Il Tribunale di Genova e la polizza infortuni (non mortali): indennizzo e risarcimento si cumulano?

30 Gennaio 2017

L'assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento dell'indennizzo dovuto in forza della polizza infortuni nella misura in cui..
Massima

L'assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento dell'indennizzo dovuto in forza della polizza infortuni, nella misura in cui l'assicurato abbia effettivamente già ottenuto il risarcimento del danno dal responsabile.

Il caso

Tizia, terza trasportata, subisce lesioni personali in conseguenza di sinistro stradale. Dopo aver ottenuto riparazione dei danni dal responsabile civile, cita in giudizio la Compagnia assicurativa Alfa, con la quale ha stipulato due polizze infortuni, chiedendo il pagamento delle indennità dovute a mente di contratto.

La convenuta, che è la stessa impresa che, in qualità di garante per la RCA, ha erogato il risarcimento da illecito civile, contesta la domanda rilevando che l'attrice ha già conseguito l'integrale ristoro dei pregiudizi patiti e null'altro può pretendere, pena la violazione del principio indennitario.

La questione

È possibile cumulare l'indennizzo con il risarcimento? Più in particolare: la vittima di lesioni personali che abbia ottenuto il pieno ristoro del danno dal responsabile civile può pretendere (anche) le somme cui avrebbe diritto in forza di polizza infortuni?

Il Tribunale di Genova risponde al quesito in termini negativi. E lo fa in modo tranchant, appoggiando la propria motivazione sulle linee argomentative tracciate dalla nota pronuncia della Cassazione (Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014 n. 13233).

Il decisum si articola, e si risolve, in una serie di rinvii e richiami alla giurisprudenza di legittimità: il Giudicante fa proprie le ultime “acquisizioni” della Suprema Corte, dichiarando di «non volersene discostare» (a parere di chi scrive, peraltro, in mancanza di evidenti segni di “interiorizzazione”, che lascino trapelare una convinta, autonoma e meditata condivisione, sarebbe forse meglio dire che egli “si adagia” su di esse).

In via di estrema sintesi, proviamo di seguito ad individuare il filo logico lungo il quale si dipana il ragionamento seguito nella sentenza in esame.

a) La vexata quaestio

Il Tribunale di Genova riconosce che la questione su cui verte il thema decidendum è «oggetto di discussioni da diverso tempo»: secondo la tesi più risalente (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 1999 n. 1135), il soggetto che abbia subito lesioni per fatto del terzo potrebbe tranquillamente cumulare indennizzo e risarcimento perché i titoli su cui si fondano le rispettive pretese sono diversi (contratto di assicurazione infortuni, da un lato, e art. 2043 c.c., dall'altro). Non potrebbe quindi applicarsi la compensatio lucri cum damno (che comporterebbe la elisione delle due “poste”, fino a reciproca concorrenza) perché detto principio opera solo quando il vantaggio e il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell'illecito.

Il Giudicante dà atto altresì di quanto sostenuto da Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2004 n. 22883, secondo cui il cumulo è escluso solo nel caso in cui l'assicuratore privato della vittima abbia manifestato la volontà di surrogarsi ex art. 1916 c.c., ben potendo altrimenti il danneggiato «agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione dell'indennizzo». Ma il quadro “attuale” della giurisprudenza registra un orientamento di segno opposto (Cass. civ., Sez. Un., 10 aprile 2002 n. 5119; Cass. civ., n. 1323/2014): quale via seguire?

b) L'orientamento attuale

Il Tribunale di Genova ritiene di poter superare il problema senza troppi indugi o soverchi impicci, e condensa la soluzione della “vexata quaestio” in poche righe: l'indirizzo che ammetteva il cumulo «è stato superato da quello più recente di segno decisamente contrario».

Per riempire di contenuto tale lapidaria affermazione il Giudicante richiama due importanti sentenze: secondo Cass. civ., Sez. Un., 10 aprile 2002 n. 5119, la garanzia infortuni deve ritenersi soggetta ad un regime «di tipo misto, da ricavare prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione contro i danni, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un infortunio che abbia determinato inabilità o invalidità, ovvero prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione sulla vita, nel caso in cui venga in linea di conto un infortunio mortale».

Su tale dictum si innesta, poi, la già ricordata Cass. civ., sez. III, n. 1323/2014, che va oltre, negando la possibilità di sommare indennizzo e risarcimento Non è possibile, nello spazio di queste poche pagine, dare conto analiticamente dei percorsi logici e argomentativi su cui poggiano dette (notissime) pronunzie.

