Infortunio sul lavoro per fatto illecito altrui: il delicato equilibrio tra diritto della vittima all'integrale risarcimento e azione di surrogazione dell'Inail

Michele Liguori
24 Ottobre 2016

La surrogazione dell'assicuratore sociale prevista dall'art. 1916 c.c. è una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all'assicurato e, pertanto, l'ente può surrogarsi alla vittima solo in quanto questa vanti un diritto di credito verso il responsabile.
Massima

La surrogazione dell'assicuratore sociale prevista dall'art. 1916 c.c. è una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all'assicurato e, pertanto, l'ente può surrogarsi alla vittima solo in quanto questa vanti un diritto di credito verso il responsabile.

L'indennizzo che l'Inail è tenuto ad erogare al lavoratore infortunato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b D.lgs. n. 38/2000, in caso di menomazioni di grado pari o superiore al 16%, seppur ha veste unitaria ha un duplice contenuto in quanto compensa sia il danno biologico permanente, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno.

In caso di infortunio sul lavoro per fatto illecito altrui la liquidazione del danno biologico differenziale da invalidità permanente dovuto dal danneggiante alla vittima - attesa la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale - va effettuata: a) monetizzando il danno secondo i criteri della responsabilità civile, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione per la personalizzazione del risarcimento e il danno morale; b) sottraendo dal credito risarcitorio civilistico l'importo pagato dall'Inail per la stessa voce.

In caso di azione di surrogazione da parte dell'Inail nei confronti del responsabile il diritto della vittima di un fatto illecito al risarcimento integrale del danno biologico (che è danno non patrimoniale) non può essere decurtato in misura pari alla somma pagata dall'ente a titolo di indennizzo del pregiudizio alla capacità di lavoro (che è danno patrimoniale) quando un simile danno dal punto di vista civilistico non sussiste.

Il caso

In un incidente stradale avvenuto tra due veicoli il 19 marzo 2002 e, quindi, nella vigenza del D.lgs. n. 38/2000, uno dei conducenti subisce gravi lesioni personali a cui, dopo una lunghissima malattia, residuano postumi di natura permanente quantificati nella misura del 40% di I.P..

La vittima, richiesto invano il risarcimento del danno ai responsabili e alla loro impresa di assicurazione della R.C. obbligatoria, li conviene in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno.

L'incidente, nelle more, viene riconosciuto come infortunio sul lavoro e la vittima ottiene dall'Inail l'indennizzo - previsto ex lege sotto forma di rendita per le invalidità pari o superiori al 16% - sia per danno biologico che per danno patrimoniale.

Nel giudizio interviene così l'Inail che formula azione di surrogazione nei confronti dei convenuti debitori, ex art. 1916 c.c., per tutte le prestazioni erogate e da erogarsi in futuro al lavoratore/danneggiato che, capitalizzate, ammontano ad € 153.043,36.

Il Tribunale, con sentenza del 12 novembre 2009:

  • accoglie in parte la domanda dell'attore e dell'Inail;
  • dichiara il pari concorso di colpa dei due conducenti;
  • dichiara di aderire apertamente al dictum delle sentenze gemelle di San Martino (Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26972 e succ.) e di procedere, pertanto, ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale mediante l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano;
  • quantifica in € 320.019,00 il danno non patrimoniale subito dall'attore che specifica analiticamente nelle sue componenti nel seguente modo: € 197.019,00 per danno biologico da I.P., € 53.500,00 per danno biologico da I.T.T, € 19.500,00 per danno biologico da I.T.P. ed € 50.000,00 per la c.detta sofferenza morale;
  • quantifica in € 17.500,00 il danno patrimoniale subito dall'attore di cui € 8.800,00 per esborsi sostenuti per cure ed assistenza ed € 8.700,00 per danno al veicolo;
  • sottrae al totale del danno non patrimoniale e patrimoniale come su quantificato (€ 337.519,00) l'importo capitalizzato erogato dall'Inail (€ 153.043,36);
  • determina il danno civilistico spettante all'attore nella residua misura di € 184.475,64 (€ 337.519,00 - € 153.043,36) e, tenuto conto del suo concorso di colpa, condanna i convenuti a pagargli il minor importo di € 92.237,82 (€ 184.475,64 – 50%) oltre rivalutazione monetaria e danno da ritardo dall'evento al soddisfo;
  • ritiene che la domanda di surrogazione dell'Inail soggiace al (e subisce il) concorso di colpa dell'attore e, pertanto, condanna i convenuti a pagare all'Inail l'importo di € 76.521,68, pari alla metà dell'importo capitalizzato erogato (€ 153.043,36 – 50%) oltre intessi legali dalla messa in mora.

