Danno biologico intermittente: la soluzione “milanese”
22 Maggio 2017
Definizioni e caratteristiche del danno biologico intermittente
Il “danno biologico intermittente” può essere definito come il pregiudizio all'integrità psicofisica di un soggetto che si sviluppa nell'intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui si genera la menomazione invalidante e la morte del danneggiato avvenuta in corso di giudizio per una causa diversa ed indipendente dalla lesione subita. Traducendo in una fattispecie concreta la suddetta descrizione astratta, è possibile immaginare l'ipotesi di Tizio che subisca un certo pregiudizio invalidante a seguito di un errato intervento chirurgico e poi, instaurato il giudizio finalizzato al ristoro del nocumento subito, muoia in un incidente automobilistico, in nessun modo eziologicamente ricollegabile al predetto illecito sanitario. Appare chiaro che l'esistenza di un evento “morte” certo nel quando, permettendo di determinare con esattezza l'arco temporale nel quale la menomazione invalidante dispiega effetti, costituisce l'elemento di differenziazione rispetto al danno biologico tradizionalmente inteso. Tale peculiarità, in riferimento alla modalità di liquidazione del pregiudizio sofferto, produce la giuridica conseguenza di impedire l'utilizzazione sic et sempliciter dei valori indicati nella Tabella di Milano sul risarcimento del danno non patrimoniale. Infatti, se il risarcimento nell'ordinamento italiano riveste una finalità meramente reintegratrice, e non punitiva, e se i valori tabellari differiscono, a parità di lesione, in relazione all'età del danneggiato perché differente è l'aspettativa di vita, ne consegue che qualora, al momento della liquidazione del danno biologico la persona offesa sia deceduta, alla valutazione probabilistica connessa all'aspettativa di vita del danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi. Tale assunto è altresì coerente con i principi regolatori della responsabilità civile in riferimento al concetto di danno risarcibile, in quanto quest'ultimo non può identificarsi con l'evento illecito in sé (cd. danno evento) ma deve corrispondere all'insieme delle conseguenze negative che si ripercuotono sul soggetto passivo causalmente riconducibili alla lesione della situazione giuridica protetta dall'ordinamento (cd. danno conseguenza). Dato atto, quindi, che il danno biologico si produce solo per il tempo in cui il soggetto è in vita, ne consegue che in caso di morte precoce, applicando tout court il dato tabellare, si liquiderebbe una somma comprensiva di un danno in realtà mai generato (nello specifico si liquiderebbe l'equivalente monetario del danno prodotto tra l'evento morte e l'aspettativa di vita media del danneggiato). Soluzioni liquidatorie adottate dalla giurisprudenza
Passando ora ad analizzare i principali orientamenti liquidatori in merito, è possibile distinguere tre differenti criteri.
1) Criterio dell'equità pura, secondo cui il quantum risarcitorio deve essere determinato dal giudice in rapporto alla propria sensibilità, avendo come tetto massimo la somma individuata dalla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di riferimento. Tale indirizzo, per un verso, si espone al rischio di permettere risarcimenti differenti per fattispecie analoghe e risarcimenti uguali per fattispecie diverse, e per un altro, non è idoneo ad assicurare la prevedibilità della decisione, in contrasto con il principio della certezza del diritto.
2) Criterio cd. matematico puro, secondo cui il quantum risarcitorio è determinato dividendo la somma individuata dalla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di riferimento per l'aspettativa di vita del soggetto danneggiato e, poi, moltiplicando il risultato ottenuto per gli anni di vita effettivamente vissuta. Siffatta metodologia risarcitoria, tuttavia, non può trovare condivisione in quanto conduce, in assenza di una valida ragione giustificatrice, a risarcimenti sensibilmente differenti per medesime menomazioni invalidanti e per stessi anni di vita vissuta in relazione a soggetti di diverse fasce anagrafiche.
Esemplificando, a soggetti rispettivamente di anni 5, 55 e 85 per una menomazione invalidante del 60% in caso di 4 anni di vita vissuta verrebbe liquidato: a) euro 31.806,87 al danneggiato di anni 5 – così determinato: euro 620.234,00 (dato tabellare) / 78 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita vissuta); b) euro 63.725,65 al danneggiato di anni 55 – così determinato: euro 462.011,00 (dato tabellare) / 29 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita vissuta); c) euro 209.758,28 al danneggiato di anni 85 – così determinato: euro 367.077,00 (dato tabellare) / 7 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita vissuta).
3) Cd. metodo romano, denominato in tal modo perché elaborato dal Tribunale di Roma, secondo cui il quantum risarcitorio è determinato dalla somma aritmetica dei risultati derivanti da due distinte operazioni matematiche: in una prima fase, si individua una percentuale del quantum tabellare tra 0% e 50% a seconda dell'entità del danno biologico subito. Ciò costituisce il ristoro dei postumi stabilizzati del pregiudizio; in altre parole, l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta. Successivamente, si sottrae al quantum tabellare la suddetta percentuale e sull'ammontare restante si applica il metodo matematico puro. Tale soluzione benché apprezzabile per il fatto di aver compreso che il danno non è una funzione costante crescente con il tempo, è oggetto delle stesse critiche mosse al criterio cd. matematico puro e cioè consente che vi siano risarcimenti sensibilmente differenti per medesime menomazioni invalidanti e per stessi anni di vita vissuta in relazione a soggetti di diverse fasce anagrafiche.