Per semplificare, si potrebbe forse dire (e sia perdonata la sintesi, che senz'altro pecca di imprecisione e genericità) che il nocciolo della questione risiede in ciò: secondo gli Ermellini, la polizza infortuni (non mortali) rientra nel genus “assicurazione contro i danni” e quindi - a differenza di quella “sulla vita”, disciplinata dagli artt. 1919 c.c. e ss. -, è retta e governata dal principio indennitario (che avrebbe carattere inderogabile e troverebbe espressione negli artt. 1905 comma 1, 1908, 1909 e 1916 c.c.).

Essa mira dunque a “risarcire” (art. 1905 c.c.), rectius ad “elidere”, ripianare una perdita e “non oltre”; detto diversamente: la sua funzione è damnum vitare, giammai lucrum captare.

Ne deriva allora – in via del tutto lineare, almeno nel pensiero della Cassazione –, che la vittima che abbia già ottenuto l'integrale ristoro dal responsabile civile non può pretendere anche l'indennizzo a mente di polizza, risolvendosi altrimenti tale “cumulo” in un ingiustificato ed inammissibile arricchimento (è come se lo stesso danno venisse pagato due volte).

c) Nel caso di specie

Il Tribunale di Genova si limita dunque a richiamare i principi espressi dalla Cassazione nelle pronunzie più sopra ricordate e conclude nel senso che la compagnia convenuta può «legittimamente rifiutare il pagamento dell'indennizzo, nella misura in cui l'assicurata abbia effettivamente già ottenuto il risarcimento dal responsabile».

Il primo punto fermo è dato dal fatto che l'attrice ha incassato l'importo di euro 5.500,00= a titolo di ristoro dei danni alla persona e per le cure mediche. E su tale quantificazione parrebbe non esservi contestazione (avendo le parti condiviso anche le valutazioni medico legali sottese a detta stima).

Dall'esame delle polizze infortuni (che sembrerebbero dover operare «in via cumulativa», sia pur nei limiti dell'ammontare complessivo del pregiudizio patito, ex art. 1910 c.c.), il decidente rileva che l'indennizzo teoricamente spettante ammonterebbe a complessivi euro 5.440,00=.

Appurato che le voci di danno già ristorate coincidono con quelle oggetto di copertura, il Giudice rigetta la domanda osservando che «l'assicurata ha ottenuto l'integrale risarcimento da parte del responsabile» e, quindi, non può chiedere, in via ulteriore, alcunchè al proprio assicuratore.

d) La rinuncia alla surroga ex art. 1916 c.c. nelle polizze oggetto di lite

Il Tribunale dà atto incidentalmente che nelle polizze infortuni oggetto di lite vi era espressa rinuncia dell'assicuratore alla surroga ex art. 1916 c.c., ma sembra, poi, dimenticarsene: sul punto non spende una sola parola. Sorge allora il dubbio: il Giudice ha implicitamente ritenuto irrilevante detta clausola? E se si, perché?

Osservazioni

Non è possibile in questa sede ripercorrere in modo esaustivo i termini della vexata quaestio su cui il Tribunale di Genova si è pronunziato. Proveremo però ad indicare, per tratti ed in modo “impressionistico” (senza alcuna velleità, ed anzi chiedendo sin d'ora venia per la frammentarietà degli spunti) alcuni profili di dubbio o, forse, di critica che la sentenza in esame solleva.

a) La natura della polizza infortuni

Il punto di partenza, la premessa fondamentale da cui discende la tesi del divieto del cumulo è rappresentato dalla (asserita) appartenenza della polizza infortuni (non mortali) al genus assicurazione contro i danni.

Questa prima conclusione, che Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014 n. 13233 dà per scontata, facendo proprio il dictum delle Sezioni Unite, potrebbe tuttavia essere messa in discussione, ed anzi è stata ampiamente contestata da una parte della dottrina (non essendo possibile qui dare conto di tutte le critiche mosse alla soluzione escogitata da Cass. civ., Sez. Un., 10 aprile 2002 n. 5119, per approfondimenti si veda anche: M. Hazan e A. Santelia, Diritto e Giustizia 2002, 21, 17; L. Bugiolacchi, Resp. Civ. e prev., 2002, 687; A. Bitetto, Danno e Resp.,2002, 8/9, 836;).

