Il Tribunale di Milano e la diffusione di immagini di persona famosa senza consenso
22 Settembre 2015
In tema di pubblicazione senza consenso dell'immagine, nei casi in cui risultino in tutto o in parte carenti i presupposti che giustificano l'eccezione alla regola del consenso necessario, deve ritenersi vietata qualsiasi diffusione senza consenso dell'immagine anche di persone note, che suscitano curiosità interesse per tutto ciò che li riguarda, anche se non ha alcuna attinenza con la loro attività professionale. (Nella specie, pur in difetto di prova dell'esatta entità del danno patrimoniale subito, in considerazione sia della popolarità della persona ritratta e della corrispondente potenzialità di sfruttamento economico della sua immagine, sia dell'indubbio vantaggio commerciale conseguito dal settimanale nel pubblicare in esclusiva le foto della vacanza di un noto personaggio televisivo e della moglie, il Trib. ha accolto la domanda risarcitoria). |