Riproducendo la stessa esemplificazione utilizzata in precedenza, in relazione a soggetti rispettivamente di anni 5, 55e 85 per una menomazione invalidante del 60% in caso di 4 anni di vita vissuta verrebbe liquidato: a) euro 208.335,02 al danneggiato di anni 5 – così determinato: - prima fase: 30% di euro 620.234,00 (dato tabellare) = 186.070,20 euro (si precisa che per le invalidità comprese tra 60% e 80% il metodo romano rimette al giudice la possibilità di individuare un risarcimento corrispondente tra il 30% e il 40% del dato tabellare); - seconda fase: metodo matematico puro sul residuo (620.234,00 – 186.070,00) / 78 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita) = 22.264,82 euro. Il totale risarcitorio si ottiene sommando i due risultati ottenuti (186.070,20 + 22.264,82). b) euro 183.211,25 euro al danneggiato di anni 55 – così determinato: - prima fase: 30% di euro 462.011,00 = 138.603,30 euro; - seconda fase: (462.011,00 – 138.603,30) / 29 x 4 = 44.607,95 euro. Totale risarcitorio euro (138.603,30 + 44.607,95). c) euro 256.953,90 al danneggiato di anni 85 – così determinato: - prima fase: 30% di euro 367.077,00 = 110.123,10 euro - Seconda fase: (367.077,00 – 110.123,10) / 7 x 4 = 146.830,80 euro. Totale risarcitorio euro (110.123,10 + 146.830,80). Dato atto delle considerazioni di cui in precedenza, l'Osservatorio per la giustizia civile di Milano ha elaborato una soluzione che, superando la liquidazione del danno in base alla suddivisione per fasce di età anagrafica, fonda la determinazione del quantum risarcitorio sul concetto di risarcimento medio annuo. In particolare, il risarcimento medio annuo è la distribuzione annua, in funzione dell'aspettativa di vita media, della massa risarcitoria media per ogni percentuale invalidante. In termini matematici, è semplicemente il rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media dove:
- il risarcimento medio è il quantum liquidato mediamente dalla Tabella di Milano per una data percentuale invalidante. In altre parole, è il risultato della media matematica, per ogni percentuale di invalidità, tra il quantum liquidabile ad un soggetto di anni 1 e quello liquidabile ad un soggetto di anni 100, e cioè della media tra la somma risarcitoria massima e quella minima. Esemplificando, il risarcimento medio in caso di 1% di invalidità è euro 1.099,23, dato dalla media matematica tra euro 1.460,46 (somma liquidata ad un danneggiato di anni 1 per una invalidità dell'1%) ed euro 738,00 (somma liquidata ad un danneggiato di anni 100 per una invalidità dell'1%);
- l'aspettativa di vita media (35 anni) è la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra anni 1 e 100 (che corrispondono agli estremi anagrafici presi in considerazione dalla Tabella di Milano). Nello specifico, l'aspettativa di vita annua si ricava dalla media matematica tra le aspettative di vita di ogni soggetto compreso tra 1 e 100 anni (in sostanza si sommano le aspettative di vita di tutte le fasce di età e si divide per 100). Le divergenze dovute al sesso maschile o femminile dell'interessato sono eliminate attraverso una preventiva media tra aspettativa di vita maschile e femminile per ogni fascia di età.
I valori numerici che rappresentano il risarcimento medio annuo in relazione ad ogni percentuale invalidante (indicati nella colonna n. 4 della Tabella liquidatoria predisposta dall'Osservatorio di Milano e denominata “danno non patrimoniale per ogni ulteriore anno successivo”) costituiscono, pertanto, la somma monetaria risarcibile annualmente a prescindere dall'età anagrafica. Ora, è opportuno sottolineare che il danno non è una funzione costante nel tempo ma, come è già stato accennato, esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi. Siffatta considerazione è la base teorica delle colonne n. 2 e n. 3 titolate rispettivamente “danno non patrimoniale per il primo anno” e “danno non patrimoniale per il primo e secondo anno” e relative alla somma risarcibile per il primo e il secondo anno di vita vissuta dal fatto lesivo. In particolare, è stato ritenuto che il pregiudizio sofferto nel suddetto arco temporale, avendo un'intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti, debba essere risarcito in modo maggiorato rispetto ai valori corrispondenti al risarcimento medio annuo. Alla luce di ciò, è stato considerato equo operare, rispetto a siffatto valore, un incremento risarcitorio del 100% per il primo anno e del 50% per il secondo.
In ultimo, si evidenzia che la personalizzazione del danno (colonna n. 5) segue l'andamento già consolidato delle Tabelle di Milano a cui si rimanda per ogni approfondimento con la precisazione che il fattore anagrafico del danneggiato può rappresentare un ulteriore elemento significativo da poter tenere in considerazione al fine di determinare il quantum più appropriato alla fattispecie concreta.
Colonna n. 1: indica la percentuale di invalidità.
Colonna n. 2: indica la liquidazione del danno in caso di morte trascorso 1 anno dall'evento lesivo.
Colonna n. 3: indica la liquidazione del danno in caso di morte trascorsi 2 anni dall'evento lesivo.
Colonna n. 4: indica la liquidazione del danno per ogni anno di vita vissuta a partire dal terzo anno dall'evento lesivo.
Colonna n. 5: indica la percentuale di personalizzazione così come prevista già nella tabella di Milano.
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