle spese e agli oneri per le riparazioni ordinarie e, più in generale, agli oneri riguardanti la custodia, l'amministrazione e la manutenzione ordinaria del bene oggetto dell'usufrutto (art. 1004 c.c.), nonché alle imposte, ai canoni, alle rendite fondiarie e agli altri pesi che gravano sul reddito (art. 1008 c.c.).

CASISTICA

La manutenzione della facciata dell'immobile condominiale

Per fare qualche esempio, possono considerarsi rientrare nell'ambito dell'ordinaria manutenzione, il ripristino dell'intonaco, la ritinteggiatura della facciata di un edificio e la riverniciatura delle parti metalliche (App.Firenze, 25 ottobre 1962)

La manutenzione del tetto e delle scale

Rientra nella nozione di manutenzione ordinaria, spettante all'usufruttuario, anche la sostituzione di singole tegole o di singoli gradini, la pulizia e il ripristino dei fossati (Cass. civ., sez. II, 11 agosto 1998, n. 7886)

Sono, invece, a carico del nudo proprietario dell'immobile condominiale le riparazioni straordinarie: cioè, in genere, quelle che superano i limiti della conservazione della cosa e delle sue utilità per la durata della vita umana.

Il sistema delineato dal legislatore con gli artt. 1004-1006 c.c. considera come principio fondamentale per commisurare la diligenza dell'usufruttuario e gli oneri collegati quello per cui convergono sulla stessa cosa due interessi distinti: l'interesse al godimento del bene (e, quindi, al reddito), proprio dell'usufruttuario, e l'interesse alla conservazione del bene stesso (e, dunque, al capitale), di cui è portatore il proprietario.

Si tratta, in ogni caso, di criteri di ripartizione che operano solo nei rapporti interni (fra nudo proprietario ed usufruttuario sussiste solidarietà interna), per cui, di regola, non sono opponibili al terzo creditore (Trib. Milano, 21 marzo 2003), salvo che risulti diversamente dal titolo del suo credito.

Tali criteri, infatti, non sono vincolanti per le parti, che possono derogarvi a favore sia dell'usufruttuario, sia del proprietario.

Si è giudicato che conseguenza dell'attribuzione dei carichi ex art. 1004 c.c., in particolare del carico riguardante le spese di ordinaria amministrazione all'usufruttuario, sia che all'usufruttuario stesso spetti la titolarità dell'azione di risarcimento per i danni, qualora agisca ex art. 844 c.c., per l'eliminazione delle immissioni intollerabili (Cass. civ., sez. II, 6 marzo 1979, n. 1404).

La responsabilità dell'usufruttuario per l'ordinaria manutenzione del bene condominiale

In generale, si può osservare che, considerato che all'usufruttuario compete ogni rapporto che sia riconducibile al godimento della cosa (art. 1004 c.c.), su di lui gravano doveri maggiori rispetto a quelli del semplice conduttore e di ciò deve tenersi conto, qualora il bene oggetto del diritto reale su cosa altrui sia un immobile in condominio.

Si ritiene che rimanga indifferente il rapporto fra spese e reddito, per cui l'usufruttuario non può esimersi dall'obbligo della manutenzione del bene condominiale, adducendo che il reddito non è sufficiente a coprire le spese.

Secondo la dottrina prevalente, comunque, se l'usufruttuario non adempie, il proprietario può ottenere che i lavori siano eseguiti ugualmente e il loro importo sia a carico dell'usufruttuario medesimo.

Ritenendosi che la legge ponga in capo all'usufruttuario un preciso obbligo di provvedere alle riparazioni (e di sostenere le relative spese), si considera sussistente l'obbligo medesimo fino a che l'usufruttuario abbandoni il suo diritto.

Deve precisarsi, comunque, che la liberazione riguarda solo gli obblighi futuri, ma non quelli maturati precedentemente all'abbandono e che, se l'omissione di riparazioni ordinarie determinasse la necessità di riparazioni straordinarie, egli non si libera da queste neppure per il futuro.

