Truffa al bancomat: la responsabilità non è del cliente ma della banca
21 Gennaio 2016
Truffa. «Carta illeggibile, sportello fuori servizio» e il bancomat non viene restituito, eppure il giorno dopo vengono prelevati dal conto del correntista 7000 euro. Questo quanto accaduto ad un uomo che, non riuscendo a prelevare, si fa aiutare da un passante – mostrandogli inavvertitamente il pin – e segnala l'inconveniente al vicepresidente dell'Istituto di credito che si trovava presso la filiale. L'uomo denunciava l'accaduto anche alle autorità giudiziarie e conveniva in giudizio la banca, che, invece, deduceva la tardività della segnalazione e della denuncia del fatto.
Condotta imprudente del correntista. I giudici di merito rigettavano la domanda attorea, ritenendo che l'indebito prelievo fosse ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità dell'uomo: la condotta tenuta dal cliente della banca era stata del tutto imprudente, dal momento che aveva digitato il pin sotto gli occhi del truffatore, senza aver tempestivamente attivato il blocco, mediante numero verde, come indicato dal funzionario della banca e limitandosi a segnalare la mancata restituzione della carta, omettendo di far menzione della presenza di un terzo.
E la condotta della Banca? La vittima della truffa ricorreva allora in Cassazione, denunciando la falsa applicazione dell'art. 1176 c.c. per aver la Corte territoriale individuato nell'esclusiva responsabilità del ricorrente la causa del danno patrimoniale, dallo stesso subita. Inoltre, i giudici non avevano preso in considerazione il grave difetto di diligenza dell'istituto che, all'esito della segnalazione da parte dell'attore, non aveva posto in esserealcuna cautela.
La diligenza professionale. Il motivo è fondato. Spiega la Cassazione che «la Corte di Appello nel riconoscere l'esclusiva responsabilità del ricorrente per aver consentito l'individuazione del pin ad un terzo e non aver provveduto all'immediato blocco della carta, non ha svolto uno scrutinio effettivo del comportamento contrattuale della banca secondo il parametro della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.». La Banca avrebbe dovuto quindi indagare sulla condotta del funzionario che aveva avuto immediata notizia del malfunzionamento del bancomat, che aveva demandato al giorno successivo alla denuncia i controlli; inoltre, aveva anche omesso ogni tipo di controllo e verifica mediante il sistema di telecamere dell'avvenuta manomissione del medesimo da parte di terzi.
Concludendo. Il giudice territoriale non ha applicato il parametro della diligenza specifica posta a carico della banca, benché sia pacifico in sede di legittimità che «ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dalla sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente» (Cass., n. 13777/2007). Sulla base di tali argomenti, la Cassazione accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d'appello in diversa composizione. |