Responsabilità professionale dell’avvocato
21 Novembre 2016
Il caso Una Casa di cura agiva in giudizio nei confronti di due avvocati deducendo il loro inadempimento contrattuale per la procedura di licenziamento collettivo adottata, su loro suggerimento, nei confronti dei propri dipendenti che, seppur ritenuta legittima dal giudice del lavoro nella fase di merito (sia in primo che in secondo grado), era stata poi ritenuta illegittima dalla Suprema Corte di Cassazione. Il Tribunale di Firenze rigettava la domanda ritenendo che nel caso esaminato non vi fosse stato alcun inadempimento dei due legali. La Corte di Appello di Firenze adita dalla Casa di cura dichiarava inammissibile l'appello, ex art. 348-ter c.p.c.. La Casa di cura ricorreva in Cassazione.
La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la prova del danno e del nesso causale tra condotta del professionista e pregiudizio del cliente La S.C. ha rigettato il ricorso. Il giudice di legittimità, dopo aver ritenuto non censurabile la decisione del giudice di merito che, con motivazione esaustiva e logica, aveva ben argomentato il rigetto della domanda: - ha comunque escluso l'inadempimento colpevole dei legali atteso che la procedura di licenziamento collettivo era stata ritenuta legittima addirittura in una duplice sede giudiziaria (tanto nel primo quanto nel secondo grado del giudizio), prima dell'intervento correttivo della Corte di legittimità che, peraltro, era giunta all'esito di un'elaborazione giurisprudenziale assai controversa, a fronte di una novella normativa a sua volta pregna di innegabile ambiguità; - ha affermato che la responsabilità dell'avvocato, in ogni caso, non può dirsi esistente, e conseguentemente affermarsi, in presenza di un semplice errore (od omissione), stante la necessità di dimostrare, da parte del cliente, la ragionevole probabilità di un diverso e più favorevole esito in assenza di quella condotta asseritamente colpevole; - ha ritenuto che la parte ricorrente, nel caso esaminato, non aveva dato alcuna dimostrazione che, qualora i legali avessero tenuto un comportamento differente, l'esito della controversia sarebbe stato differente e più favorevole. |