Tutte le parti impugnano la sentenza innanzi alla Corte di Appello di Brescia.

La Corte di Appello, per quello che qui interessa:

  • ricalcola all'attualità sia l'importo dovuto al lavoratore/danneggiato a titolo di danno non patrimoniale al netto del suo concorso di colpa (€ 145.262,82), sia l'importo dovuto all'Inail in via di surrogazione (€ 189.239,13);
  • ritiene, quindi, che l'importo dovuto al lavoratore/danneggiato per danno non patrimoniale è minore rispetto a quanto spettante all'Inail in via di surrogazione;
  • condanna, pertanto, i responsabili e la loro impresa di assicurazione a pagare all'Inail l'importo di € 145.262,82, pari alla metà dell'importo capitalizzato erogato (€ 153.043,36 – 50%) oltre intessi legali dalla messa in mora;
  • condanna, altresì, i responsabili e la loro impresa di assicurazione a pagare al lavoratore/danneggiato il solo importo di € 15.783,50, pari alla metà del danno patrimoniale subito.

La sentenza è impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dal solo lavoratore/danneggiato che lamenta, per quello che qui interessa, la violazione di legge per aver la Corte d'appello falsamente applicato l'art. 1916 c.c. ed i criteri che presiedono al calcolo del c.detto danno differenziale e, cioè, al risarcimento spettante a persona che, in conseguenza dell'illecito, abbia percepito prima del risarcimento un indennizzo dall'assicuratore sociale contro gli infortuni sul lavoro.

Il lavoratore/danneggiato, in particolare, sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto:

  • rigettare la domanda di surroga dell'Inail in relazione al danno patrimoniale erogato che, non essendogli stato liquidato dal giudice civile, non poteva essere oggetto di surrogazione;
  • accogliere la domanda di surroga dell'Inail per il danno biologico da invalidità permanente esclusivamente sull'importo liquidatogli a tale titolo dal giudice e non anche sull'importo liquidatogli a titolo di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, danno morale e personalizzazione del risarcimento in quanto non oggetto di tutela Inail.
La questione

Le questioni giuridiche riguardano le seguenti problematiche:

  • qual è la natura delle erogazioni che l'Inail è tenuto ad erogare al lavoratore infortunato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 38/2000;
  • in caso di infortunio sul lavoro per fatto illecito altrui come si calcola e liquida in sede risarcitoria il danno non patrimoniale differenziale al danneggiato?
  • in caso di azione di surrogazione da parte dell'Inail nei confronti del responsabile il diritto della vittima di un fatto illecito ad ottenere il risarcimento integrale del danno biologico può essere o meno decurtato in misura pari alla somma pagata dall'ente a titolo di indennizzo del pregiudizio alla capacità di lavoro quando un simile danno dal punto di vista civilistico non sussiste?
Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso della vittima.

Queste le ragioni. Il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale, previsto e disciplinato dall'art. 1916 c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all'assicurato.

