Negoziazione assistita “obbligatoria” in materia di risarcimento dei danni da circolazione e litisconsorzio necessario
22 Marzo 2016
Come noto, il “responsabile del danno” deve essere necessariamente chiamato nel giudizio promosso con l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile a norma dell'art. 144, comma 3, cod. ass. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 d.l. n. 132/2014 in tema di negoziazione obbligatoria, è richiesta l'adesione del “responsabile” in relazione all'azione di risarcimento del danno da circolazione di autoveicoli ai sensi dell'art. 144 cod. ass., oltre a quella della compagnia di assicurazione? Il dubbio sovviene in relazione al fatto che l'accordo transattivo potrebbe essere raggiunto pure in assenza del suddetto responsabile.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, «chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa alla controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita». In base a tale disposizione non si può dubitare che l'invito in discorso debba essere esteso a tutte le parti necessarie nei confronti delle quali s'intenda instaurare un giudizio risarcitorio per danni da circolazione stradale, introdotto ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass.. In mancanza di tale invito, infatti, non potrebbe ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità connessa alla previsione dell'obbligatorietà dell'esperimento della negoziazione. Il quesito posto dal lettore riguarda, invece, l'applicazione del comma 2 del suddetto art. 3 d.l. n. 132/2014. In sostanza, occorre domandarsi se l'adesione da parte della sola compagnia assicuratrice debba obbligatoriamente essere seguita dall'ulteriore esperimento della negoziazione per la risoluzione in via amichevole della controversia, anche in mancanza dell'adesione del “responsabile”, ossia del proprietario del mezzo danneggiante, parte necessaria del giudizio risarcitorio per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass., sez. III, 2 dicembre 2014, n. 25421, ove sono citati svariati altri precedenti in tal senso a proposito del corrispondente art. 18 l. n. 990/1969). In effetti, in considerazione delle finalità conciliative dell'istituto introdotto nel 2014, il dubbio sollevato dal lettore è comprensibile. Del resto, analoga questione è stata posta da M. Harzan, Negoziazione assistita, in Ridare, § 9, accedendo all'opinione secondo cui la necessità del litisconsorzio non si debba “automaticamente” trasferire al procedimento di negoziazione, tanto più che anche nella procedura liquidativa stragiudiziale di cui all'art. 145, commi 1 e 2, Cod. Ass. l'assicurazione si trova a “gestire” il procedimento in assenza del proprio assicurato. Sul punto bisogna intendersi. A chi scrive, non sembra constare alcun ostacolo all'integrale esperimento della procedura di liquidazione, ove il danneggiato ritenga di procedere in modo volontario alla negoziazione assistita con la sola impresa di assicurazione, formulando una proposta alla compagnia in tal senso, ovvero aderendo ad una proposta del medesimo contenuto da parte di quest'ultima; per quanto ciò nella maggior parte dei casi sembra improbabile visto l'esito negativo della procedura stragiudiziale di liquidazione ai sensi dell'art. 145 Cod. Ass. (ove già effettuata), o del parallelo svolgersi della medesima procedura, consentito dalla lettera dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 132/2014, come modificato dalla legge di conversione n. 162/2014, secondo cui «il termine di cui ai commi 1 e 2 [art. 3, comma 5, d.l. n. 132 /2014], per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi». Ciò che non sembra possibile, invece, è interpretare l'art. 3, comma 2, d.l. n. 132/2014 nel senso che sia sufficiente l'adesione dell'assicurazione al fine di escludere che la condizione di procedibilità sia soddisfatta, benché il responsabile – parte necessaria del giudizio e per tal motivo destinatario dell'invito rivoltogli ai fini dell'accesso al giudizio di merito – non abbia aderito alla stessa proposta nel termine previsto dalla legge, o abbia magari opposto il proprio rifiuto. Certo, si potrebbe obiettare ulteriormente che il responsabile sarebbe in concreto esente da conseguenze sfavorevoli. Ed anzi potrebbe persino conseguire benefici in relazione al raggiungimento dell'accordo con il danneggiato: ad es., in relazione all'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato ai sensi dell'art. 144, comma 2, Cod. Ass., poiché sarebbe difficile opporre a quest'ultimo in tale sede il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione sulla base del contratto di assicurazione. Tuttavia, appare prevalente su ogni altra considerazione il fatto che al danneggiante non possa essere reso praeter legem più difficoltoso il diritto di azione, rispetto a quanto è già imposto dalla legge, ritenendo non soddisfatta la condizione di procedibilità anche in caso di parziale adesione all'invito. In altre parole, è necessario interpretare restrittivamente la condizione di procedibilità prevista in tema di negoziazione assistita: in considerazione del fatto che essa costituisce una limitazione apposta dal legislatore all'esercizio del diritto costituzionalmente garantito alla tutela dei propri diritti ai sensi dell'art. 24 Cost., che peraltro si va ad aggiungere ad altre limitazioni previste dalle leggi speciali in materia (arg. dall'art. 3, comma 5, d.l. n. 132/2014). |