Morte del congiunto: criterio di calcolo del danno trasmissibile agli eredi

Filippo Rosada
23 Giugno 2017

Il criterio di calcolo del danno non patrimoniale iure hereditatis per la morte del congiunto, consiste nel riconoscimento di una somma rapportata non già alla vita media futura della vittima, ma alla vita effettivamente vissuta utilizzando il parametro tabellare della liquidazione a punti per ogni giorno di invalidità assoluta, con opportuno correttivo di congrua personalizzazione.
MASSIMA

Il criterio di calcolo del danno non patrimoniale iure hereditatis per la morte del congiunto, consiste nel riconoscimento di una somma rapportata non già alla vita media futura della vittima, ma alla vita effettivamente vissuta utilizzando il parametro tabellare della liquidazione a punti per ogni giorno di invalidità assoluta, con opportuno correttivo di congrua personalizzazione. L'ammontare sarà commisurato all'inabilità temporanea, ma la liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare la stessa alle circostanze del caso concreto, che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, essendo la lesione alla salute così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare della morte.

IL CASO

In conseguenza di un incidente stradale, una giovane donna, entrata subito in stato comatoso, decede a distanza di tre giorni dall'evento a causa delle gravi lesioni subite.

Il padre, la madre e la sorella della ragazza propongono un giudizio nel quale chiedono anche il risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis.

Per ottenere la riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto euro 500.000 agli eredi per il danno non patrimoniale patito dalla defunta, proponeva appello l'assicuratore del vettore sulla quale quest'ultima era trasportata, lamentando la errata liquidazione del danno terminale/catastrofale.

LA QUESTIONE

La questione che qui ci interessa concerne i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale patito dal soggetto che – entrato nell'immediatezza in stato d'incoscienza - decede a breve distanza dall'evento lesivo (cd. danno terminale o catastrofale o da lucida agonia).

LE SOLUZIONI GIURIDICHE

Il collegio partenopeo, dopo aver enunciato la fondatezza dei motivi d'appello, esordisce facendo presente come in caso di morte immediata o a breve distanza dall'evento lesivo, non possa configurarsi un danno biologico in capo alla vittima, in considerazione del fatto che la morte non può essere considerata quale massima lesione del diritto alla salute.

Il principio, dopo la decisione a Sezioni Unite n. 15350 del 22 luglio 2015 è da considerarsi ius receptum (da ultimo, Cass. civ., n. 6035/2017).

Diverso è il caso, come quello di specie, in cui tra la lesione e il decesso intercorre un apprezzabile lasso di tempo.

In detta ipotesi, infatti, precisa l'estensore del provvedimento, è configurabile un danno biologico che si trasferisce agli eredi. L'importo risarcitorio, però, deve essere proporzionato al periodo intercorso tra il sinistro e la morte e deve essere riconosciuto a prescindere dall'incoscienza o meno della vittima.

Anche detta impostazione giurisprudenziale deve considerarsi pacifica (Cass. civ., n. 15395/2016; Cass. civ., n. 21060/2016; Cass. civ., n. 22228/2014; Cass. civ., n. 23183/2014, Cass. civ., n. 3549/2004; App. Milano, n. 24/2016).

In punto quantum debeatur, viene precisato che seppur in presenza di un danno biologico temporaneo, il danno deve essere considerato nella sua massima entità, in quanto le lesioni sono tali da rendere irreversibile l'esito mortale.

In merito alla tecnica di liquidazione della predetta posta di danno, la Corte napoletana utilizza il parametro tabellare milanese all'uopo di recente proposto per la liquidazione del danno terminale, che prevede una liquidazione a punti per ogni giorno di invalidità assoluta, con opportuno correttivo di personalizzazione ove dovuta.

L'estensore della pronuncia qui commentata sottolinea, inoltre, come il danno biologico terminale sia altro rispetto al danno c.d. da lucida agonia o catastrofale (la paura dell'ineluttabile avvicinarsi della morte) che potrà essere riconosciuto – questo sì – solo se il soggetto leso resti cosciente e quindi sia consapevole del trascorrere del tempo e delle conseguenze alle quali è destinato.