Da tale qualificazione del diritto di surrogazione se ne traggono le seguenti conseguenze sul piano giuridico:

  • in tanto l'assicuratore sociale può surrogarsi alla vittima di un fatto illecito in quanto questa vanti un diritto di credito verso il responsabile;
  • una volta esercitata la surrogazione da parte dell'assicuratore sociale il danneggiato perde il relativo diritto di credito verso il responsabile, diritto che si trasferisce all'ente;
  • se l'assicuratore sociale, in virtù della speciale legislazione che ne disciplina i doveri, è tenuto ad indennizzare obbligatoriamente un pregiudizio che, dal punto di vista civilistico, la vittima non risulta avere subito, per il relativo importo non può esservi surrogazione;
  • il credito risarcitorio della vittima si riduce solo e nella misura in cui abbia ricevuto dall'assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che dal punto di vista civilistico possano dirsi effettivamente patiti.

Questi sono, pertanto, i principi cardine che vanno applicati in materia sia per il risarcimento del danno differenziale alla vittima, sia per il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale.

La nozione civilistica del danno biologico permanente - che è desumibile dall'art. 138 D.lgs. n. 209/2005 quale espressione di un principio generale - coincide con la nozione assicurativa dello stesso pregiudizio come previsto e disciplinato dall'art. 13 D.lgs. 38/2000.

Da tale equiparazione della nozione di danno biologico permanente consegue che il calcolo del danno biologico differenziale (che deve risarcire il responsabile in sede civile) andrà effettuato prima calcolando il credito risarcitorio civilistico per tale voce risarcitoria e poi sottraendo al risultato l'importo erogato dall'Inail per la stessa voce.

In caso di menomazioni di grado pari o superiore al 16% l'Inail è tenuto ad erogare al lavoratore infortunato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 38/2000, un indennizzo unitario sotto forma di rendita avente duplice contenuto in quanto compensa sia il danno biologico permanente, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno.

La modalità di calcolo dell'incremento dell'indennizzo del danno biologico permanente prevista da detta norma (art. 13, 2° comma, lett. b D.lgs. n. 38/2000), che lega l'ulteriore quota di rendita alla retribuzione del danneggiato, non lascia adito a dubbi: tale parte dell'indennizzo così calcolato costituisce un indennizzo forfettario del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro.

Tale qualificazione di danno patrimoniale dell'incremento dell'indennizzo dovuto dall'Inail per il danno biologico permanente subito dal lavoratore ed agganciato al suo reddito porta, come conseguenza, che quando la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito anche l'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale, la liquidazione del danno biologico differenziale da invalidità permanente dovuto dal danneggiante - attesa la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale - andrà effettuata:

  • monetizzando il danno secondo i criteri della responsabilità civile, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione per la personalizzazione del risarcimento e il danno morale;
  • sottraendo dal credito risarcitorio civilistico così calcolato l'importo pagato dall'assicuratore sociale per la stessa voce.

Il risarcimento del danno biologico temporaneo - non oggetto di tutela assicurativa e non indennizzato dall'Inail - in nessun caso potrà essere ridotto per l'intervento dell'ente in quanto in caso di mancato pagamento non può esservi surrogazione.

L'importo erogato dall'Inail a titolo di danno patrimoniale da riduzione permanente della capacità di guadagno - che viene indennizzato a prescindere da qualsiasi prova della sua sussistenza, sol che l'invalidità causata dall'infortunio sia pari o superiore al 16% - potrà essere detratto dal risarcimento aquiliano solo nel caso in cui la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio di questo tipo.

Qualsiasi importo erogato dall'Inail potrà essere defalcato dal credito risarcitorio aquiliano spettante alla vittima ma solo nell'ambito delle stesse voci risarcitorie.

I ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima del risarcimento seguono, ovviamente, le stesse sorti del titolo per il quale sono stati erogati:

  • i ratei già riscossi a titolo di danno biologico permanente andranno defalcati dal credito risarcitorio spettante alla vittima per questa voce di danno;
  • i ratei già riscossi a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa andranno defalcati dal credito risarcitorio spettante alla vittima per questa voce di danno, se esistente ed accertato.