Un dato che però va segnalato è che l'orientamento più recente della Cassazione (condiviso nella pronuncia qui annotata) finisce col tracciare un parallelismo “perfetto e pieno” tra assicurazione delle cose (per le quali l'applicazione del principio indennitario non pone, in concreto, soverchi problemi) e della “persona”; il che pare già operazione ardita, posta l'innegabile difficoltà di attribuire un valore assoluto ed uniforme ad un “bene” che di per sé sfugge a qualsiasi monetizzazione oggettiva (e la cui stima è, pur sempre, necessariamente, convenzionale).

Ma al di là di ciò, resta il fatto che, a prescindere da aprioristiche ed astratte classificazioni (ancorate alla natura mortale o meno dell'evento), occorrerebbe forse muovere dall'analisi del singolo schema negoziale, per indagare l'effettiva volontà delle parti e ricostruire il programma dalle stesse preso di mira.

Ponendo dunque in primo piano l'indagine sui modelli contrattuali diffusi nella prassi, è stato rilevato che nella maggior parte delle polizze infortuni presenti sul mercato (fuori dai casi di coperture per spese mediche), l'indennizzo previsto non è ragguagliato al danno “oggettivo” (cioè al quantum che verrebbe ordinariamente accordato, per es., in base alle tabelle del Tribunale di Milano, sulla cui vocazione nazionale vd. Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408; Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2015 n. 10263), ma viene fissato in percentuale rispetto ad un capitale assicurato, che viene scelto del tutto liberamente, a seconda delle esigenze che il singolo vuole soddisfare e delle sue disponibilità economiche.

Ben può accadere, allora, che a fronte di una modestissima IP, sia erogata, in forza del patto negoziale, una somma ingente (e completamente disallineata dai consueti parametri di liquidazione). E questo forse basterebbe già a smentire la tesi secondo cui la copertura “per le disgrazie accidentali” (non mortali) avrebbe – sempre e comunque - una “funzione indennitaria” (di “rivalere” o “risarcire un danno”, ai sensi degli artt. 1882, prima parte, e 1905 c.c.) anziché, lato sensu, previdenziale (volta cioè a soddisfare eventuali futuri bisogni, a prescindere da perdite effettive, secondo la formula “pagare un capitale o una rendita” di cui all'art. 1882, seconda parte, c.c.).

Così diversamente inquadrata (e ricondotta al genus “assicurazione sulla vita”), la polizza infortuni sfuggirebbe all'applicazione del principio indennitario, con la conseguenza che potrebbe ammettersi il cumulo tra indennizzo e risarcimento.

Insomma, a dispetto di quanto la sentenza annotata vorrebbe far credere, la vexata quaestio non pare affatto risolta: il dibattito è, anzi, ancor più vivo, specie a fronte della variegata e mutevole gamma di prodotti assicurativi offerti dal mercato.

b) Il principio indennitario è davvero inderogabile?

Il secondo “dogma” da cui muove l'orientamento condiviso dalla sentenza qui annotata è rappresentato dalla (ritenuta) intangibilità ed assolutezza del principio indennitario (ragion per cui giammai potrebbe riconoscersi all'assicurato un indennizzo superiore al danno oggettivamente subito). Ma anche questa “convinzione” è stata autorevolmente messa in dubbio dalla dottrina (e dalla stessa giurisprudenza). Così, si è posto in luce come le norme tradizionalmente considerate espressione di tale regola (artt. 1905, comma 1, 1908, 1909, 1910, 1916 c.c.) non siano, in realtà, inderogabili, come dimostrerebbe il fatto che non sono menzionate dall'art. 1932 c.c. ( Minerbi, Sulla natura giuridica della surroga assicuratoria, in Assicurazioni, 1954, I, 294).

Da notare, altresì, che vi sono pure sentenze della stessa Cassazione che, senza mezzi termini, affermano che: «Deve considerarsi suscettibile di deroga convenzionale il principio – desumibile dall'art. 1908 c.c. – del carattere indennitario del contratto di assicurazione, per cui il limite massimo dell'assicurazione è l'importo del danno effettivamente subito dall'assicurato» (Cass. civ., 24 maggio 1969 n. 1836; più di recente: Cass. civ., 2 settembre 1998 n. 8714).

La dottrina e la giurisprudenza di merito non hanno poi mancato di osservare che la stessa polizza stimata di cui all'art. 1908 comma 2 c.c. costituirebbe una chiara ed esplicita deroga al principio indennitario (App. Milano, 13 settembre 2005 n. 2092).

