Terzo trasportato: per la corresponsabilità non basta la sua condotta imprudente
21 Febbraio 2017
IL CASO Due autovetture rimangono coinvolte in un sinistro; il conducente ed il terzo trasportato di una delle due auto decedono sul colpo. L'altro automobilista, ritenuto responsabile del sinistro nei due giudizi di merito, ricorre ora in Cassazione, affidando il suo ricorso a sei motivi.
PRESUNTA RESPONSABILITÀ DEL TERZO TRASPORTATO Il terzo motivo di ricorso, sul quale si sofferma la Corte, riguarda la presunta responsabilità del terzo trasportato, ex art. 1227 c.c., per essere salito su di un automobile guidata da un conducente in evidente stato di ebbrezza. Secondo il ricorrente, la condotta del terzo si sarebbe posta «in connessione causale con l'evento dannoso, consistente nelle gravi lesioni da lui subite e dall'intervenuto decesso, e non con il sinistro stradale. Non vi sarebbe stata una mera condotta omissiva, bensì una specifica condotta attiva».
COOPERAZIONE COLPOSA DEL DANNEGGIATO.. La Corte ritiene che i precedenti riportati dal ricorrente si riferiscano ad ipotesi di concordata cooperazione colposa tra conducente e trasportato nella causazione del sinistro, ove cioè sia rinvenibile un consenso, tra conducente e trasportato, ad una circolazione in condizioni di insicurezza (si pensi al caso di una circolazione a due su ciclomotore). A ciò si aggiunga che nel caso di specie, osserva sempre la corte, è stata stabilita la responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo nel cagionare il sinistro, mentre non è stata attribuita nessuna colpa al conducente/vettore, né tanto meno è stato provato che il terzo fosse a conoscenza del superamento del tasso alcolico da parte sua. Infine, il ricorrente ha posto in connessione la condotta del terzo con l'evento dannoso (le lesioni), e non con il sinistro.
.. SOLO SE LA SUA CONDOTTA SI INSERISCE NELLA SERIE CAUSALE Secondo la Corte, affinchè possa ravvisarsi la corresponsabilità del terzo trasportato, è necessario che il danneggiato ponga in essere «una condotta materiale tale da incidere nella produzione del danno stesso». Dunque il solo essere salito a bordo dell'auto condotta da un soggetto in stato di ebbrezza non configura elemento senza il quale l'evento non si sarebbe prodotto, non essendosi costituito, tra i due, quel «consenso alla circolazione con consapevole partecipazione del danneggiato alla condotta colposa del conducente». Ricorda dunque la Corte che la partecipazione attiva del danneggiato integra l'ipotesi ex art. 1227, comma 1, c.c., mentre trova efficacia il comma 2 dell'art. 1227 qualora la causa sia da ricondurre integralmente al danneggiante. Sarebbe anche bastata, dunque, una condotta omissiva del danneggiato per renderlo corresponsabile. Necessaria è da considerarsi, invece, la presenza del nesso causale dell'azione o omissione del trasportato con il sinistro (ad es. il terzo trasportato che non indossa le cinture di sicurezza). Ma se al conducente del veicolo sul quale era trasportato il danneggiato deceduto non è stata riconosciuta alcuna responsabilità, come può essere ritenuto corresponsabile lo stesso trasportato? La Corte rigetta il ricorso.
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