Sulla base dell'impostazione prevalente, si può affermare che, in quanto l'art. 1004 c.c. pone gli oneri per la custodia, l'amministrazione e la manutenzione ordinaria a carico dell'usufruttuario (oltre alle riparazioni straordinarie derivanti dalla mancanza delle prime), il nudo proprietario che pretenda dall'usufruttuario stesso l'esecuzione di lavori nell'immobile è tenuto a provare che, al momento della proposizione della domanda, sussiste difetto di manutenzione ordinaria e con questa prova si esaurisce l'onere del nudo proprietario attore.

L'assunto dell'usufruttuario convenuto che il difetto di manutenzione è antecedente alla costituzione dell'usufrutto si risolve in un'eccezione che, al pari di ogni altra tendente a paralizzare la domanda, necessita di prova apposita, facente carico alla parte che l'ha sollevata (Cass. civ., sez. II, 21 ottobre 1969, n. 3566; Cass. civ., sez. II, 4 aprile 1963, n. 847).

Le ulteriori conseguenze della mancata manutenzione per l'usufruttuario

Poiché la manutenzione ordinaria costituisce un obbligo dell'usufruttuario, dalla mancata esecuzione degli atti di manutenzione ordinaria, potrebbe discendere la sanzione della cessazione dell'usufrutto ex art. 1015 c.c. sull'abuso del diritto.

In ogni caso, qualora tale mancanza provochi l'esigenza di riparazioni straordinarie, l'usufruttuario risponde di queste ultime, che, in quanto ne siano conseguenza diretta e immediata, rappresentano il danno.

Quanto alla fattispecie di cui all'art. 1015 c.c., il nudo proprietario (che chieda la decadenza dell'usufruttuario dal suo diritto, adducendo che si è verificata l'ipotesi, prevista dalla norma menzionata, della mancanza di ordinarie riparazioni da cui discenda il perimento del bene) deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tali condizioni al momento della proposizione della domanda, esaurendosi con la prova menzionata l'onere posto a suo carico.

Per questo, l'usufruttuario, il quale affermi che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto, propone un'eccezione che, essendo diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio, deve essere da lui provata (Cass. civ., sez. II, 11 agosto 1998, n. 7886).

La giurisprudenza ha precisato, poi, che, quanto ad interventi di restauro del bene, che non ricadano nella sua competenza attinente la manutenzione ordinaria, l'usufruttuario non ha alcun obbligo di avviso verso il nudo proprietario, per informarlo della situazione del bene stesso.

A motivo di ciò, si afferma non sussistere alcuna sua responsabilità per le eventuali conseguenze del mancato intervento di manutenzione straordinaria (Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 2009, n. 4426).

Tale conclusione sembrerebbe, però, non accordarsi pienamente con il dovere di custodia, posto dall'art. 1004 c.c., e con l'utilizzo del bene con la diligenza del buon padre di famiglia, posto dall'art. 1001, comma 2, c.c.

Guida all'approfondimento

Musolino, Diritti reali, condominio e principio dell'apparenza, in Riv. not., 2012, 416

Pirruccio, L'acquisto del bene in base a titoli diversi non fa diventare parziaria l'obbligazione, in Guida al diritto, fasc. 45, 2011, 36

Nucera, La parziarietà dei debiti condominiali, i riflessi sul piano processuale, in Arch. loc. e cond., 2010, 130

Musolino, L'usufrutto, nella collana Strumenti del diritto. Diritti reali, curata da Boero e Musolino, Zanichelli, Bologna, 2011, p. 408

Caterina, Usufrutto, uso, abitazione e superficie, in Tratt. dir. civ., diretto da Sacco, Torino, 2009, 114

Valente, Implicazioni processuali della negata solidarietà per i debiti condominiali, in Giust. civ., 2009, 1395

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