Ma è chiaro allora che questa “breccia” (del tutto lecita, ammessa e prevista dal sistema) spiana la strada alla possibilità del cumulo tra indennizzo e risarcimento.

Del resto, nella prassi nessuno dubita della validità della cd. clausola “valore a nuovo” che, di fatto, consente all'assicurato di incrementare il proprio patrimonio, ricevendo un quid pluris rispetto a ciò che ha perduto.

c) La rinuncia alla surroga

Come si accennava, l'aspetto che desta qualche perplessità nella economia della pronuncia in oggetto è dato dal fatto che il Giudice non ha preso (almeno apertis verbis) posizione sulla clausola di rinuncia alla surroga ex art. 1916 c.c. contenuta nelle polizze infortuni oggetto di lite.

Delle due l‘una: o se ne è “dimenticato”, oppure ha (davvero molto implicitamente..) ritenuto che essa non avesse alcun effetto (ma, allora, avrebbe dovuto quanto meno spiegare il perché; e dichiararne, per es., la nullità o invalidità – ammesso e non concesso che questo sia il vizio ipotizzabile, e nei limiti dei poteri di rilievo d'ufficio -).

Il punto è che, secondo Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014 n. 13233, la surroga avviene automaticamente, per effetto del pagamento, e la rinunzia ad essa giova solo al responsabile civile (come a dire: la compagnia non farà valere il credito, in cui sarà subentrata, contro l'autore dell'illecito, il quale potrà così “sfuggire” alle conseguenze civilistiche del proprio comportamento).

In quest'ottica si è sostenuto che il patto in deroga all'art. 1916 c.c. deve considerarsi nullo ove diretto a vantaggio dell'assicurato (ossia laddove sia volto a consentire che questi ottenga sia il risarcimento integrale che l'indennizzo), perché violerebbe il principio indennitario (ritenuto di ordine pubblico).

Ma una simile tesi appare criticabile: sia perché l'art. 1916 c.c. non è norma imperativa (non essendo compresa nell'elenco di cui all'art. 1932 c.c.), sia perché, secondo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, la surroga ex art. 1916 c.c. non opera ex lege ma richiede una preventiva comunicazione al responsabile (quindi l'assicuratore rinunzia, in realtà, a fare la denuntiatio, cosicchè il diritto al risarcimento resta in capo al danneggiato).

Inoltre, in linea generale, se fosse vero ciò che sostiene Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014 n. 13233 non si capirebbe perché mai l'assicurato contro gli infortuni dovrebbe accettare di pagare (come normalmente avviene nella prassi) un premio più elevato in cambio di un atto abdicativo che avvantaggerebbe (solo) uno… sconosciuto (la compagnia riceve un maggior prezzo se si impegna preventivamente a non agire contro il responsabile..). Che interesse potrebbe mai esserci (tale da giustificare tale pattuizione ex art. 1411 c.c.)?

In una prospettiva rovesciata (che muove cioè dalle premesse critiche più sopra illustrate), il Giudice avrebbe invece potuto (se non addirittura dovuto) attribuire rilievo alla clausola in questione e pervenire ad una soluzione radicalmente diversa, cioè ad ammettere la possibilità del cumulo (appunto perché “non vietata” dall'ordinamento).

d) Un equivoco o un dubbio?

Resta da chiedersi perché il Giudice abbia ritenuto necessario, ai fini del decidere, procedere alla quantificazione dell'indennizzo (astrattamente dovuto a mente delle polizze oggetto di lite).

Ragionando nel senso indicato da Cass. civ., Sez. Un., 10 aprile 2002 n. 5119 e da Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014 n. 13233, il principio dovrebbe essere questo: l'assicurato non può ottenere più del danno effettivo, e precisamente (con riguardo alla garanzia infortuni), non può ricevere una somma maggiore rispetto a quella che corrisponde al “valore” del bene “persona” che è stato leso (e ciò sul presupposto che tale deminuitio possa essere stimata, come avviene per le cose materiali, attraverso criteri uniformi e oggettivi - nel caso, quelli tabellari comunemente in uso –).

