Scivola sulle scale condominiali bagnate e si procura lesioni: il condominio e il suo amministratore devono risarcire i danni al condomino

Redazione Scientifica
24 Novembre 2016

L'acqua presente sulle scale, che provoca la caduta di un condomino, non può essere qualificabile come evento imprevedibile, autonomo, eccezionale ed inevitabile; pertanto, la responsabilità oggettiva ex art. 2051 non può essere esclusa per caso fortuito.

IL CASO Tizia, mentre esce dalla sua abitazione, si procura delle lesioni scivolando sulle scale bagnate, in quel momento oggetto della consueta pulizia condominiale. Non conoscendo l'impresa incaricata dal condominio per il suddetto lavoro, la donna rivolge la domanda risarcitoria all'amministratore di condominio, nella sua qualità di custode, e al condominio stesso ex art. 2043 c.c.

Il Tribunale di Padova respinge la domanda sia in quanto custode è il condominio e non il suo amministratore in proprio, sia per la mancata dimostrazione del nesso causale sulla domanda spiegata a titolo aquiliano in generale.

La corte di appello riforma la decisione di prime cure, affermando la responsabilità ex art. 2051 c.c., sia dell'amministratore che del condominio.

L'amministratore di condominio ed il condominio stesso propongono ricorso per Cassazione.

CASO FORTUITO? La Suprema Corte conferma quanto già stabilito dalla Corte di merito. Ritenendo di centrale importanza il ruolo causale riconosciuto all'acqua presente sulle scale, i giudici della Terza Sezione citano il precedente giurisprudenziale (Cass. civ., n. 18317/2015) e ricordano che il caso fortuito idoneo ad escludere «la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo».

Non essendo provato, nel caso di specie, che l'acqua presente sulle scale sia qualificabile come imprevedibile, autonoma, eccezionale ed inevitabile, la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di lite ed al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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