Viene, quindi, ridotto il risarcimento riconosciuto in primo grado da euro 500.000 ad euro 30.000.

Unico precedente allo stato rinvenibile di applicazione della recente tabella predisposta dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno terminale (biologico e catastrafole) è la sentenza del Trib. Pavia, Sez. III civ., 26 gennaio 2017, n. 11 (in Ridare.it, Lucida agonia della vittima: il Tribunale tiene conto della proposta tabellare dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, 2 Febbraio 2017, Redazione Scientifica).

Il caso risolto dal Tribunale pavese riguardava un uomo rimasto gravemente ferito in occasione di un incidente stradale; dopo essere sopravvissuto per 64 giorni (di cui solo uno in stato vigile), a causa delle predette lesioni decedeva. Nell'occasione il giudice riconosceva euro 10.000 per l'unico giorno di lucida agonia, mentre per i restanti 63 giorni liquidava euro 145 pro die.

OSSERVAZIONI

La sentenza in esame non sembra aver fatto buon uso delle indicazioni fornite dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno terminale.

Nella parte motiva, l'estensore della sentenza enuncia correttamente i principi che regolano il risarcimento del danno non patrimoniale biologico iure hereditatis, in conseguenza di lesioni che dopo un apprezzabile lasso di tempo, portano al decesso la persona offesa.

Si rappresentano le differenze con il c.d. danno “catastrofale” o da “lucida agonia”, precisando che quest'ultimo, per il suo riconoscimento, abbisogna imprescindibilmente della vigile presenza del danneggiato, in assenza della quale non può essere liquidato il preteso danno.

Passando a trattare il quantum risarcitorio, la Corte, dopo aver accertato che il de cuius, nei tre giorni intercorsi tra le lesioni e il decesso non era consapevole del suo stato di salute, ritiene di applicare comunque la nuova tabella predisposta dall'Osservatorio per la liquidazione del “danno terminale”, riconoscendo l'importo massimo previsto dalla stessa per tre giorni di sopravvivenza, pari a euro 30.000.

Dalla lettura delle note illustrative della predetta tabella, predisposte dall'Osservatorio stesso, si evince che gli importi ivi riconosciuti, in quanto comprensivi di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patiti in quel lasso di tempo, escludono la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita.

Al punto “C” delle medesime spiegazioni, in ossequio agli insegnamenti della Suprema Corte, si afferma che in nessun caso si tratta di danno “in re ipsa”, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza.

In considerazione del fatto che nella parte motiva della sentenza la Corte d'Appello dichiari che il soggetto deceduto è sopravvissuto tre giorni in stato d'incoscienza, con ogni evidenza non poteva essere liquidato il medesimo importo risarcitorio riconosciuto nel caso di una lucida agonia, vieppiù nella misura massima tabellare.

Nel caso in esame, pertanto, la Corte partenopea avrebbe dovuto liquidare un importo risarcitorio, pro die, non superiore alla forbice prevista dalla tabella milanese per la liquidazione del danno biologico da inabilità temporanea assoluta (da euro 96 a 145, aumentabile fino al 50%).

In conclusione, se da un lato la Corte ha posto rimedio alla spropositata liquidazione disposta dal giudice di prime cure, dall'altra non ha correttamente inteso i presupposti per l'applicazione degli strumenti proposti dall'Osservatorio di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale terminale.

GUIDA ALL'APPROFONDIMENTO

M.HAZAN, Gruppo Quattro: danno terminale (biologico e catastrafole) e danno tanatologico, 11 Luglio 2016, in Ridare.it;

M.FABIANI, Danno biologico terminale, 28 Maggio 2014, in Ridare.it;

M.RODOLFI, Il danno non patrimoniale biologico spettante agli eredi di un danneggiato deceduto a distanza di tempo dal sinistro, 4 Maggio 2015, in Ridare.it;

A. SANTORO, Quali sono i criteri di liquidazione del danno da morte non immediata?, 23 Giugno 2016, in Ridare.it.

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