La vittima che abbia già incassato l'integrale risarcimento dal terzo responsabile non potrà dunque pretendere (anche) l'indennizzo (beninteso, sempreché le “poste” oggetto di copertura siano le stesse) perché, altrimenti, la stessa “perdita” verrebbe ad essere “ristorata” due volte. E medesima conclusione (nel senso che non vi sarebbe spazio per ottenere alcunché in via “aggiuntiva”) vale per l'ipotesi inversa, in cui il soggetto che ha subito il vulnus abbia già conseguito quanto dovuto a mente di polizza, e non residui alcuno “scarto” rispetto al quantum civilistico.

Questo, dunque, parrebbe essere il “quadro” delineato dalle pronunzie di legittimità richiamate dal Tribunale di Genova.

Ebbene, nella fattispecie, essendo pacifico e non contestato che il danno “valeva” euro 5.500,00, l'ammontare dell'indennizzo (teoricamente) spettante doveva, a parere di chi scrive, ritenersi irrilevante: se esso fosse stato inferiore ad euro 5.500,00, l'attrice non avrebbe avuto titolo per pretendere alcunché (appunto perché già integralmente risarcita dal responsabile, ed avendo la garanzia di polizza ad oggetto le stesse “poste”); ma identica soluzione si sarebbe avuta anche laddove l'importo dovuto a mente di contratto fosse stato, per es., di euro 8.000,00. Anzi, sempre nella prospettiva di Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014 n. 13233, in tale secondo caso si sarebbe probabilmente (e addirittura) configurata una ipotesi di soprassicurazione, con le conseguenze di cui all'art. 1909 c.c.!

Non è dunque chiaro come mai il Tribunale abbia proceduto al conteggio; resta un dubbio: se l'indennizzo fosse stato superiore ad euro 5.500,00, il Giudice avrebbe forse liquidato e riconosciuto all'attrice la differenza? Questo sospetto pare trovare un indizio di conferma nel corpo della sentenza, laddove si legge: «Si tratta quindi della ipotesi di scuola ovvero di danno patito e rischio assicurato coincidenti e rispetto al quale è applicabile la prevista detrazione di cui si è detto del risarcimento del danno dall'indennizzo previsto in polizza» (ma non dovrebbe essere il contrario?).

Una simile operazione sarebbe stata, però, probabilmente contraria alla ratio, allo spirito dell'orientamento più recente (Cass. civ., Sez. Un., 10 aprile 2002 n. 5119; Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014 n. 13233) da cui il Tribunale ha comunque dichiarato di non volersi discostare.

Ma, spingendo oltre lo sguardo prospettico, è forse qui che si annida il vero punto dolente, che rivela i limiti, gli imbarazzi e le difficili geometrie di una tesi (quella del divieto di cumulo) intrisa di complessità: ma se anche fosse vero che vale il principio indennitario e che il danneggiato/assicurato contro gli infortuni non può e non deve ricevere una somma maggiore del pregiudizio patito (pena una inammissibile locupletazione), qual è il valore “uomo” e quindi l'ammontare del “danno” da prendere a riferimento? Quello stabilito dalle tabelle del Tribunale (o di legge, per es, per le micropermanenti nella RCA), o quello – parimenti convenzionale – fissato dalle parti nel contratto?

Guida all'approfondimento

A. BITETTO, Danno e Resp., 2002, 8/9, 836;

L. BUGIOLACCHI, Resp. Civ. e prev., 2002, 687;

A. BUGLI, L'applicazione del principio indennitario alle polizze infortuni, in RiDaRe.it;

M. HAZAN, Risarcimento e indennizzo nella polizza infortuni: cumulo o scorporo? , Danno e Resp. 10/2014, nota a Cass. civ., 11 giugno2014 n. 13233;

M. HAZAN, La natura della polizza infortuni, il principio indennitario ed il divieto di cumulo di risarcimento e indennizzo, in RiDaRe.it;

M. HAZAN E A. SANTELIA, Diritto e Giustizia 2002, 21, 17;

R. PARDOLESI, P. SANTORO, Indennizzo e risarcimento del danno: di cumuli e cavoli, in Danno e Resp. 2014, 1008;

M. GAGLIARDI, Il divieto di cumulo di indennità assicurativa e risarcimento del danno nelle polizze infortuni: una “polizza sulla vita” per le assicurazioni di persone? in Riv. It. Med. Leg. 688;

L. LOCATELLI, Assicurazione contro gli infortuni non mortali e cumulo di indennizzo e risarcimento del danno, in Resp. Civ. e prev., 2014, 1885;

D. ZORZIT, La Cassazione, la polizza infortuni non mortali e il divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento: un viaggio tra difficili equilibri, Medicina e Diritto n. 2/2014.

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