Il giudice civile in nessun caso potrà liquidare alla vittima di un fatto illecito, che sia anche infortunio sul lavoro, il danno biologico permanente sottraendo dall'importo risarcitorio dovuto a tale titolo quanto già pagato dall'Inail a diverso titolo in quanto vi ostano due divieti:

  • il primo posto dall'art. 142, ultimo comma, D.lgs. n. 209/2005 che sancisce il principio di intangibilità del diritto al risarcimento del danno biologico del danneggiato da parte dell'assicuratore sociale, salvo che quest'ultimo abbia indennizzato lo stesso tipo di pregiudizio;
  • il secondo posto dall'art. 1916 c.c. nell'interpretazione recepita dalla Corte costituzionale che, con una sentenza additiva e dunque vincolante, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questo dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.
Osservazioni

Dopo le note sentenze gemelle di San Martino (Cass., Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26972 e succ.) le questioni qui esaminate sono diventate più complesse sia per il risarcimento del danno a persona ed, in particolare del danno non patrimoniale, sia per la surroga dell'Inail.

Le Sezioni Unite, infatti, hanno:

  • riportato il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della più rigida bipolarità prevista dal codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.);
  • affermato che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno;
  • definitivamente accantonato la figura del c.detto danno morale soggettivo che integra un pregiudizio non patrimoniale (Cass.Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26972 e succ.).

Gli operatori, all'indomani delle sentenze gemelle di San Martino, hanno immediatamente reagito ed hanno modificato i valori economici del danno biologico.

L'Osservatorio del Tribunale di Milano, in particolare:

  • “ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale”;
  • ha proposto, pertanto, “la liquidazione congiunta: a) del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, b) e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: danno biologico “standard”, personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico, danno morale (v. prefazione alle nuove tabelle “2009” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale del Tribunale di Milano).

Il legislatore, invece, è rimasto inerte e - sia in ambito infortunistico che in ambito di responsabilità civile obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti per le lesioni di lieve entità (art. 139 D.lgs. n. 209/2005, applicabile anche in ambito di responsabilità medica e sanitaria, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, in L. 8 novembre 2012, n. 189) - non ha modificato i valori economici del danno biologico.

La S.C., successivamente, con un'opera pretoria (giurisdizione infarcita, nel senso benevole del termine, da legislazione), ha rivisitato il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. ed ha autorevolmente e condivisibilmente affermato (tra l'altro) che i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità (Cass. 7 giugno 2011, n. 12408; conf. Cass., 7 ottobre 2016, n. 20206; Cass. pen. 8 marzo 2016, n. 9556; ; Cass. 15 ottobre 2015, n. 20895; Cass. 29 settembre 2015, n. 19211; Cass. 20 maggio 2015, n. 10263; Cass. 18 novembre 2014, n. 24473; Cass. 6 marzo 2014, n. 5243; Cass. 25 febbraio 2014, n. 4447; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1361; Cass. 4 gennaio 2013, n. 134; Cass. 8 novembre 2012, n. 19376; Cass. 19 luglio 2012, n. 12464; Cass. 16 febbraio 2012 n. 2228; Cass. 30 novembre 11, n. 25559; Cass. 12 settembre 2011, n. 18641; Cass. 31 agosto 2011, n. 17879; Cass. 30 giugno 2011, n. 14402).

In questo contesto i giudici hanno liquidato i danni a persona e, in particolare, il danno non patrimoniale ed il danno differenziale nei modi più disparati.

Tre sono gli opposti orientamenti degli interpreti lucidamenti esposti in dottrina (D. Spera, A. Penta, Danno differenziale, in Ri.Da.Re.).

Il primo - che può definirsi quantitativo puro - ritiene che il calcolo del danno differenziale spettante in sede civile al lavoratore infortunato vada effettuato sulla base di un criterio esclusivamente quantitativo: il giudice calcola il credito risarcitorio civilistico per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali e poi sottrae al risultato l'importo erogato dall'Inail a qualsiasi titolo; l'Inail, quindi, ha diritto di surroga per l'intero importo erogato ovviamente se inferiore al quantum dovuto dal responsabile in sede civile (Trib. Vicenza 29 aprile 2014 n. 1231; Trib. Bolzano, Sez. Dist. di Silandro, sent. n. 2/2012; Trib. Reggio Emilia, sent. n. 330/2011; Trib. Montepulciano, sent. n. 149/2009).

Il secondo - che può definirsi quantitativo per genus - ritiene che il calcolo del danno differenziale spettante in sede civile al lavoratore infortunato vada effettuato sulla base di un criterio quantitativo in relazione alla bipartizione civilistica dei danni patrimoniali e non patrimoniali ed, in particolare, in relazione a questi ultimi tenendo conto che al loro interno non si possano più scomporre le voci risarcitorie (danno biologico, danno morale e personalizzazione del risarcimento): il giudice calcola il credito risarcitorio civilistico per il danno non patrimoniale da invalidità permanente unitariamente considerato e poi sottrae al risultato l'importo erogato dall'Inail a titolo di danno biologico permanente; l'Inail, quindi, ha diritto di surroga per l'importo erogato per danno biologico sul quantum dovuto dal responsabile per il danno non patrimoniale da invalidità permanente ivi inclusa l'eventuale maggiorazione per la personalizzazione del risarcimento e il danno morale (il leading case, dopo le sentenze gemelle di San Martino, è Trib. Milano, giud. unico dott. D. Spera, 9 giugno 2009 n. 7515; conf. Trib. Massa 17 dicembre 2015 n. 1319).

Il terzo - che può definirsi quantitativo per species - ritiene che il calcolo del danno differenziale spettante al lavoratore infortunato in sede civile vada effettuato sulla base di un criterio quantitativo in relazione a tutti i danni risarcibili senza il limite della bipartizione civilistica dei danni patrimoniali e non patrimoniali: il giudice calcola il credito risarcitorio civilistico per il danno non patrimoniale tenendo conto, nell'ambito del genus del danno non patrimoniale, delle varie species di danno (biologico, morale e personalizzazione del risarcimento) e solo in relazione al danno biologico da invalidità permanente così calcolato sottrae al risultato l'importo erogato dall'Inail per lo stesso danno; l'Inail, quindi, ha diritto di surroga per l'importo erogato per danno biologico sul quantum dovuto per lo stesso titolo dal responsabile, con esclusione del danno morale e della personalizzazione del risarcimento (Trib. Treviso sent. 23 giugno 2011; Trib. Genova 28 maggio 2009 n. 2116).

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha sposato integralmente la seconda tesi, il ché lascerebbe presumere che la questione sia ormai definitivamente chiusa.

Solo che la stessa Suprema Corte di Cassazione, in non poche decisioni anche recenti in tema di risarcimento del danno a persona, continua a predicare la diversità ontologica del danno biologico dal danno morale.

Ha affermato, infatti, che: «il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti» (Cass. 20 maggio 2016 n. 10414).

La stessa Suprema Corte di Cassazione, in tema di surroga Inail, ha affermato che il diritto dell'ente non si estende sulle somme liquidate a titolo di danni non patrimoniali diversi dal danno biologico (Cass. 18 maggio 2015 n. 12622 che, seppur ha rigettato la domanda del lavoratore infortunato che aveva visto accogliere la rivalsa dell'Inail sull'intero importo liquidatogli a titolo di danno non patrimoniale, lo ha fatto sol perché il ricorrente non “ha dimostrato che il conteggio effettuato dalla Corte di appello comprenderebbe danni non patrimoniali diversi dal danno biologico; e li comprenderebbe per un importo che ecceda quello su cui l'Inail ha diritto di rivalsa”).

I problemi - che sono connessi - del calcolo del risarcimento del danno c.detto differenziale al lavoratore infortunato per fatto illecito altrui e del limite del diritto di surroga dell'Inail, pertanto, sono lontani dall'aver trovato una soluzione definitiva.